DIRITTI & ROVESCI

Sito d'informazione Comparto Difesa e Sicurezza

 

Dirittie & Rovesci - Nei Diritti ci sono anche i  Rovesci - NUOVO CODICE ORDINAMENTO MILITARE

 

Scrivi

Tuo Nome *

Tua Email *

Messaggio:

*obbligatorio

 

IN QUESTA PAGNA

  •  


10.1.2012 CLETO IAFRATE. QUEL “FILO SOTTILE”… CHE LEGA LE NOSTRE PENSIONI AL DEBITO PUBBLICO E ALL’EVASIONE FISCALE.
cleto iafrate

CLETO IAFRATE
 

Il governo ha urgente bisogno di reperire almeno 100 miliardi di euro; non può certamente chiedere altri sacrifici ai militari.

I MILITARI HANNO GIA’ DATO.

Di seguito uno studio realizzato in data 20 dicembre 2010, all’indomani della morte di Tommaso Padoa-Schioppa, nel quale si indica una strada da percorrere per reperire il denaro necessario alla ripresa dell’Italia.

Nello studio, oltre ad una modifica dell’imposta di successione (che diventa una specie di PRE-GIUDIZIO UNIVERSALE), si auspica il ricorso ad una patrimoniale straordinaria “una tantum”. Il patrimonio verrebbe tassato (una sola volta) con un’aliquota PERSONALE CONGRUA, cioè con un’aliquota che sarà tanto maggiore quanto maggiore sarà l’incongruenza del patrimonio (detenuto dal contribuente) con la media dei suoi redditi dichiarati (media calcolata in un arco di tempo medio lungo - es. l’ultimo decennio, oppure l’ultimo ventennio). Negli ultimi anni, a causa dei condoni fatti dai governi di qualsiasi orientamento politico, si è dato al Paese un messaggio inquietante: “se evadi prima o poi ci sarà un condono (oppure uno scudo) che ti assolverà”.

La proposta che segue va proprio nella direzione opposta.  L’aliquota personale congrua CREA L’INTERESSE A DICHIARARE IL REDDITO, poiché dà ai contribuenti il seguente messaggio: se evadi prima o poi ci sarà una patrimoniale e dovrai restituire il maltolto, in quanto la tua aliquota (personale) sarà maggiore rispetto a quella di chi ha sempre pagato le giuste tasse.

BUONA LETTURA


Lotta all’evasione ed ipotesi di una patrimoniale con aliquota personale congrua.

di Cleto Iafrate.

 

Scritto in data 20 dicembre 2010 in memoria di Tommaso Padoa-Schioppa. 

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Rapporto tra evasione fiscale e debito pubblico – 3. Soluzione proposta dall’autore – 4. Conclusioni. 1 - INTRODUZIONE

 Tommaso Padoa-Schioppa si è spento all’improvviso all’età di 70 anni, a seguito di un arresto cardiaco.

Era molto stimato anche da coloro che non condividevano le sue idee, forse per i suoi modi gentili, la sua intelligenza e la sua elegante ironia. Durante la sua vita ha ricoperto numerosissimi incarichi di prestigio, tra cui quello di Ministro tecnico durante il governo Prodi, in quella occasione si è conquistata una certa impopolarità per il rigore con cui ha interpretato il suo mandato. I più lo ricordano per essere stato il primo Ministro della Repubblica ad aver usato il termine “bamboccioni” ed espressioni del tipo “le tasse sono bellissime”. A tal proposito, è significativa una vignetta di Forattini, in cui l’ex ministro dell’Economia appare stretto da una camicia di forza e portato via da due infermieri mentre urla «LE TASSE SONO BELLISSIME, METTETEMI GIU’, BAMBOCCIONI!». 

Personalmente ho apprezzato l’economista perché ha sempre parlato in modo schietto, senza mai usare giochi di parole, soprattutto, riferendosi alla crisi finanziaria in atto; non ha esitato perfino a citare i dieci comandamenti per esprimere quanto fosse inscindibile il legame esistente tra la democrazia rappresentativa e l’imposizione fiscale. A tal proposito, Padoa-Schioppa ha affermato: «A chi dice che mettiamo le mani nelle tasche dei cittadini rispondo che sono gli evasori ad aver messo le mani nelle tasche dello Stato e di altri cittadini onesti, violando così non solo il settimo comandamento, ma anche un principio base della convivenza civile». Con tale risposta Padoa-Schioppa replicava a chi aveva sostenuto che non è l'evasore a sottrarre denaro dell'Erario, ma è piuttosto lo Stato che, tassando il reddito, preleva denaro di proprietà dei cittadini.

Quest’ultima convinzione scaturirebbe dal seguente ragionamento: poiché la proprietà deriva direttamente dalla produzione, ciascuno è il legittimo "proprietario" di ciò che crea e produce, pertanto le tasse non versate allo Stato non possono essere considerate un "furto", poiché si tratta di denaro che, in assenza del cosiddetto "ladro" (cioè l'evasore), non sarebbe mai stato prodotto e, di conseguenza, il fisco non avrebbe mai potuto vantare diritti su di esso.

  2 - RAPPORTO TRA EVASIONE FISCALE E DEBITO PUBBLICO

Personalmente sono d’accordo con l’economista nel ritenere un ladro chi evade, in quanto l’evasione provoca una riduzione del reddito nelle tasche degli onesti contribuenti.

Faccio un esempio.

Ipotizziamo che, nei primi anni ’90, un evasore abbia omesso di versare un’imposta dovuta, pari ad un milione di euro, che ha utilizzato per acquistare titoli di Stato italiani (per esempio, BTP trentennali); ebbene, pur volendo essere d’accordo sul fatto che l’evasore non ha “rubato” il milione di euro - poiché, in sua assenza quel denaro non sarebbe mai stato prodotto - è di tutta evidenza che l’evasore ha rubato certamente il capital gain lucrato a seguito dell’investimento e corrispostogli dagli altri cittadini non evasori (sotto forma di maggiori imposte richieste dallo Stato per far fronte alle scadenze dei titoli emessi ovvero di minori servizi offerti).

Il verificarsi, nell’ultimo trentennio, innumerevoli volte di situazioni simili a quella testé solo ipotizzata, unitamente a vari altri fattori tra cui i condoni e gli scudi fiscali, ha contribuito a provocare l’attuale situazione in cui versa l’Italia, dove il 50% della ricchezza è finita nelle mani del 10% delle persone. Inoltre si stima che l’evasione abbia raggiunto un livello pari al 18% del PIL e, per alcune categorie, il tasso di evasione è pari all'80% del reddito totale prodotto (fonte Istat ed Ufficio Studi Agenzia delle Entrate), la maggior parte di questo fiume di denaro viene auto-riciclato.

L’evasione, quindi, è strettamente correlata al debito pubblico. Mi pare che in Italia la percezione dei rischi connessi all'aumento esponenziale del debito pubblico sia del tutto insufficiente rispetto alla reale dimensione del problema.

Se dividessimo il debito pubblico italiano per il numero degli italiani, risulterebbe che ognuno di noi, anche i bambini, ha un debito di circa 30 mila euro nei confronti dello Stato; si tratta di un fardello gigantesco che si traduce in sempre maggiori interessi che ogni anno il nostro Stato deve pagare ai suoi creditori, e per farlo deve sottrarre altrettante risorse alle politiche sociali. Quindi, in ultima battuta, a pagare il debito pubblico sono i contribuenti che pagano le imposte.

Alla luce di ciò, nel prossimo futuro, l’Italia corre seri rischi di finire come la Grecia, mentre gli altri Paesi più virtuosi dell’area euro rischiano di venir travolti da un vorticoso effetto domino.

E’ giunto il momento di pensare ad una seria riforma fiscale, non ci possiamo più permettere interventi estemporanei, efficaci solo a fini propagandistici (es. il bonus per la rottamazione di automobili, elettrodomestici e cucine). Né si possono far passare per riforme fiscali delle “furbate” attraverso le quali si cambiano solo i “connotati” alle imposte: negli ultimi anni siamo passati dal superbollo auto al raddoppio del costo del carburante diesel, dall'IRPEF all'IRE, dall'IRPEG all'IRES e dall’ICI stiamo passando all’IMU (imposta municipale unica).

Le imposte sono necessarie per arginare un debito pubblico che ormai è fuori controllo, ed ogni anno bisogna costruire un argine sempre più alto affinché la piena non travolga tutti. Se non si pone un freno alla corsa inarrestabile del debito pubblico, le tasse non potranno che aumentare. Quando esse non aumentano, il cittadino deve essere ancora più preoccupato, in quanto al mancato aumento corrisponderà certamente una diminuzione di servizi essenziali, quali: l’istruzione (oggi si parla di “classi pollaio”, composte da un numero di studenti superiori alle 30 unità); la sanità (in alcune regioni bisogna attendere oltre un anno per effettuare un esame diagnostico, e qualcuno ogni tanto muore in attesa di una diagnosi); la sicurezza (a tutto il comparto è stata congelata una quota di stipendio - gli assegni funzionali maturati dal primo gennaio - si tratta di diritti acquisiti su cui molti avevano già fatto affidamento nelle loro decisioni di spese future).

 3 - SOLUZIONE PROPOSTA DALL’AUTORE

Si consideri un gregge di pecore, alcune legate ed altre libere nel pascolo, ed un pastore che, avendo bisogno di una quantità di lana sempre maggiore, ogni anno tosa prima quelle legate, poi quelle che gli si consegnano spontaneamente ed infine tutte quelle libere che riesce a prendere. La tosatura prosegue fino al giorno in cui tutte le pecore legate e quelle che si sono sempre consegnate autonomamente, sono rimaste pelle ed ossa; le altre, invece, non riescono più a muoversi a causa del peso della lana che si portano addosso. Bisogna decidere se scorticare vive quelle legate e quelle che sono alla portata del pastore, oppure provare a prendere quelle che sono sempre sfuggite alla tosatura.  Ebbene, il pastore è l’Amministrazione finanziaria, le pecore legate sono i lavoratori dipendenti ed i pensionati, quelle che si sono consegnate liberamente al pastore sono tutti i lavoratori autonomi onesti e quelle sfuggite sempre alla tosatura sono gli evasori.

QUEL GIORNO STA PER ARRIVARE! (Ho scritto il 20 dicembre 2010, oggi mi sento di dire che QUEL GIORNO E’ ARRIVATO)

Il futuro dell’Italia dipende dalle scelte di politica fiscale che si fanno nel presente e dal rigore con cui verranno attuate.

A dirla con Tommaso Padoa-Schioppa: “Il passato è uno, il futuro è molteplice. Il futuro non giace sulle ginocchia di Giove, né sta scritto in alcun luogo. Siamo noi a scriverlo con le nostre azioni e le nostre scelte, trasformando il molteplice in uno. Ecco perché il presente è la linea della nostra libertà”.

