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DIRITTI & ROVESCI Sito d'informazione Comparto Difesa e Sicurezza
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![]() CLETO IAFRATE |
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Il governo ha urgente bisogno di reperire almeno 100 miliardi di
euro; non può certamente chiedere altri sacrifici ai militari.
I MILITARI HANNO GIA’ DATO.
Di seguito uno studio realizzato in data 20 dicembre 2010,
all’indomani della morte di Tommaso Padoa-Schioppa, nel quale si
indica una strada da percorrere per reperire il denaro necessario
alla ripresa dell’Italia.
Nello studio, oltre ad una modifica dell’imposta di successione (che
diventa una specie di
PRE-GIUDIZIO UNIVERSALE), si auspica il ricorso ad una
patrimoniale straordinaria “una tantum”. Il patrimonio verrebbe
tassato (una sola volta) con
un’aliquota PERSONALE CONGRUA, cioè con un’aliquota che sarà
tanto maggiore quanto maggiore sarà l’incongruenza del patrimonio
(detenuto dal contribuente) con la media dei suoi redditi dichiarati
(media calcolata in un arco di tempo medio lungo - es. l’ultimo
decennio, oppure l’ultimo ventennio). Negli ultimi anni, a causa dei
condoni fatti dai governi di qualsiasi orientamento politico,
si è dato al Paese un messaggio inquietante: “se evadi prima o poi ci sarà un condono (oppure uno scudo) che ti
assolverà”.
La proposta che segue va proprio nella direzione
opposta. L’aliquota
personale congrua
CREA L’INTERESSE A DICHIARARE IL REDDITO,
poiché dà ai
contribuenti il seguente messaggio:
se evadi prima o poi ci sarà
una patrimoniale e dovrai restituire il maltolto, in quanto la tua
aliquota (personale) sarà maggiore rispetto a quella di chi ha
sempre pagato le giuste tasse.
BUONA LETTURA
Lotta all’evasione ed ipotesi di una patrimoniale con aliquota
personale congrua.
di Cleto Iafrate.
Scritto in data 20 dicembre 2010 in memoria di
Tommaso Padoa-Schioppa.
SOMMARIO:
1. Introduzione – 2. Rapporto tra evasione fiscale e debito pubblico
– 3. Soluzione proposta dall’autore – 4. Conclusioni. 1
- INTRODUZIONE
Tommaso
Padoa-Schioppa si è spento all’improvviso all’età di
70 anni, a seguito di un arresto cardiaco.
Era molto stimato anche da coloro che non condividevano le sue idee,
forse per i suoi modi gentili, la sua intelligenza e la sua elegante
ironia. Durante la sua vita ha ricoperto numerosissimi incarichi di
prestigio, tra cui quello di Ministro tecnico durante il governo
Prodi, in quella occasione si è conquistata una certa impopolarità
per il rigore con cui ha interpretato il suo mandato. I più lo
ricordano per essere stato il primo Ministro della Repubblica ad
aver usato il termine “bamboccioni” ed espressioni del tipo “le
tasse sono bellissime”. A tal proposito, è significativa
una vignetta di Forattini, in cui l’ex ministro dell’Economia appare
stretto da una camicia di forza e portato via da due infermieri
mentre urla «LE
TASSE SONO BELLISSIME, METTETEMI GIU’, BAMBOCCIONI!».
Personalmente ho apprezzato l’economista perché ha sempre parlato in
modo schietto, senza mai usare giochi di parole, soprattutto,
riferendosi alla crisi finanziaria in atto; non ha esitato perfino a
citare i dieci comandamenti per esprimere quanto fosse inscindibile
il legame esistente tra la democrazia rappresentativa e
l’imposizione fiscale. A tal proposito, Padoa-Schioppa ha affermato:
«A
chi dice che mettiamo le mani nelle tasche dei cittadini rispondo
che
sono gli evasori ad aver messo le mani nelle tasche dello Stato e di
altri cittadini onesti,
violando così non solo il settimo comandamento, ma
anche un principio base della convivenza civile». Con
tale risposta Padoa-Schioppa replicava a chi aveva sostenuto che non
è l'evasore a sottrarre denaro dell'Erario, ma è piuttosto lo Stato
che, tassando il reddito, preleva denaro di proprietà dei cittadini.
Quest’ultima convinzione scaturirebbe dal seguente ragionamento:
poiché la proprietà deriva direttamente dalla
produzione, ciascuno è il legittimo "proprietario" di ciò che crea e
produce,
pertanto le tasse non versate allo Stato non possono
essere considerate un "furto", poiché si tratta di denaro che, in
assenza del cosiddetto "ladro" (cioè l'evasore), non sarebbe mai
stato prodotto e, di conseguenza, il fisco non avrebbe mai potuto
vantare diritti su di esso.
2
- RAPPORTO TRA EVASIONE FISCALE E DEBITO PUBBLICO
Personalmente sono d’accordo con l’economista nel ritenere un ladro
chi evade, in quanto l’evasione provoca una riduzione del reddito
nelle tasche degli onesti contribuenti.
Faccio un esempio.
Ipotizziamo che, nei primi anni ’90, un evasore abbia omesso di
versare un’imposta dovuta, pari ad un milione di euro, che ha
utilizzato per acquistare titoli di Stato italiani (per esempio, BTP
trentennali); ebbene, pur volendo essere d’accordo sul fatto che
l’evasore non ha “rubato” il milione di euro - poiché, in sua
assenza quel denaro non sarebbe mai stato prodotto - è di tutta
evidenza che l’evasore ha rubato certamente il
capital gain
lucrato a seguito dell’investimento
e corrispostogli dagli altri cittadini non evasori
(sotto forma di maggiori imposte richieste dallo Stato per far
fronte alle scadenze dei titoli emessi ovvero di minori servizi
offerti).
Il verificarsi, nell’ultimo trentennio, innumerevoli volte di
situazioni simili a quella testé solo ipotizzata, unitamente a vari
altri fattori tra cui i condoni e gli scudi fiscali, ha contribuito
a provocare l’attuale situazione in cui versa l’Italia, dove il 50%
della ricchezza è finita nelle mani del 10% delle persone. Inoltre
si stima che l’evasione abbia raggiunto un livello pari al 18% del
PIL e, per alcune categorie, il tasso di evasione è pari all'80% del
reddito totale prodotto (fonte Istat ed Ufficio Studi Agenzia delle
Entrate), la maggior parte di questo fiume di denaro viene
auto-riciclato.
L’evasione, quindi, è strettamente correlata al debito pubblico. Mi
pare che in Italia la percezione dei rischi connessi all'aumento
esponenziale del debito pubblico sia del tutto insufficiente
rispetto alla reale dimensione del problema.
Se dividessimo il debito pubblico italiano per il numero degli
italiani, risulterebbe che ognuno di noi, anche i bambini, ha un
debito di circa 30 mila euro nei confronti dello Stato; si tratta di
un fardello gigantesco che si traduce in sempre maggiori interessi
che ogni anno il nostro Stato deve pagare ai suoi creditori, e per
farlo deve sottrarre altrettante risorse alle politiche sociali.
Quindi, in ultima battuta, a pagare il debito pubblico sono i
contribuenti che pagano le imposte.
Alla luce di ciò, nel prossimo futuro, l’Italia corre seri rischi di
finire come la Grecia, mentre gli altri Paesi più virtuosi dell’area
euro rischiano di venir travolti da un vorticoso effetto domino.
E’ giunto il momento di pensare ad una seria riforma fiscale, non ci
possiamo più permettere interventi estemporanei, efficaci solo a
fini propagandistici (es. il bonus per la rottamazione di
automobili, elettrodomestici e cucine). Né si possono far passare
per riforme fiscali delle “furbate” attraverso le quali si cambiano
solo i “connotati” alle imposte: negli ultimi anni siamo passati dal
superbollo auto al raddoppio del costo del carburante diesel,
dall'IRPEF all'IRE, dall'IRPEG all'IRES e dall’ICI stiamo passando
all’IMU (imposta municipale unica).
Le imposte sono necessarie per arginare un debito pubblico che ormai
è fuori controllo, ed ogni anno bisogna costruire un argine sempre
più alto affinché la piena non travolga tutti. Se non si pone un
freno alla corsa inarrestabile del debito pubblico, le tasse non
potranno che aumentare. Quando esse non aumentano, il cittadino deve
essere ancora più preoccupato, in quanto al mancato aumento
corrisponderà certamente una diminuzione di servizi essenziali,
quali: l’istruzione
(oggi si parla di “classi pollaio”, composte da un numero
di studenti superiori alle 30 unità); la sanità (in alcune regioni bisogna
attendere oltre un anno per effettuare un esame diagnostico, e
qualcuno ogni tanto muore in attesa di una diagnosi); la
sicurezza (a tutto il comparto è stata congelata una
quota di stipendio - gli assegni funzionali maturati dal primo
gennaio - si tratta di diritti acquisiti su cui molti avevano già
fatto affidamento nelle loro decisioni di spese future).