E’ giunto il tempo di fare delle riforme VERE, SERIE e, soprattutto, CORAGGIOSE.

E’ necessario partire dalle motivazioni per cui l’evasore occulta il suo reddito; esse, a mio avviso, sono principalmente due: il risparmio e l’investimento.

Tralascio la quota di evasione destinata ad essere reinvestita per due motivi:

1.       il frutto di qualsiasi investimento, prima o poi, si trasforma in una rendita di cui godere e da trasferire agli eredi;

2.       non genera, almeno nel breve termine, recessione per l’economia, né stagnazione per il mercato, semmai inciderà sul prezzo di equilibrio dei beni e servizi.

Pertanto, concentro la mia attenzione sulla quota di evasione destinata al risparmio, che è come una “metastasi” per l’economia.

Si riuscirà a debellare l’evasione solo creando un interesse, in chi produce il reddito, a dichiararlo; cioè un interesse che sia in conflitto con le ragioni che lo inducono ad evadere.

Si stima che OGNI ANNO circa 180,3 miliardi di euro vengano sottratti all'erario; quasi tutti auto-riciclati dagli stessi evasori.

Ritengo che almeno ogni 7/8 anni (proprio come è avvenuto con i condoni negli ultimi 30 anni) andrebbe varata una patrimoniale straordinaria “una tantum” con aliquota personale congrua (piuttosto che proporzionale oppure progressiva).

Il messaggio che riceve il contribuente da un condono è il seguente: evadi pure, tanto prima o poi ci sarà un condono oppure uno scudo che ti assolverà. Il messaggio, invece, che lo stesso contribuente riceverebbe dalla previsione settennale di una simile patrimoniale sarebbe il seguente: se evadi prima o poi dovrai restituire il maltorto in quanto i tuoi beni risulteranno incongrui rispetto alla media dei redditi dichiarati. 

Per ALIQUOTA PERSONALE CONGRUA si intende che OGNI SINGOLO CONTRIBUENTE DOVREBBE AVERE LA SUA PERSONALE ALIQUOTA CON LA QUALE VERREBBE TASSATO IL SUO PATRIMONIO. DETTA ALIQUOTA DOVREBBE DIPENDERE DALLA MEDIA DEI REDDITI IMPONIBILI DICHIARATI DAL CONTRIBUENTE SIN DALLA SUA PRIMA DICHIARAZIONE, OVVERO IN UN ARCO DI TEMPO MEDIO LUNGO.

Qualche decennio or sono tale proposta poteva sembrare di fantapolitica fiscale; oggi ciò è realizzabile, in quanto le dichiarazioni sono tutte disponibili in Anagrafe Tributaria.

Si potrebbero, per esempio, aggiungere 4 cifre numeriche in coda al codice fiscale di ciascun contribuente, le quali esprimerebbero la media dei redditi imponibili dichiarati dal contribuente nell’ultimo arco temporale preso in esame.

Il codice attualmente utilizzato composto da 16 cifre alfanumeriche non può definirsi “fiscale”, poiché contiene esclusivamente dati anagrafici. Solo un codice come su descritto, che andrebbe aggiornato ogni anno, potrà dirsi “fiscale”.

I dipendenti delle Agenzie Fiscali e della Guardia di Finanza, che sono circa 130.000, potrebbero in poco tempo integrare il codice “fiscale” di ciascun cittadino residente in Italia (Questo sì che potrebbe essere un ottimo terreno di confronto su cui giocarsi il premio di produttività!).

La media dei redditi, espressa dalle cifre aggiunte in coda ad ogni codice fiscale, consentirebbe il calcolo dell’aliquota personale congrua attraverso una semplice funzione (del tipo Y = aX + b). In cui “Y” è l’aliquota personale da calcolare, “X” la media dei redditi (che, come detto, dipende dalla storia reddituale di ciascuno), “a” è un “coefficiente di congruità”, precedentemente stabilito con legge ed espresso sotto forma di scaglioni.

Il coefficiente esprimerebbe la propensione al risparmio di ciascuna fascia di reddito. Infine, il fattore “b” dovrebbe ricomprendere tutte le detrazioni d’imposta (in esso troveranno posto le precedenti donazioni, le vincite al lotto, i condoni, ed anche i casi diagnosticati di “avarizia clinica”, da cui alcuni potrebbero essere affetti).  In particolare, l’incognita (aliquota personale) con cui tassare ciascun patrimonio sarà inversamente proporzionale alla media del reddito dichiarato e dipenderà dalla congruità di ciascuna rendita a tale media. Inoltre, si potrebbe prevedere che i redditi risalenti ai periodi di imposta più remoti abbiano un peso inferiore sulla determinazione della media e, nel caso non fossero presenti in Anagrafe Tributaria, potrebbero essere autocertificati dal contribuente.

ECCO COSI’ CREATO L’INTERESSE A DICHIARARE IL REDDITO: maggiore sarà la congruità del patrimonio con la media dei redditi e minore sarà l’aliquota, fino ad azzerarsi in caso di totale congruità. Di conseguenza, alcune rendite verrebbero tassate al minimo (quelle congrue alla media dei redditi dichiarati) ed altre verrebbero tassate con aliquote superiori (quelle incongrue, quindi, evidentemente, nelle mani degli evasori totali, salvo prova contraria a carico di chi ne ha la disponibilità).

In seguito lo stesso discorso andrebbe esteso anche all’imposta di successione e donazione con cui ogni contribuente, anche l’evasore, prima o poi, dovrà fare i conti. L’aliquota di questa imposta dovrebbe dipendere dalla congruità dell’asse ereditario alla media del reddito prodotto e dichiarato in vita dal de cuius. In base a questo metodo, alcune eredità non verrebbero tassate affatto, altre verrebbero, invece, tassate con aliquote di gran lunga superiori all’attuale 2% (quelle che risulteranno incongrue rispetto alla media dei redditi prodotti e dichiarati). In questo modo l'imposta di successione si trasformerebbe in una specie di PRE-"GIUDIZIO UNIVERSALE" in cui i contribuenti virtuosi riusciranno a trasferire ai loro figli l’intero asse ereditario, gli evasori solamente una quota.

Certamente dalla riforma appena prospettata si otterrebbe una valanga di extra-gettito, derivante dallo svuotamento di tantissime “caverne di Alì Babà” nella disponibilità di evasori o di “teste di legno”. Tale extra-gettito dovrebbe essere utilizzato ESCLUSIVAMENTE per ridurre il debito pubblico.

Si riporta il pensiero (reperibile in rete) di alcuni personaggi che sono notoriamente al di sopra della politica:

1.       “…oggi il mafioso trafficante di droga che investa lui direttamente il suo denaro sporco in qualche attività apparentemente lecita non commette alcun reato, proprio perché l’auto-riciclaggio non è previsto come reato…” (Gian Carlo Caselli, magistrato antimafia)

2.       “…E’ dal 1999 che il nostro Paese deve ratificare la Convenzione di Strasburgo sulla corruzione, introducendo nel codice penale il traffico di influenze illecite, la corruzione fra privati e l'auto-riciclaggio. Non solo non lo si è fatto, ma si sono depenalizzati reati come il falso in bilancio e l'abuso d'ufficio che sono alla base della corruzione…” (Don Luigi Ciotti)

3.        “Il fisco diventa un costo necessario per far tornare in circuito il denaro sporco, ma presenta dei vantaggi. Costa meno di quel 30 per cento che in media tengono le agenzie che a livello internazionale si occupano di occultare il denaro delle mafie ed è ampiamente recuperabile con altri artifizi contabili. E poi è a rischio zero: "Non esiste l'auto-riciclaggio"  (Maurizio De Lucia, magistrato della Direzione nazionale antimafia).

4.  CONCLUSIONI

Il lettore, a questo punto, potrebbe formulare la seguente obiezione: il contribuente che ha dedicato tutta la sua vita ad accumulare il denaro in modo onesto, privandosi anche del necessario pur di risparmiare, verrebbe, probabilmente, penalizzato da una simile riforma fiscale, in quanto le sue rendite in vita ovvero il suo asse ereditario post mortem verrebbero ritenute incongrue con la media del suo reddito dichiarato.

L’obiezione non è di poco conto, certamente all’indomani di una simile riforma tutti gli evasori si farebbero certificare affetti da “avarizia clinica”. Ritengo che molti mentirebbero per salvare il maltolto; in ogni caso, come direbbe Tommaso Padoa-Schioppa, il quarto vizio capitale non può essere considerato una virtù, pertanto, non può godere di alcuna tutela da parte dell’ordinamento.

La seconda opposizione, altrettanto degna del massimo rispetto, la suggerisce l'economista canadese Pierre Lemieux, il quale sostiene che “ciascun Governo prenderà tutto quello che potrà, e spenderà quello che il traffico permetterà. Se tutti gli evasori cominciassero a pagare le loro giuste tasse, semplicemente gli introiti e le spese del governo aumenterebbero della differenza”.

Se Pierre Lemieux non avesse ragione, oggi non ci troveremmo nella situazione in cui siamo. Tuttavia, ritengo, che, rafforzando la vigilanza della “democrazia rappresentativa”, che stava tanto a cuore a Tommaso Padoa-Schioppa, valga la pena correre il rischio.

Cleto Iafrate

Direttivo Nazionale Associazione civica FICIESSE





 
 
 
 
8.11.2011  DIRITTI DEI MILITARI INACCETTABILI  SEPARATEZZE  
13.10.2011 DIRITTO DI COSTITUIRE ASSOCIAZIONI Diritto di costituire Associazioni Professionali: C’è chi, maliziosamente, sostiene che il Codice dell’Ordinamento Militare prevede la facoltà, e non l’obbligo, per l’Amministrazione di esercitare il potere disciplinare nei confronti di chi svolge propaganda politica, in quanto l’esercizio di quel potere dipenderebbe dal partito a favore del quale viene svolta la propaganda  
21.9.201 Diritti soggettivi ed evoluzione in Europa. Il principio di legalità e le quattro generazioni di diritti dell’uomo – 2. Il riconoscimento di un diritto di quarta generazione – 3. La violazione di un diritto di prima generazione. Introduzione al principio di supremazia speciale – 4. Le origini della regola dell’onore posta alla base del principio di supremazia speciale – 5. Considerazioni dell’autore e conclusioni  

2.06.2011
RIFORMA DELLA GIUSTIZIA: "RAPPORTI TRA POLIZIA GIUDIZIARIA E PUBBLICO MINISTERO: IL RISCHIO DEI “GUANTI DI VELLUTO” IN FAVORE DEI SOLI POTENTI
 
 

UNA PROVA DI FEDELTA’:

Commento di Cleto Iafrate all’articolo di Antonello Ciavarelli

Sincerità per sincerità.
Non nascondo che anche noi rappresentati proviamo un forte imbarazzo nell’aver subito pesanti tagli stipendiali successivamente alla vostra proroga.
Non nego, inoltre, che ci è venuto anche il dubbio che la proroga fosse prodromica ai tagli stipendiali o che comunque le due cose fossero collegate strettamente.
Non smentisco, infine, che ad alcuni è venuto il sospetto che la proroga della rappresentanza fosse il corrispettivo del vostro silenzio.
In ogni caso, nutriamo tutti la convinzione che sono numerosi i delegati che hanno “rispetto per il proprio ruolo” e conservano, altresì, un’altissima considerazione “per la dignità umana e professionale del personale che rappresentano”.
Ma come fare per separare i delegati in buona fede che la proroga l’hanno subita da quelli che l’hanno mendicata, per continuare a percepire l’extra-stipendio (forfettario) in cambio di un complice silenzio?
Ma, soprattutto, come si può definitivamente eliminare ogni nostro sospetto, ogni nostro dubbio ed ogni imbarazzo?
Bel dilemma!
Qual è la risposta più efficace ed efficiente da dare al quesito manifestato dall’autore dello scritto: “Chi potrà tutelare i Caporali e i Sottufficiali?”
Bella domanda!
Una soluzione al dilemma c'è: consiste in una prova di fedeltà.
Propongo a tutti i delegati in buona fede di versare al "COMITATO ARTICOLO52" il surplus stipendiale connesso alla proroga (cioè il forfettario e tutte le altre voci stipendiali che dipendono dal mandato prorogato).
Le somme resterebbero a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, per finanziare ricorsi amministrativi aventi carattere generale:
- trasferimenti senza giusta causa;
- rimuovere gli ostacoli alla libera manifestazione del pensiero dei militari;
- rimuovere gli ostacoli all’accesso agli atti amministrativi;
- questioni a carattere generale attinenti alle sanzioni disciplinari che sono svincolate dal principio di legalità e di tassatività dell'illecito (tipizzazione delle sanzioni di corpo);
- note caratteristiche svincolate dal principio di legalità;
- maggiore trasparenza negli avanzamenti;
- trasparenza nell'assegnazione delle sedi;
- rimuovere gli ostacoli all’iscrizione dei militari ai partiti politici di maggioranza come di opposizione;
- ecc....ecc...
Tale iniziativa, che godrebbe della massima visibilità, oltre a restituirvi tutta la credibilità perduta ed a tutelare noi, avrebbe il fine di separarvi dai delegati che siedono nelle assemblee per fare i propri interessi.
Probabilmente avreste anche maggiori possibilità di venir rieletti alle prossime elezioni (noi non dimentichiamo facilmente).

Purtroppo, però, mi viene in mente il senso della parabola denominata "Del giovane ricco" (adattata per l'occasione):

Signore che cosa devo fare?

Impegnati per il prossimo, lotta per i suoi diritti, porta avanti il tuo mandato con coscienza e rettitudine.

"Ma io tutte queste cose già le faccio."

Allora "solo una cosa ti manca", dà i proventi del tuo incarico prorogato e ri-prorogato ai tuoi colleghi affinché possano essere tutelati attraverso la giustizia amministrativa, visto che gli strumenti attualmente in mano alla rappresentanza sono inadeguati.

Il giovane “se ne andò molto amareggiato”, perché teneva molto al suo extra-stipendio da delegato prorogato.

Ed io ho perso il mio tempo.

Cleto Iafrate
Associazione civica Ficiesse

 L'articolo di CIAVARELLI ANTONELLO FACILI STRUMENTALIZZAZIONI.

 
 

 28..04.2011  REDDITI DA LOCAZIONE - La cedolare “fa secca” la progressività dell’imposta: toglie ai poveri per dare ai ricchi.

L’aliquota di un’imposta si dice progressiva se aumenta più che proporzionalmente rispetto all'aumento dell'imponibile.

La progressività è una caratteristica del nostro ordinamento tributario; l'art. 53 della Costituzione, infatti, dispone: "Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività"....

 
 

 ORDINE (Militare) e DISORDINE (Normativo)

 

SOMMARIO: 1. Premessa  – 2. Il fatto  – 3. La vicenda giudiziaria - 4. La normativa italiana alla luce dell’esperienza tedesca – 5. Conclusioni



1. PREMESSA

 

            Non c’è conversazione tra colleghi, avente ad oggetto l’esecuzione degli ordini ricevuti, che non si concluda con la seguente frase:

 “… E CHE VUOI FARE, BISOGNA LEGARE L’ASINO DOVE VUOLE IL PADRONE”.

Molti ritengono addirittura che questa frase, ispirata da rassegnazione mista ad opportunismo, contenga una specie di “elisir di lunga vita”; cioè, sono convinti che il segreto per non avere alcun problema in servizio consista nell’eseguire alla lettera qualsiasi ordine ricevuto, anche quelli di dubbia legittimità.

Pur comprendendo appieno e giustificando le ragioni poste a fondamento di questa convinzione, essa da sempre ha destato in me parecchie perplessità. Sotto il profilo formale, non mi è mai piaciuta in quanto presuppone l’esistenza di uno stalliere, di un asino e del suo padrone: chi la pronuncia si vede nel ruolo di stalliere, al servizio di un padrone ed a guardia di un asino, e già questo è tutto dire. Nella sostanza, invece, ritengo che il convincimento sotteso a quell’affermazione sia addirittura rischioso per chi ne fa una regola di comportamento.

Per chiarire il concetto intendo ricordare quanto accaduto qualche anno fa ad un agente di polizia, al quale mi riferirò utilizzando un nome di fantasia: lo chiamerò “Unodinoi”.

 

2. Il FATTO

 

Era una giornata piovosa ed un convoglio di auto di servizio, proveniente da Salerno, procedeva in direzione Reggio Calabria; faceva rientro al Reparto, dopo aver espletato il servizio di ordine pubblico in occasione dello svolgimento di una partita di calcio.

Il funzionario che conduceva l’auto alla testa del convoglio, che era anche il più alto in grado, ordinava alle auto che lo seguivano di aumentare la velocità oltre i limiti consentiti per ridurre la distanza tra le vetture.  A causa dell’intensa pioggia e della  scivolosità del fondo stradale, che incidevano sulla stabilità delle automobili, l’ordine non veniva prontamente eseguito. Il funzionario ribadiva ripetutamente, via radio, l'ordine perentorio di accelerare l'andatura; in particolare, rivolgendosi ad Unodinoi, che conduceva l’auto che lo seguiva, gli  intimava “di procedere attaccato alla sua vettura".

Costui - proprio come avrebbe fatto la maggior parte di noi, per timore di essere sottoposto ad un procedimento disciplinare o di ripercussioni in sede di redazione della documentazione caratteristica – obbediva all’ordine ricevuto (e confermato) ed aumentava, quindi, la velocità oltre i limiti consentiti.

Improvvisamente, il funzionario che guidava l’auto alla testa del convoglio e che aveva impartito l’ordine frenò bruscamente.

Nonostante Unodinoi avesse provato ad effettuare una manovra di emergenza di sterzata e controsterzata, la sua auto si ribaltò rovinosamente, causando il decesso del collega che viaggiava con lui.

Da quel momento per Unodinoi è iniziato un lungo e travagliato calvario giudiziario.

 

3. LA VICENDA GIUDIZIARIA

 

Il giudice di prime cure lo condanna per concorso in omicidio colposo.

Il giudice d’appello, con sentenza emessa in data 28 settembre 2006, lo assolve perché “il fatto non sussiste”.

Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro, inoltre, propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza ritenendo che "i reiterati ordini di accelerare, impartiti dal (funzionario) potevano essere sindacati e disattesi perché illegittimi, … tanto più che non vi era alcuna urgenza o necessità palese né rappresentata”.

La Suprema Corte, infine, ritenuti fondati i motivi addotti dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello, riconosce la responsabilità penale di Unodinoi e lo condanna per omicidio colposo in concorso con il datore dell’ordine.

La condanna viene decisa sulla base del seguente ragionamento: “qualificato l'ordine come illegittimo ma sindacabile, il subordinato avrebbe dovuto disattenderlo e non dare ad esso attuazione. Avendo scelto, al contrario, di adempiervi, ha violato, così, norme del codice della strada, rivelatesi causali rispetto al fatto di reato poi verificatosi” (Cass. Pen. Sez. IV, 05 dicembre 2007, n. 888).

 

Faccio una precisazione. Se al posto dell’agente di polizia ci fosse stato un militare, non sarebbe cambiato nulla. Ciò in quanto le norme di riferimento prese in esame dai giudici si applicano sia ai militari che agli appartenenti alla smilitarizzata polizia. Su entrambi, infatti, grava un dovere di obbedienza allorché, dopo che l’inferiore ha esposto al superiore le proprie perplessità, l’ordine viene confermato. L’unica differenza consiste nel fatto che per il militare la conferma dell’ordine può avvenire anche verbalmente, invece, nel caso dell’appartenente alla P.S., è richiesta la forma scritta. Tale lieve differenza normativa, però, nel caso di specie, non ha avuto alcun rilievo ai fini processuali.

Per un approfondimento, in merito alle norme che regolano l’esecuzione degli ordini militari, si veda anche http://www.ficiesse.it/public/pdf_rivista/201101_224.pdf.

Riflettendo sulla travagliata vicenda giudiziaria subita da Unodinoi, mi è venuta in mente la legge processuale che aveva istituito il Pascià turco Alì di Tepeleni: il giudice al servizio del Pascià lanciava in aria una moneta, se veniva testa, assolveva l’imputato, se veniva croce, lo condannava.

E siccome una volta gli vennero tre teste di seguito, per le successive tre volte abolì la testa in modo da ristabilire quella perfetta parità quantitativa di assoluzioni e di condanne in cui egli vedeva l’optimum dell’umana giustizia.

Alla luce dei fatti, la legge processuale stabilita dal Pascià non sembra meno garantista di quella applicata ad Unodinoi, se non altro, in fatto di percentuale di probabilità di venir assolti o condannati; con la differenza che all’epoca di Alì di Tepelani, i tempi della giustizia erano molto più brevi, duravano il lancio di una moneta, mentre nel caso in esame ci sono voluti diversi lunghi anni.

Dall’esito di tutta la vicenda, sembrerebbe che, pur legando l’asino dove vuole il padrone, comunque non si è esenti da responsabilità in concorso con il padrone.