3
- SOLUZIONE PROPOSTA DALL’AUTORE
Si consideri un gregge di pecore, alcune legate ed altre libere nel
pascolo, ed un pastore che, avendo bisogno di una quantità di lana
sempre maggiore, ogni anno tosa prima quelle legate, poi quelle che
gli si consegnano spontaneamente ed infine tutte quelle libere che
riesce a prendere. La tosatura prosegue fino al giorno in cui tutte
le pecore legate e quelle che si sono sempre consegnate
autonomamente, sono rimaste pelle ed ossa; le altre, invece, non
riescono più a muoversi a causa del peso della lana che si portano
addosso. Bisogna decidere se scorticare vive quelle legate e quelle
che sono alla portata del pastore, oppure provare a prendere quelle
che sono sempre sfuggite alla tosatura. Ebbene, il pastore è
l’Amministrazione finanziaria, le pecore legate sono i lavoratori
dipendenti ed i pensionati, quelle che si sono consegnate
liberamente al pastore sono tutti i lavoratori autonomi onesti e
quelle sfuggite sempre alla tosatura sono gli evasori.
QUEL GIORNO STA PER ARRIVARE!
(Ho scritto il 20 dicembre 2010, oggi mi sento di dire che
QUEL GIORNO E’ ARRIVATO)
Il futuro dell’Italia dipende dalle scelte di politica fiscale che
si fanno nel presente e dal rigore con cui verranno attuate.
A dirla con Tommaso Padoa-Schioppa: “Il passato è uno, il futuro è molteplice. Il futuro
non giace sulle ginocchia di Giove, né sta scritto in alcun luogo.
Siamo noi a scriverlo con le nostre azioni e le nostre scelte,
trasformando il molteplice in uno. Ecco perché il presente è la
linea della nostra libertà”.
E’ giunto il tempo di fare delle riforme VERE, SERIE e, soprattutto,
CORAGGIOSE.
E’ necessario partire dalle motivazioni per cui l’evasore occulta il
suo reddito; esse, a mio avviso, sono principalmente due: il
risparmio e l’investimento.
Tralascio la quota di evasione destinata ad essere reinvestita per
due motivi:
1.
il frutto di qualsiasi investimento, prima o poi, si trasforma in
una rendita di cui godere e da trasferire agli eredi;
2.
non genera, almeno nel breve termine, recessione per l’economia, né
stagnazione per il mercato, semmai inciderà sul prezzo di equilibrio
dei beni e servizi.
Pertanto, concentro la mia attenzione sulla quota di evasione
destinata al risparmio, che è come una “metastasi”
per l’economia.
Si riuscirà a debellare l’evasione solo creando un interesse, in chi
produce il reddito, a dichiararlo; cioè un interesse che sia in
conflitto con le ragioni che lo inducono ad evadere.
Si stima che OGNI ANNO circa 180,3 miliardi di euro vengano
sottratti all'erario; quasi tutti auto-riciclati dagli stessi
evasori.
Ritengo che almeno ogni 7/8 anni (proprio come è avvenuto con i
condoni negli ultimi 30 anni) andrebbe varata una patrimoniale
straordinaria “una tantum” con aliquota personale congrua (piuttosto
che proporzionale oppure progressiva).
Il messaggio che riceve il contribuente da un condono è il seguente:
evadi pure, tanto prima o poi
ci sarà un condono oppure uno scudo che ti assolverà. Il
messaggio, invece, che lo stesso contribuente riceverebbe dalla
previsione settennale di una simile patrimoniale sarebbe il
seguente: se evadi prima o poi dovrai restituire il maltorto in quanto i tuoi beni
risulteranno incongrui rispetto alla media dei redditi dichiarati.
Per
ALIQUOTA PERSONALE CONGRUA
si intende che
OGNI SINGOLO CONTRIBUENTE DOVREBBE AVERE LA SUA
PERSONALE ALIQUOTA CON LA QUALE VERREBBE TASSATO IL SUO PATRIMONIO.
DETTA ALIQUOTA DOVREBBE DIPENDERE DALLA MEDIA DEI REDDITI IMPONIBILI
DICHIARATI DAL CONTRIBUENTE SIN DALLA SUA PRIMA DICHIARAZIONE,
OVVERO IN UN ARCO DI TEMPO MEDIO LUNGO.
Qualche decennio or sono tale proposta poteva sembrare di
fantapolitica fiscale; oggi ciò è realizzabile, in quanto le
dichiarazioni sono tutte disponibili in Anagrafe Tributaria.
Si potrebbero, per esempio, aggiungere 4 cifre numeriche in coda al
codice fiscale di ciascun contribuente, le quali esprimerebbero la
media dei redditi imponibili dichiarati dal contribuente nell’ultimo
arco temporale preso in esame.