Si spera di avere presto regole più chiare da parte del legislatore ordinario; in attesa, si continui pure a legare l’asino dove vuole il padrone, ma con le dovute cautele e le necessarie precauzioni, coscienti che, nel caso in cui le cose non dovessero andare nel verso giusto, eventuali responsabilità potrebbero venir condivise con il padrone.

 

4. LA NORMATIVA ITALIANA ALLA LUCE DELL’ESPERIENZA TEDESCA

 

Cercherò, a questo punto, di spiegare i motivi per cui ho affermato di comprendere e giustificare le ragioni poste a fondamento della suddetta convinzione.

Esiste una regola generale comune a tutti gli Stati di diritto, secondo la quale qualsiasi autorità è subordinata alla legge e l’obbedienza è subordinata all'autorità. In altre parole, essendo gli organi dello Stato subordinati alla legge, l'ordine di commettere un fatto contrario ad una norma di legge non è vincolante e, di conseguenza, il subordinato che lo esegue non è esente da responsabilità.

Ogni Stato, inoltre, ha previsto gli opportuni rimedi per i casi di violazione di questa regola generale, in ragione della filosofia giuridica che ha ispirato le sue scelte politiche.

Analizziamo i rimedi italiani e quelli che ha previsto la Germania. Per farlo, poniamo in relazione l’articolo 47 del Codice Militare tedesco con l'articolo 51 del Codice Penale italiano, che, in virtù della Legge di Principio sulla Disciplina Militare, si applica anche ai militari.

Il rimedio offerto dall’ordinamento giuridico italiano è stato elaborato nel clima che si respirava in Italia nel 1930, anno di emanazione del Codice Penale vigente; mentre la Germania ha scritto la sua norma dopo i processi di Norimberga, nei quali la difesa più ricorrente utilizzata dai collegi difensivi degli accusati era basata sulla seguente frase: “ordini superiori”.

 

L'art. 51 del codice penale italiano, con un cerchiobottismo da manuale, prevede che:

"1. L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità.

2. Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'Autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

3. Risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire ad un ordine legittimo.

4. Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell’ordine".

 

Diversamente, l’art. 47 del codice militare tedesco prevede che:

"Se l'esecuzione di un ordine militare porta alla violazione della legge criminale il superiore che ha impartito l'ordine sarà il solo responsabile. Comunque il subordinato che obbedisce condividerà la punizione se ha ecceduto l'ordine impartitogli o se avrebbe potuto rendersi conto che l'ordine concerneva un atto costituente reato civile o militare".

Sembrerebbe che la norma tedesca si sia completamente ispirata al pensiero di John Locke, mentre quella italiana da una parte tende la mano alla filosofia giuridica di John Locke e dall’altra strizza l’occhio al pensiero di Thomas Hobbes (per un approfondimento di tali tematiche, si veda http://www.ficiesse.it/home-page/4935/ )

In buona sostanza, in Germania il militare che riceve un ordine “dubbio” deve semplicemente chiedersi: l’ordine che ho ricevuto viola qualche legge civile o militare?

Se la risposta è affermativa non lo deve eseguire, in caso contrario, vi darà attuazione.

Parimenti, il giudice tedesco, chiamato a giudicare chi ha eseguito un ordine concernente un atto costituente reato, dovrà chiedersi: l’esecutore dell’ordine poteva rendersi conto, con la diligenza dell’uomo medio, che quell’ordine configurava un reato civile o militare?

Se la risposta è affermativa lo condannerà, in caso contrario, lo assolverà.

 

In Italia, invece, il militare che riceve un ordine “dubbio” deve porsi le domande che seguono.

  1. Si tratta di un ordine lecito, di un ordine illecito (criminoso) oppure di un ordine illegittimo?

Qui subentra un primo problema in quanto, se è vero che ogni ordine criminoso (illecito) è anche illegittimo, non vale l'inverso, non essendo ogni ordine illegittimo di per sé anche criminoso.

Ammettiamo che il militare ritenga l’ordine, semplicemente, illegittimo, ma non già criminoso (illecito); in questo caso, il militare si dovrà, ulteriormente, chiedere:

  1. Si tratta di un ordine illegittimo sindacabile oppure di un ordine illegittimo insindacabile? (come quello impartito ad Unodinoi).

La dottrina più attenta ha introdotto l’ulteriore quesito che dovrebbe porsi l’esecutore italiano:

  1. Si tratta di illegittimità formale oppure di illegittimità sostanziale?

Per semplicità d’esposizione intendo tralasciare questa ulteriore classificazione degli ordini, si sappia però che essa può essere rilevante ai fini di un eventuale processo.

Per far comprendere le difficoltà che incontra colui che deve eseguire l’ordine, faccio un esempio: l’ordine ricevuto dal superiore di punire un proprio inferiore, che tipo di ordine deve considerarsi? E’ un ordine illecito, legittimo o illegittimo?

Se illegittimo, si tratta di illegittimità formale oppure sostanziale? E’ un ordine illegittimo insindacabile oppure illegittimo sindacabile? Se sindacabile, quando diventa insindacabile?

Non finisce qui. Qualora, malauguratamente, il militare dovesse essere sottoposto ad un giudizio per aver eseguito l’ordine (dubbio), dovrà sperare che tutti i giudici chiamati a giudicarlo, ponendosi le stesse domande, rispondano allo stesso modo, il che non è scontato. Nel nostro caso, infatti, il secondo giudice ha dato alle domande una risposta che concorda con quella fornita da Unodinoi, mentre il primo ed il terzo giudice hanno dato risposte contrarie. 

 

 

5. CONCLUSIONI

 

L’ordinamento italiano, a differenza di quello tedesco, prevede un’eccezione alla regola secondo cui tutti gli organi dello Stato sono subordinati alla legge. Essa è contenuta nell'ultimo comma dell'art. 51 C.P., che prevede il caso in cui la legge non consenta al subordinato di sindacare la legittimità dell'ordine ricevuto.

Ma in quali casi la legge non consente di sindacare la legittimità degli ordini? Cioè quali sono gli ordini illegittimi insindacabili?

La legge succitata nulla dice sul punto della sindacabilità. Altra fonte normativa di rango inferiore si limita a dire che gli ordini che vengono confermati vanno eseguiti. Quindi nel caso in cui venga confermato un ordine che viola una norma di legge non penale, secondo l’ordinamento italiano va eseguito, secondo quello tedesco no.

Ritengo che Unodinoi abbia agito correttamente e che il giudice nel condannarlo non abbia considerato il fatto che l’ordine illegittimo, se confermato, diventa un ordine insindacabile, pertanto, deve essere eseguito. Il fatto che la conferma non sia avvenuta per iscritto non ha alcuna importanza, in quanto la conferma via radio ha lo stesso valore probatorio di una conferma scritta.

Ma allora se Unodinoi ha agito correttamente, perché è stato condannato?  Complice la poca chiarezza della norma, che presta il fianco ad equivoci e ad interpretazioni di vario genere.

Ecco spiegati i motivi per cui ho affermato di comprendere e giustificare le ragioni poste a fondamento della convinzione in esame: l’ambiguità normativa determina nell’esecutore, che normalmente non è un giurista esperto, una tale incertezza da indurlo a scegliere sempre la strada più semplice e meno rischiosa, cioè quella di “legare l’asino dove vuole il padrone”.

Tale convinzione si fonda sì sull’incertezza normativa, ma è sostenuta e rafforzata anche da altri elementi sinergicamente combinati tra di loro.

Voglio così sintetizzarli:

  1. il divieto imposto ai militari di riunirsi liberamente e di costituire associazioni professionali;

  2. le limitazioni imposte alla libera manifestazione del loro pensiero;

  3. l’impossibilità di accedere agli atti amministrativi in caso di violazione di interessi legittimi (la normativa vuole che i trasferimenti di reparto siano assimilati agli ordini militari, quindi possono avvenire per non meglio specificate esigenze di servizio);

  4. le sanzioni degli “arresti semplici” svincolate dal principio di legalità e di tassatività degli illeciti;

  5. la normativa che regola gli avanzamenti, soprattutto degli ufficiali;

  6. la normativa che regola i giudizi annuali caratteristici (che incidono pesantemente sulla progressione di carriera con ovvie ripercussioni stipendiali);

  7. gli organismi di rappresentanza che, oltre a non poter parlare di alcuni argomenti, non sono a base democratica in quanto presieduti dal più alto in grado.

 

La convergenza di tutti questi elementi ha l’effetto di infiacchire la volontà di tutto il comparto che detiene il monopolio della forza e gestisce l’ordine pubblico e la sicurezza nazionale.

Vi è da precisare che le problematiche esposte non riguardano solo la base, ma attraversano trasversalmente tutta la catena gerarchica.

In tempo di guerra la convinzione che attiene al “quadrupede slegato”, certamente, è una formula vincente perché fa degli uomini armati un corpo unico con una volontà affievolita al fine di attuare le disposizioni ricevute da chi assume le decisioni strategiche. Ma in tempo di pace, quando i militari, deposte le armi, sono dei pubblici ufficiali (i cui atti fanno fede fino a querela di falso), possono rimanere con una volontà limitata o, quantomeno, condizionata se non addirittura intimidita?

E se la militarizzata polizia giudiziaria, a seguito di una riforma della giustizia, subisse una maggiore influenza del potere politico, quali potrebbero essere le possibili ripercussioni sulla democrazia? Gli atti pubblici che verrebbero redatti da chi ha una volontà appesantita da simili condizionamenti conserverebbero tutti i loro requisiti sostanziali? Li conserverebbero anche nel caso riguardassero fatti che creano imbarazzo ai “poteri forti”?

 Quando le domande sono difficili, le risposte vanno ricercate nei Sacri Testi che, oltre a contenere parole di vita eterna, offrono anche utili spunti di riflessione per regolare la vita di quaggiù.

Si legge che quando i militari posti a guardia del Santo Sepolcro si recarono dai capi giudei a riferire ciò che, nell’adempimento delle loro consegne di servizio, avevano visto con i loro occhi, cioè che Gesù era risorto, i capi giudei, che rappresentavano il potere politico di allora, dissero ai militari:

 <<DICHIARATE: i suoi discepoli sono venuti di notte e l'hanno rubato, mentre noi dormivamo. E se mai la cosa venisse all'orecchio del Governatore, noi lo persuaderemo e vi libereremo da ogni preoccupazione>>. (Mt 28, 13 – 14).

A quell’epoca, i capi giudei erano interessati, principalmente, a difendere e consolidare il loro potere.  

Oggi, però, sono altri tempi.

        

Cleto IAFRATE

(Dirigente nazionale associazione civica FICIESSE)

(Membro comitato ARTICOLO 52 – Militari tra la gente)

 
 

In linea di principio gli ordini militari riguardano il servizio e non possono eccedere i compiti d’istituto.

Il servizio ed i compiti d’istituto vengono, volta per volta, stabiliti con legge ordinaria emanata dal Parlamento sovrano nei modi previsti dalla Carta Costituzionale.

Nel panorama del diritto penale internazionale, però, il concetto di ordine militare, a causa delle sue svariate implicazioni, ha rappresentato un punto centrale di riflessione che spesso ha diviso le diverse filosofie giuridiche ed influenzato gli ordinamenti dei singoli Stati, in ragione del grado di democrazia da essi raggiunto.

Le due posizioni estreme che hanno perimetrato tutte le scelte assunte dai singoli governi nel corso della storia, corrispondono ad altrettante elaborazioni mutuate dalla filosofia del diritto.

a) Il primo orientamento, tipico dei regimi autoritari ed assolutisti, si rifà al pensiero di Thomas Hobbes (1588 – 1679) che, a tal proposito, scrisse:

Il re deve determinare ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, e per questo motivo è erroneo l'argomento che (...) si sarebbe dovuto ubbidire al re solo nel caso in cui i suoi ordini fossero legali. Poiché prima della costituzione della pubblica autorità non esistevano legalità e illegalità, così come la loro essenza derivava da un comando, un'azione in sé non è né giusta né sbagliata. Legalità e illegalità derivano dalla legge del pubblico potere. Ciò che viene ordinato da un re legittimo è reso legittimo dal suo comando e ciò che egli proibisce è reso illegittimo dal suo proibirlo. Contrariamente, quando i singoli cittadini pretendono loro stessi di giudicare ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, essi vogliono rendersi uguali al re, contrastando la prosperità dello Stato. … Quando eseguo, perché ordinatomi, un'azione che è sbagliata per colui che me l'ha ordinata, non è il mio agire sbagliato, nel momento in cui colui che me l'ha ordinata è il mio maestro legittimo”.

In base a questo orientamento, il sovrano è al di sopra della legge e l'obbedienza agli ordini superiori scusa sempre il subordinato. Tale orientamento propende, quindi, per l'incondizionata non punibilità del subordinato, la cui obbedienza viene definita “cieca”.

Secondo tale punto di vista, gli ordini provenienti da un'autorità legittima sono per ciò stesso legittimi e, dunque, devono essere sempre eseguiti. Chi li riceve non ha il diritto, e neppure il dovere, di sindacarne la legittimità; non può disobbedire e, pertanto, non può essere ritenuto responsabile per l'esecuzione dell'ordine stesso.

Tale corrente di pensiero è alla base di una concezione autoritaria dello Stato che presume l'assoluta legalità e legittimità di qualsiasi ordine che provenga dall'alto.


b) In posizione diametralmente opposta si pone la seconda corrente di pensiero, proprio degli Stati di diritto, a mente della quale qualsiasi autorità è subordinata alla legge e, dunque, anche l'obbedienza deve essere subordinata alla legalità del comando.

Nella filosofia del diritto, i principi alla base della seconda scuola di pensiero traggono origine dalle parole di John Locke (1632 – 1704), secondo il quale "La fedeltà non è altro che un'obbedienza alla legge, se egli (il sovrano) la viola, egli non ha diritto di obbedienza, e nemmeno può reclamarla poi come persona pubblica investita con il potere della legge, e così egli deve essere considerato come Immagine, Spettro o rappresentante della Comunità e deve quindi agire attraverso il volere della società, dichiarato dalla legge; quindi egli non ha Volere e Potere se non quello della legge".

Da quest’ottica, la legge è al di sopra del sovrano e tutti gli organi dello Stato sono subordinati alla legge. Essi non sono in alcun caso legittimati a violare le norme penali, quindi l'ordine di commettere un fatto che costituisce reato non è vincolante. Di conseguenza, il subordinato, la cui obbedienza si dice “consapevole”, viene messo in condizione di disobbedire all’ordine illecito ricevuto e, qualora dovesse eseguirlo, non è esente da responsabilità.

All’interno dei solchi tracciati dalle due concezioni, si sono sviluppati tutti gli ordinamenti giuridici europei, in ragione del loro grado di civiltà e democrazia raggiunto. Inoltre, man mano che uno Stato conquista nuove libertà democratiche, anche le soluzioni al problema della legalità degli ordini militari traslano verso la seconda corrente di pensiero.

Viceversa, quando le libertà democratiche perdono terreno a vantaggio di una visione autoritaria ed assolutista dello Stato, la conformità degli ordini militari alla Costituzione diviene sempre più precaria, nel senso indicato dal pensiero di Hobbes. In tale scenario, il principio di legalità e tassatività degli ordini militari si affievolisce e si fanno strada, all’interno dell’ordinamento giuridico, nuove “clausole di non punibilità per i militari”.

Considero i diritti dei militari il termometro che misura il grado di democrazia che si respira anche e soprattutto fuori dalle caserme.

Se i cittadini dovessero ritenere che le modifiche alle norme che regolano i diritti dei militari sono un problema che riguarda solo i militari, commetterebbero un grave ed imperdonabile errore.

Si consideri che durante i processi per crimini di guerra e contro l'umanità, in particolare durante quello di Norimberga, la difesa più frequentemente eccepita dai collegi difensivi degli accusati è stata il cosiddetto principio di “obbedienza agli ordini del superiore”.

 

 
 

La specificità del comparto sicurezza e difesa: amore dichiarato e tradimento consumato

 

Meno di un anno fa, alla vigilia delle consultazioni amministrative, veniva approvata la Legge che riconosceva la specificità di tutti il  Comparto Sicurezza e Difesa.

Gli organi di informazione diedero ampio risalto alla notizia, sul sito internet del Ministero per l’Innovazione della P.A. il riconoscimento della specificità è stato definito, addirittura, di portata “storica” (cfr. http://www.innovazionepa.gov.it).

In una conferenza stampa tenuta a Palazzo Madama insieme al presidente dei senatori del Pdl, il Ministro Brunetta, oltre a rivendicare i meriti della riforma, ha affermato quanto segue: “Dopo anni di infruttuosi tentativi, il Governo Berlusconi ha accolto la legittima richiesta del personale del comparto sicurezza-difesa di vedersi riconosciute in via giuridica e permanente la rilevanza, L’UNICITA’ e L’INSOSTITUIBILITA’ del ruolo svolto per la collettività. …..

E' un fatto di straordinaria rilevanza e moralmente dovuto per dei servitori dello Stato che rischiano la vita tutti i giorni e svolgono compiti estremamente delicati e sensibili…..
La SPECIFICITA’ viene riconosciuta ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere, dei contenuti del rapporto d’impiego, nonché della tutela economica, pensionistica e previdenziale”.

Il termine “specifico” deriva dalla parola latina “species” (specie), che indica appartenenza – dipendenza; e si usa, in contrapposizione con “genus” (genere), per indicare chi è proprio di un genere.

Faccio un esempio.

I dipendenti dello Stato che si occupano di lotta all’evasione, rappresentano il genus, ed i militari della G.di F. rappresentano la species.

Nell’udire tali dichiarazioni, piene di riconoscimenti ma vuote di contenuti (la norma rimandava il reperimento dei fondi a successivi provvedimenti legislativi), mi è venuto subito in mente un racconto, frutto della saggezza popolare, conosciuta come “Lettera d’amore”, che così recita.

 

 

LETTERA D’AMORE

 

Mia amata

Tu per me sei unica ed insostituibile

Io per te andrei
in capo al mondo

Per te andrei anche sull'Himalaya

Per te attraverserei il deserto del Sahara

Per te farei di tutto

Post scriptum: ci vediamo sabato sera, se non piove

 

 

Questa lettera viene spesso presa ad esempio dalle madri per proteggere le proprie figlie da corteggiatori senza scrupoli che usano parole mielose e spesso non sincere.

    

Stando allo spirito della norma la specificità avrebbe dovuto garantire a tutti gli appartenenti al Comparto Sicurezza e Difesa, vantaggi epocali senza precedenti sul fronte della CARRIERA, del RAPPORTO D’IMPIEGO e del RAPPORTO PENSIONISTICO.

Ebbene,

1. In merito alla carriera, con la manovra economica correttiva votata il 30 luglio scorso, sono stati bloccati per un triennio gli aumenti connessi a ciascuna promozione, pertanto si andranno a ricoprire gli incarichi di maggiore responsabilità senza che a ciò corrisponda alcun riconoscimento stipendiale.

 

2. Per quanto riguarda il rapporto d’impiego, con l’applicazione del tetto salariale individuale, previsto dal comma 1 dell’art. 9 del D.L. 78/2010, parimenti, sono stati bloccati per un triennio gli assegni funzionali e gli scatti di anzianità, si tratta di diritti acquisiti su cui molti avevano già fatto affidamento nei loro impegni di spesa.

 

3. Infine, in merito al rapporto pensionistico, faccio preliminarmente, una premessa.

Come noto, la legge n. 335/1995 (cosiddetta "legge Dini") ha profondamente riformato il sistema di calcolo delle pensioni, stabilendo il passaggio dal sistema di calcolo retributivo (basato sulla media delle retribuzioni degli ultimi anni lavorativi) al sistema contributivo (basato sull’ammontare dei contributi versati nel corso della vita lavorativa).

Le pensioni calcolate con il sistema misto saranno meno pesanti, rispetto a quando venivano calcolate con il vecchio sistema. Le pensioni diminuiranno all’aumentare del numero di anni di attività lavorativa svolta successivamente al 1996. 

Prendiamo il caso di due dipendenti dello Stato che si occupano di lotta all’evasione: un militare della G.di F (ritenuto specifico) ed un funzionario dell’Agenzia delle Entrate (generico); poniamo che entrambi abbiano intrapreso l’attività lavorativa nell’anno 1986, data in cui percepivano uno stipendio mensile pari a 100. La loro pensione, se fosse calcolata interamente con il metodo retributivo, sarebbe pari ad 80% dell’ultimo stipendio; ma dovendo calcolarsi con il sistema misto, la pensione sarà al massimo pari al 60% dell’ultimo stipendio. Nel caso di specie gli effetti della riforma Dini provocano una riduzione pari circa al 20% dell’ultimo stipendio.

Questa è la teoria. Ma la pratica è ben diversa da quella.

Il 2% delle somme riscosse a titolo definitivo a seguito dell’attività di accertamento tributario e della lotta all’evasione, viene ripartito tra i dipendenti delle Agenzie Fiscali sotto forma di premio incentivante. Tale premio arriva perfino a sfiorare i 19 mila euro all’anno per i dirigenti di prima fascia ed gli 11 mila euro per quelli di terza fascia, e sono TOTALMENTE PENSIONABILI (fonte il Sole 24 Ore).

In questo modo gli effetti della Legge Dini vengono, di fatto, annullati per tutti i dipendenti dello Stato che si occupano di lotta all’evasione, ad eccezione della “species” che appartengono alla G. di F (l’importo annuo individuale della retribuzione di risultato, infatti, non può essere inferiore al 20% del valore annuo della retribuzione di posizione percepita - fonte Agenzia Entrate).

Inoltre, poiché di anno in anno gli effetti della riforma Dini si fanno sempre più pesanti sulle future pensioni, le risorse annuali destinate al “premio incentivante”, introdotto dal comma 165 dell’art. 3 della Legge 350/2003, vanno aumentando di pari passo. Si consideri che nel 2010 sono stati distribuiti 101 milioni di euro, che si riferiscono al premio incentivante maturato nel 2008. Mentre nel corrente anno verranno distribuiti ben 194 milioni di euro che corrispondono al premio incentivante del 2009 (fonte il Sole 24 Ore).

I militari della G.di F. pur contribuendo in modo determinante alla lotta all’evasione, non partecipano alla distribuzione  della quota parte delle somme recuperate. I militari, infatti,  percepiscono solamente un “bonus” di poche centinaia di euro, NON PENSIONABILE, da utilizzare per l’acquisto di supporti informatici.

 In conclusione, per rimanere nella metafora, della lettera d’amore: gli appartenenti al Comparto Sicurezza e Difesa sospettano che lo scopo della norma che li proclamava “unici ed insostituibili” fosse di puro corteggiamento, in vista delle successive consultazioni amministrative, e vuota di ogni seria intenzione.

 

Cleto Iafrate

(dirigente nazionale FICIESSE)

 

Altri articoli sulla SPECIFICITA':

 



SPECIFICITA'
 

IL RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA:

FINALMENTE UNA BUONA NOTIZIA.

Un ponte per accedere alla Giustizia Europea senza pagare alcun pedaggio, né in Italia, né in Europa.

 

 

SOMMARIO: 1. Introduzione 2. Breve storia del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica - 3. L’importanza che riveste la natura giuridica del ricorso - 4. La “mutazione genetica” della natura giuridica del ricorso straordinario disposta dall’art. 69 della legge 18 giugno 2009, n. 69. - 5. Le implicazioni conseguenti alla riforma. Un caso pratico.

 

 

1. Introduzione

 

Come noto, il ricorso giurisdizionale amministrativo ha l’obiettivo di ottenere l’annullamento di un atto illegittimo, o presunto tale, emanato da un Pubblico Potere.

Secondo la dottrina tradizionale, l’interesse del privato ad ottenere l’annullamento dell’atto illegittimo coincide con quello della Pubblica Amministrazione alla rimozione di un atto viziato. Anzi, tale dottrina sostiene che il privato, proprio in ragione dell’interesse pubblico, ha il potere di agire per l’annullamento dell’atto viziato. In altri termini, il cittadino che ricorre al giudice amministrativo per conseguire un interesse personale contribuisce, al contempo, sia al controllo dell’attività della P.A., sia alla verifica che l’azione di quest’ultima sia volta al raggiungimento dei fini sanciti dall’art. 97 della Cost. (buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione). 

Stando così le cose, se si ponessero ostacoli al diritto dei cittadini di impugnare gli atti illegittimi, si avrebbero diverse e perverse conseguenze.

In primo luogo, sarebbe errato il messaggio dato ai cittadini quali destinatari di tali atti. Inoltre, le Amministrazioni godrebbero di protezioni illegittime e sarebbero libere di agire in modo incontrollato; il tutto in riduzione degli spazi di tutela dei diritti dei singoli.

Di conseguenza lo Stato sarebbe privato di un contributo prezioso, poiché è frequente che taluni comportamenti illeciti della P.A. emergano nel corso di giudizi di impugnativa, in assenza dei quali, rimarrebbero impuniti e somma ingiustizia sarebbe fatta.

            Premesso ciò, va ricordato che quando un ricorso viene iscritto a ruolo è necessario versare il contributo unificato: un importo che negli ultimi anni ha subito dei consistenti e costanti aumenti. Il versamento è integralmente a carico di chi propone l’azione, ed, ovviamente, si somma al costo della parcella che l’attore pagherà al legale per essere assistito.

Oggi impugnare un atto amministrativo nei due gradi di giudizio costa all’incirca 8.000,00 euro: 4.000,00 euro per il ricorso al TAR e ulteriori 4.000,00 euro per l’eventuale appello al Consiglio di Stato. L’appello è sempre necessario, in quanto le Pubbliche Amministrazioni impugnano quasi tutte le sentenze di primo grado in cui risultano soccombenti. L’appello, oltre a far lievitare i costi della giustizia, fa dilatare i tempi della stessa, tanto che, a volte, la parte più forte (Amministrazione) vince per morte della controparte oppure per “abbandono di campo” del ricorrente (che, anche se non molto sportiva, è pur sempre una vittoria!).

In una vecchia commedia di Marcel Achard viene recitata una battuta memorabile: "La giustizia costa cara", dice uno. "E’ per questo che si economizza!" risponde l’altro.

In termini metaforici, se si vuole sopprimere un pesce, esistono due modi per farlo: togliergli l’acqua oppure, semplicemente, inquinargliela. In questo secondo modo, pur rispettando formalmente il diritto del pesce a vivere in acqua, nella sostanza lo si uccide, togliendo l’ossigeno presente nell’acqua in cui vive.

Parimenti, ricorrere al giudice amministrativo è diventato un lusso riservato a pochi privilegiati. Formalmente “LA GIUSTIZIA E’ UGUALE PER TUTTI” ma, nella sostanza, essa “E’ UGUALE SOLO PER TUTTI QUELLI CHE SE LA POSSONO PERMETTERE”.

La Giustizia Europea, al contrario di quella italiana, non è così costosa ed inaccessibile. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) può essere adita da qualsiasi cittadino con il semplice invio di una lettera raccomandata, senza l’uso di marche da bollo, senza il pagamento di alcun contributo unificato ed anche senza l’assistenza di un legale. Tuttavia, il cittadino europeo può ricorrere alla Corte Europea (CEDU) soltanto dopo aver esperito tutti i rimedi interni, cioè tutti i gradi di giudizio previsti dall’ordinamento giuridico del suo Stato.

Sembrerebbe che, se prima non si paga un “pedaggio” di circa 8.000,00 euro per esperire i rimedi interni (TAR e Consiglio di Stato), non si possa accedere alla meno dispendiosa giustizia della CEDU.

In realtà, così non è. QUESTA E’ LA BUONA NOTIZIA.

Ma procediamo con ordine.

 

 

 2. Breve storia del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

 

Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in passato è stato definito “ricorso dei poveri” in quanto è nato proprio allo scopo di consentire l’accesso alla tutela legale anche ai cittadini con ridotte capacità economiche, in quanto non ha bisogno di essere presentato da un avvocato.

Tale rimedio ha origini antichissime: risale ai tempi delle monarchie assolute, quando il sovrano aveva il potere di decidere in ultima istanza sugli atti che erano ritenuti illegittimi. Nel 1729, durante il Regno di Sardegna, questo tipo di ricorso fu formalmente disciplinato, per la prima volta, nelle Costituzioni Generali di Vittorio Amedeo II. Nel 1749, con l’ascesa al trono di Carlo Emanuele III, venne istituito il Consiglio del Re e si stabilì che il Re poteva ascoltare il parere, non vincolante, di detto Consiglio prima di decidere il ricorso a lui indirizzato.  Nel 1831, ad opera di Carlo Alberto, il Consiglio del Re venne riorganizzato ed assunse la denominazione di “Consiglio di Stato”, i cui poteri erano ancora molto limitati. Si dovette attendere la successiva legge del Regno di Sardegna nr. 3707 del 30 ottobre 1859, sul “Riordinamento del Consiglio di Stato”, per ottenere che il parere del Consiglio di Stato fosse obbligatorio in tutti i casi di ricorso straordinario al Re.

Il rimedio straordinario rischiò per la prima volta, nel 1889, di venir espunto dall’ordinamento quando, con la legge n. 5992, venne istituita la IV Sezione del Consiglio di Stato; per questo motivo si pensò di sopprimere l’antico istituto del ricorso al Re, ritenuto da quel momento un inutile duplicato. Fortunatamente, prevalsero le voci contrarie e l’istituto venne mantenuto, con la gioia delle classi più povere. Dal 1889, pertanto, iniziarono a convivere sia il ricorso ordinario rivolto alla IV Sezione dell’istituito Consiglio di Stato che quello straordinario indirizzato al Re.

Il ricorso straordinario corse un secondo rischio di estromissione nel 1907, allorquando si discusse della proposta della sua soppressione. In quella occasione, Giolitti affermò: “QUESTA SOPPRESSIONE, A MIO AVVISO, NON SAREBBE UNA COSA BUONA. IL RICORSO STRAORDINARIO AL RE COSTITUISCE UNA GIUSTIZIA GRATUITA, GIACCHE’ ESSA NON COSTA CHE IL FOGLIO DI CARTA PER RICORRERE AL GOVERNO” (Camera dei deputati, Legisl. XXII, I Sess. Disc., Tornata 1° marzo 1907, vol. 233, 4956).

La stessa Corte Costituzionale, circa un secolo più tardi, ha definito il ricorso “rimedio straordinario contro eventuali illegittimità di atti amministrativi definitivi, che i singoli interessati possono evitare con modica spesa, senza bisogno dell’assistenza tecnico-legale e con il beneficio di tempi di presentazione del ricorso particolarmente ampi” (Corte Cost., 19 dicembre 1986, n. 286; ord. 13 marzo 2001, n. 56).

 

 

3. L’importanza che riveste la natura giuridica del ricorso

 

La legge istitutiva della IV Sezione del Consiglio di Stato, nell’introdurre la regola dell’alternatività tra il ricorso straordinario al Re e il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, però, lasciò un vuoto: non chiarì se il rimedio straordinario avesse natura amministrativa ovvero giurisdizionale.

La natura giuridica di un rimedio che l’ordinamento offre per contrastare un atto che si presume illegittimo è molto importante, in quanto incide sulla formazione del giudicato e quindi sull’effettività della tutela.

Mi spiego. Se il ricorso al Capo dello Stato avesse natura amministrativa, la decisione di questi sarebbe impugnabile; pertanto, il ricorrente non potrebbe subito rivolgersi alla meno esosa giustizia europea, prima di aver esaurito tutti i rimedi interni.

Ovviamente, va precisato che il problema della natura giurisdizionale del rimedio si pone solo nei casi in cui si applica la regola dell’alternatività (e non anche quando della lite debba conoscere il Giudice Ordinario).

Il tema della natura giuridica del rimedio straordinario è stato ampiamente dibattuto e sul punto vi sono stati differenti orientamenti.

Il dibattito, iniziato sin dai tempi dell’entrata in vigore della Costituzione Repubblicana, non si è mai sopito. Infatti, sin da allora ci si è chiesto se l’antico istituto del ricorso straordinario fosse ancora in vigore e quale fosse la sua natura giuridica.

Dopo l’entrata in vigore della Costituzione, in un primo momento, il Consiglio di Stato in Adunanza Generale (del 26 agosto 1950, n. 290) ritenne che il ricorso straordinario avesse la natura giuridica di ricorso amministrativo ed espresse il parere che fossero ancora vigenti le limitazioni  sui ricorsi  stabilite dall’articolo 11 del r.d.l. 5 dicembre 1938, n. 1928 (in Relazione del Consiglio di Stato, 1947-50, III, 45).

Anche in dottrina è stato spesso sostenuto che il rimedio straordinario avesse natura amministrativa. Il Sandulli ha ritenuto che la natura di tale rimedio risulta espressamente dichiarata dall’articolo 34 T.U.C.d.S. e che “l’instaurazione della monarchia costituzionale infatti trasformò in un vero e proprio rimedio giuridico quello che in origine era stato un estremo appello alla grazia sovrana” (A.M.Sandulli, Manuale di diritto amministrativo, XV ed., Napoli, Jovene, 1989, II,1265). Lo Juso ha sostenuto che “la natura del ricorso straordinario deve essere ritenuta quella di vero e proprio ricorso amministrativo”, anche se aggiunge che “il medesimo costituisce uno strumento intermedio tra gravame amministrativo e quello giurisdizionale”. (R. Juso, Lineamenti di giustizia amministrativa, Milano, Giuffrè, 1996, 68).

La Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha sostenuto, in ben due orientamenti (nel 2001 e 2002), la natura amministrativa del rimedio straordinario di tutela e la conseguente insussistenza della giurisdizione di merito del Giudice Amministrativo per costringere l’Amministrazione ad eseguire la decisione straordinaria.

Persino la Corte Costituzionale, con sent. n. 254/2004, ha sancito che il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ha natura amministrativa. Tale conclusione si evince, ad avviso della Corte, dall’art. 14 del d.P.R. n. 1199 del 1971, il quale “stabilisce che, ove il ministro competente intenda proporre (al Presidente della Repubblica) una decisione difforme dal parere del Consiglio di Stato, deve sottoporre l'affare alla deliberazione del Consiglio dei ministri, provvedimento quest’ultimo, per la natura dell'organo da cui promana, all'evidenza non giurisdizionale”.

I succitati orientamenti che hanno ritenuto il rimedio straordinario di natura giuridica amministrativa non sono mai risultati del tutto condivisibili e coerenti con i principi affermati dalla CEDU. Quest’ultima – nel caso Hornsby del 1997 - ha ritenuto che per verificare la sussistenza del potere giurisdizionale non rileva l’appartenenza o meno dell’organo decidente al potere amministrativo o giudiziario, ma il regime giuridico della decisione finale e irrevocabile e l’impossibilità per altre autorità di incidere sui suoi effetti, non potendosi ammettere una giustizia illusoria e resa solo sulla carta.

 

 

4. La “mutazione genetica” della natura giuridica del ricorso straordinario

    disposta dall’art. 69 della legge 18 giugno 2009, n. 69

 

            Il dibattito attorno alla natura giuridica del rimedio straordinario si è definitivamente risolto con l’entrata in vigore dell’art. 69 della legge 18 giugno 2009, nr. 69.

La norma ha attuato una definitiva revisione del sistema precedente, sconfessando tutte le opposte interpretazioni e stabilendo definitivamente la natura giurisdizionale del ricorso straordinario, in coerenza con i principi di effettività della tutela richiesti dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee.

L’art. 69 della succitata legge, per risolvere la questione della natura giuridica del ricorso in questione, ha previsto alcune modifiche alla legge 1199/71, che disciplina tale rimedio straordinario di tutela. Da tali modifiche si rileva il chiaro orientamento del legislatore di considerare giurisdizionale ogni sede nella quale una controversia può essere definita in modo immutabile, così come richiesto dalla giurisprudenza Europea e dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (i cui articoli 6 e 13 impongono che i rimedi di giustizia siano effettivi e non rimangano illusori).

Il citato art. 69, la cui rubrica “Rimedi giustiziali contro la Pubblica Amministrazione” è già tutto un programma, stabilisce, infatti, che:

-     “All’articolo 13, primo comma, alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «SE RITIENE CHE IL RICORSO NON POSSA ESSERE DECISO INDIPENDENTEMENTE DALLA RISOLUZIONE DI UNA QUESTIONE DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE CHE NON RISULTI MANIFESTAMENTE INFONDATA, SOSPENDE L’ESPRESSIONE DEL PARERE E, RIFERENDO I TERMINI E I MOTIVI DELLA QUESTIONE, ORDINA ALLA SEGRETERIA L’IMMEDIATA TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 23 e seguenti della legge11 marzo 1953, n. 87, nonché la notifica del provvedimento ai soggetti ivi indicati»;

-         All’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, nr. 1199, sono apportate le seguenti modificazioni:a) al primo comma:1) al primo periodo sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, conforme al parere del Consiglio di Stato»; 2) il secondo periodo è  soppresso; b) il secondo comma è abrogato”.

In conclusione, l’art. 69 ha riconosciuto in modo incontestabile la natura giurisdizionale del rimedio straordinario, ammettendo espressamente tale possibilità “ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87 .

Il legislatore, conformandosi ai dettami europei, ha affermato esplicitamente la non correttezza di tutte le precedenti interpretazioni fornite dal Giudice delle leggi, da una parte della dottrina e da una giurisprudenza non minoritaria. 

In estrema sintesi, l’istituto del ricorso straordinario era considerato, ante riforma, un rimedio alternativo a quello giurisdizionale; ora va considerato come un conveniente rimedio giurisdizionale alternativo ad altro rimedio molto più costoso ed avente la stessa natura.

 

 

5. Le implicazioni conseguenti alla riforma. Un caso pratico

 

La riforma ha apportato una rivoluzione, una vera e propria “mutazione genetica” del principio dell’alternatività: riconosce al ricorrente la possibilità di scegliere se avvalersi del giudizio innanzi ai TAR ed, in caso di appello, dinanzi al Consiglio di Stato (al costo complessivo di circa 8.000,00 euro) oppure di optare per  il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (al modico costo una raccomandata A/R, circa 8,00 euro).

Dopo aver esperito uno di questi rimedi interni, qualora il cittadino europeo ritenga che permanga la violazione di un diritto riconosciuto dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, potrà rivolgersi alla Giurisdizione Internazionale della CEDU.

La CEDU, però, non è una giurisdizione d’appello rispetto ai Tribunali Nazionali e non può annullare o modificare eventuali decisioni emesse dalle autorità nazionali di giustizia. La Corte è competente ad esaminare solamente ricorsi diretti contro uno Stato che ha ratificato la Convenzione e può essere adita entro sei mesi dalla data della decisione interna definitiva. Nel caso in cui ritenga fondate le motivazioni poste a sostegno del ricorso, la CEDU adotterà delle raccomandazioni, ovvero delle sanzioni, nei confronti dello Stato cui appartiene il ricorrente e le sanzioni cesseranno nel momento in cui verrà ripristinata la legalità.

Se chi intende adire la CEDU desidera che la sua identità non sia resa pubblica, lo deve precisare ed esporre le ragioni che giustificano una deroga alla regola normale secondo la quale la procedura è pubblica (la Corte può, in casi eccezionali e debitamente motivati, autorizzare l’anonimato).

            Come è facile immaginare, si aprono, per tutti i cittadini, prospettive nuove ed orizzonti straordinari le cui conseguenze non si faranno attendere, soprattutto all’interno di quegli ordinamenti più chiusi nei confronti del progresso giuridico, qual è quello militare.

Il cittadino, compreso quello militare, il più delle volte subisce gli atti ritenuti illegittimi, non perché sia sprovvisto di ragioni ed argomentazioni per opporvisi, ma in quanto ritiene antieconomico farlo, e, piuttosto, decide di sacrificare un proprio diritto, pur di non accollarsi le spese per sostenerne le ragioni.

Ciò è tanto più vero, se solo si considera che la maggior parte dei ricorsi amministrativi promossi dai cittadini militari tendono ad ottenere l’annullamento dei soli atti ritenuti lesivi della propria carriera, ciò in quanto l’annullamento dell’atto impugnato quasi sempre è accompagnato da un assegno c.d. “compensativo”, cioè che compensa le spese di giudizio (ricostruzione della carriera con annesse differenze stipendiali, rivalutazioni monetarie, interessi legali e risarcimento danni).

In futuro le ragioni del diritto, probabilmente, non saranno più sacrificate a causa degli ostacoli di carattere economico, posti dall’ordinamento, quindi troveranno spazio anche iniziative (idealistiche) intraprese al solo fine di ottenere il riconoscimento di interessi legittimi e diritti soggettivi, intesi in senso immateriale ed astrattamente considerati.

Infatti, leggendo i diversi articoli della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ed avendo a mente le norme dell’Ordinamento Militare italiano, sono incontenibili i dubbi circa la legittimità di alcune norme del citato ordinamento speciale.

Faccio due esempi.

  1. Il risultato emergente dal combinato disposto degli artt. 47 – 48 e 49 della Carta, rubricati rispettivamente “Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale”; “Presunzione di innocenza e diritti della difesa” e “Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene”, appare stridente con la procedura per l’irrogazione della consegna degli arresti di rigore (una forma di detenzione domiciliare); la quale, però, viene irrogata in via amministrativa, in più da un organo della diretta linea gerarchica.

Tale procedura è assolutamente incompatibile anche con il nostro ordinamento nazionale, ove solo un organo giudiziario e terzo può irrogare tali sanzioni.

  1. L’art. 20 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo sancisce che "ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica". Inoltre l’art. 12 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (2000) stabilisce che “Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni individuo di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi”, fatte salve le sole limitazioni esplicitamente previste dagli artt. 52 – 53 – 54 della stessa. Questi articoli non sembrano in armonia con la circostanza secondo cui la costituzione di associazioni professionali fra cittadini militari europei residenti in Italia sia subordinata al preventivo assenso del Ministro della Difesa. 

           

            Con quale altro criterio, se non quello di opportunità politica, si può negare a talune organizzazioni l’autorizzazione, e concederla ad altre?

 

            Le organizzazioni che ottengono l’autorizzazione possono offrire le garanzie di apoliticità richieste dalla Costituzione?

     

Cleto IAFRATE

Direttivo nazionale Associazione civica FICIESSE

RICORSO AL PDR
 

 
13
.12..2010 CLETO IAFRATE A DISTANZA DI UNDICI ANNI DAL GRAN RIFIUTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE, I DUBBI SONO SEMPRE GLI STESSI: L'ALBERO DELLA CONOSCENZA - Si poteva negare un diritto soggettivo con motivazioni prive di fondamenti giuridici?


 
 
RISCHI CONNESSI ALL’ISOLAMENTO DEL CITTADINO MILITARE DALLA SOCIETA’ CIVILE IN NOME DELLA SUA APOLITICITA’ di Cleto IAFRATE  

Esiste un rapporto inverso tra il livello di democrazia e di civiltà raggiunto da uno Stato ed il numero dei suoi cittadini esclusi dalla partecipazione alla vita ed al dibattito politico. Lo Stato che riuscirà ad assicurare a tutti i suoi residenti il pieno godimento dei diritti civili e politici avrà raggiunto il massimo grado di democrazia e di civiltà auspicabile. I suoi cittadini si sentiranno sovrani e sudditi allo stesso tempo. In quello Stato, la politica opererà alla luce del sole, senza temere il confronto con alcuna categoria di persone. Al contrario, lo Stato assolutista tenderà ad accentrare il potere decisionale, negando, con diverse motivazioni, la partecipazione alla vita politica dei suoi cittadini, che considera tutti alla stregua di sudditi. Naturalmente tra questi due casi estremi vi sono tanti casi intermedi.  Quando uno Stato liberale prende una direzione assolutista, i primi a percepirlo sono proprio i militari, in quanto divengono destinatari di provvedimenti via via sempre più restrittivi delle loro libertà costituzionali. Tali provvedimenti si inseriscono in un più complesso disegno teso a relegare i detentori del monopolio della forza in una condizione di obbedienza cieca e muta. Orbene, nei mesi scorsi, quando tutti i quotidiani erano impegnati a pubblicare una certa piantina di una casa monegasca e le misure di un tal progetto di cucina, e molti erano concentrati a sovrapporre l’una all’altra al fine di verificare la corrispondenza delle misure, veniva varato, con il D.Lgs 66/2010, il “Codice dell’Ordinamento Militare”, entrato poi in vigore il 09 ottobre 2010. Lo scopo dichiarato era quello di abrogare circa mille atti normativi (per un totale di circa 2.500 articoli di legge), emanati dal 02 aprile 1885 al 01 gennaio 2010, al fine di semplificare l’intera materia, sopprimendo tutte le norme inutili. Tale fine è stato perseguito raggruppando in un solo corpo legislativo (il D.Lgs 66/2010) ben 2.272 articoli. In realtà, si è semplificato solamente l’esercizio della memoria: prima del 09 ottobre 2010, era necessario ricordare sia la legge che i singoli articoli; da questa data in poi, è sufficiente ricordare (re-imparare) solo i singoli articoli della comune legge. Per esempio, l’art. 9 dell’abrogata legge 382/78, a mente del quale “I militari possono liberamente pubblicare loro scritti, tenere pubbliche conferenze e comunque manifestare pubblicamente il proprio pensiero, salvo che si tratti di argomenti a carattere riservato di interesse militare o di servizio per i quali deve essere ottenuta l’autorizzazione”, è stato accolto dall’art. 1472 del D.Lgs. 66/2010. Nel procedimento di traslazione dalla L. 382/78 al D.Lgs. 66/10 il dispositivo è stato modificato con l’aggiunta di due semplici parole che, però, restringono inesorabilmente i diritti civili e le libertà democratiche dei militari. La nuova formulazione dell’art. 1472, infatti, recita testualmente: “I militari possono liberamente pubblicare loro scritti, tenere pubbliche conferenze e comunque manifestare pubblicamente il proprio pensiero, salvo che si tratti di argomenti a carattere riservato di interesse militare, di servizio o collegati al servizio per i quali deve essere ottenuta l’autorizzazione”.  In merito allo strumento normativo utilizzato, quale fonte di produzione, sicuramente bisognerà approfondire se siano stati violati i limiti contenuti nella delega. Il dubbio non è di poco conto: se si dovesse accertare la violazione di tali limiti, si dovrebbe ammettere che è stato approvato un atto legislativo apertamente in conflitto con i dettami della Costituzione. E’ notorio, infatti, che un atto emanato dal solo esecutivo non possa comprimere i diritti già riconosciuti e garantiti da una legge ordinaria, emanata dal Parlamento sovrano in un fecondo clima dialettico in cui trovano spazio anche le volontà delle minoranze e dell’opposizione. Non a caso il giudice costituzionale ha, a più riprese, sollecitato l’impiego di criteri direttivi il più possibile circoscritti, qualora la delega vada ad incidere sulle libertà costituzionali e sui diritti fondamentali (sentt. 250/1991; 53/1997; 49/1999; 427/2000; 251/2001; 212/2003). Al di là di qualsiasi considerazione di carattere giuridico, riservata al mondo accademico, sembrerebbe che l’art. 1472 abbia riportato il nostro Paese indietro di almeno 280 anni, quando le forze armate erano concepite “per sorreggere il trono”. Concezione che ha trovato il suo migliore interprete nel Generale Pes di Villamarina, che è stato ministro della guerra dal 1832 al 1847, secondo cui occorreva vietare “con rigore, non pure nelle caserme, ma nei privati domicili, al militare gregario e graduato, qualunque studio, qualunque lettura, anche di argomento militare, sì che un ufficiale scoperto autore di qualche scritto o perdeva il grado, o vedeva preclusa ogni via di avanzamento” (Cfr. “Forze armate e Costituzione”, pag. 101, F. Pinto, Marsilio editori). Appare, quindi, poco convincente la tesi secondo cui per garantire le libere istituzioni democratiche è necessario vietare al cittadino militare la divulgazione di notizie che, benché non coperte da segreto, siano (in modo non meglio specificato) “collegate al servizio”. Per di più, la nuova formulazione della norma offre una grandissima discrezionalità alle autorità militari, che potendo ritenere ogni opinione espressa collegata lato sensu al servizio, possono impedire che trapeli all’esterno, nella società civile, qualsiasi problematica che agita ed inquieta il mondo militare. Inoltre, ad un precetto così vago ed indeterminato, come quello in esame, corrisponde una sanzione ben definita e, soprattutto, penalmente rilevante, circostanza che contrasta con l’art. 13 della Costituzione e con l’art. 1 del C.P.. Infatti, il punto 6) dell’art. 751 del DPR 90/10 dispone che la violazione dell’art. 1472 del D.Lgs. 66/10 è punita con la sanzione della consegna di rigore (arresti di rigore), che comporta l’obbligo di rimanere in un apposito spazio dell’ambiente militare o nel proprio alloggio per un massimo di 15 giorni.    Ritengo che il cittadino militare debba essere totalmente integrato nella vita democratica del nostro Paese. Le sue preoccupazioni e le sue istanze dovrebbero godere della massima visibilità; sostenere il contrario significherebbe guardare con nostalgia ad esperienze che, fortunatamente, la storia ha ormai archiviato e si auspica che non vengano mai più riproposte. Tali esperienze nel passato hanno trovato, proprio nella separazione del comparto militare dal resto della società civile, terreno fertile per il loro progressivo consolidamento e successiva degenerazione. Il tentativo di isolare il cittadino militare dal resto della società, perciò, appare una strada molto pericolosa, che lede proprio quella posizione di apoliticità delle FF.AA. e delle Forze di polizia militarmente organizzate, posta a presidio delle istituzioni democratiche. Il miglior rimedio contro tali pericoli consiste in un ripensamento del ruolo del militare all’interno della società, egli deve poter vivere con coscienza la vita della nazione ed essere pronto, perciò, anche a disobbedire per perseguire i fini generali dello Stato e la salvaguardia del sistema costituzionale. Mi spiego meglio, prendendo spunto da una recente notizia di cronaca. Il Tribunale dei minori di Trento ha emanato un provvedimento con il quale una neonata, subito dopo la nascita, è stata sottratta alla madre, che non ha più potuto vederla né avere sue notizie. Secondo il Tribunale il provvedimento è stato necessario perché la madre con un’entrata di soli 500 euro al mese non sarebbe stata in grado di provvedere alle necessità di entrambe.    La vicenda ha destato un tale scalpore, che il presidente dell'Associazione degli avvocati matrimonialisti italiani, Gian Ettore Gassani, nel prendere le distanze dalla sentenza, ha dichiarando: «La drammatica vicenda della giovane madre di Trento… non può non suscitare allarme e sconcerto tra gli addetti ai lavori e tra la gente ». Inoltre, lo psicologo Giuseppe Raspadori, consulente di parte, ha parlato di “atto contro natura”, che si oppone alle numerose sentenze della Cassazione e della Corte Europea, che dichiarano come “prima di un simile distacco, vadano indagate ed attivate tutte le possibilità di sussidi ed aiuti territoriali per rispettare il diritto del minore a crescere con i genitori naturali”. Orbene, pongo al lettore una provocatoria riflessione: “Se, una volta liberato il Paese dagli extracomunitari e dai clandestini, fosse impartito al cittadino militare anche l’ordine di sottrarre i neonati alle famiglie più povere, per affidarli a quelle meno indigenti?” Probabilmente un militare reagirebbe in un certo modo ed un cittadino militare in un’altra maniera. Le riforme che comprimono i diritti costituzionali dei cittadini militari, fatte passare per difendere l’apoliticità degli stessi, il più delle volte nascondono una decisa scelta politica. Tale scelta si sostanzia nella necessità di avere cittadini militari subordinati, non tanto alla legge, quanto piuttosto alle esigenze perseguite, attraverso l’apparato esecutivo, dai gruppi più forti presenti nella realtà civile e sociale del paese. L’apoliticità va pensata come una “strada a doppio senso di marcia”, il militare va garantito, oltre che dalle insidie provenienti dall’esterno, anche da quelle, eventualmente, provenienti dall’interno, “si rischiano incidenti” quando una delle due forme di garanzie viene sacrificata a vantaggio dell’altra. Concludo con una significativa poesia, attribuita impropriamente al poeta e drammaturgo tedesco Bertolt Brecht, ma che in realtà è stata ripresa dalla predicazione di un pastore luterano e teologo tedesco Martin Niemöller (1892-1984), che così recita: “… Prima di tutto vennero a prendere gli zingari e fui contento, perché rubacchiavano. Poi vennero a prendere gli ebrei e stetti zitto, perché mi stavano antipatici.

Poi vennero a prendere gli omosessuali, e fui sollevato, perché mi erano fastidiosi. Poi vennero a prendere i comunisti, ed io non dissi niente, perché non ero comunista. Un giorno vennero a prendere me, e non c’era rimasto nessuno a protestare…”

Cleto Iafrate
ISOLAMENTO DEI CITTADINI MILITARI