Il codice attualmente utilizzato composto da 16 cifre alfanumeriche
non può definirsi “fiscale”, poiché contiene esclusivamente dati
anagrafici. Solo un codice come su descritto, che andrebbe
aggiornato ogni anno, potrà dirsi “fiscale”.
I dipendenti delle Agenzie Fiscali e della Guardia di Finanza, che
sono circa 130.000, potrebbero in poco tempo integrare il codice
“fiscale” di ciascun cittadino residente in Italia (Questo
sì che potrebbe essere un ottimo terreno di confronto su cui
giocarsi il premio di produttività!).
La media dei redditi, espressa dalle cifre aggiunte in coda ad ogni
codice fiscale, consentirebbe il calcolo dell’aliquota personale
congrua attraverso una semplice funzione (del tipo Y = aX + b).
In cui “Y” è l’aliquota personale da calcolare, “X” la media dei
redditi (che, come detto, dipende dalla storia reddituale di
ciascuno), “a” è un “coefficiente di congruità”, precedentemente
stabilito con legge ed espresso sotto forma di scaglioni.
Il coefficiente esprimerebbe la propensione al risparmio di ciascuna
fascia di reddito. Infine, il fattore “b” dovrebbe ricomprendere
tutte le detrazioni d’imposta (in esso troveranno posto le
precedenti donazioni, le vincite al lotto, i condoni, ed anche i
casi diagnosticati di “avarizia clinica”, da cui alcuni potrebbero
essere affetti). In particolare, l’incognita (aliquota personale)
con cui tassare ciascun patrimonio sarà inversamente proporzionale
alla media del reddito dichiarato e dipenderà dalla congruità di
ciascuna rendita a tale media. Inoltre, si potrebbe prevedere che i
redditi risalenti ai periodi di imposta più remoti abbiano un peso
inferiore sulla determinazione della media e, nel caso non fossero
presenti in Anagrafe Tributaria, potrebbero essere autocertificati
dal contribuente.
ECCO COSI’ CREATO L’INTERESSE A DICHIARARE IL REDDITO:
maggiore sarà la congruità del patrimonio con la media dei redditi e
minore sarà l’aliquota, fino ad azzerarsi in caso di totale
congruità. Di conseguenza, alcune rendite verrebbero tassate al
minimo (quelle congrue alla media dei redditi dichiarati) ed altre
verrebbero tassate con aliquote superiori (quelle incongrue, quindi,
evidentemente, nelle mani degli evasori totali, salvo prova
contraria a carico di chi ne ha la disponibilità).
In seguito lo stesso discorso andrebbe esteso anche all’imposta di
successione e donazione con cui ogni contribuente, anche l’evasore,
prima o poi, dovrà fare i conti. L’aliquota di questa imposta
dovrebbe dipendere dalla congruità dell’asse ereditario alla media
del reddito prodotto e dichiarato in vita dal
de cuius. In base a questo metodo,
alcune eredità non verrebbero tassate affatto, altre verrebbero,
invece, tassate con aliquote di gran lunga superiori all’attuale 2%
(quelle che risulteranno incongrue rispetto alla media dei redditi
prodotti e dichiarati). In questo modo l'imposta di successione si
trasformerebbe in una specie di PRE-"GIUDIZIO UNIVERSALE" in cui i
contribuenti virtuosi riusciranno a trasferire ai loro figli
l’intero asse ereditario, gli evasori solamente una quota.
Certamente dalla riforma appena prospettata si otterrebbe una
valanga di extra-gettito, derivante dallo svuotamento di tantissime
“caverne di Alì Babà” nella disponibilità
di evasori o di “teste di legno”. Tale extra-gettito dovrebbe essere
utilizzato
ESCLUSIVAMENTE per ridurre il debito
pubblico.
Si riporta il pensiero (reperibile in rete) di alcuni personaggi che
sono notoriamente al di sopra della politica:
1.
“…oggi il mafioso trafficante di droga che investa lui
direttamente il suo denaro sporco in qualche attività apparentemente
lecita non commette alcun reato, proprio perché l’auto-riciclaggio
non è previsto come reato…” (Gian Carlo Caselli,
magistrato antimafia)
2.
“…E’ dal 1999 che il nostro Paese deve ratificare la
Convenzione di Strasburgo sulla corruzione, introducendo nel codice
penale il traffico di influenze illecite, la corruzione fra privati
e l'auto-riciclaggio. Non solo non lo si è fatto, ma si sono
depenalizzati reati come il falso in bilancio e l'abuso d'ufficio
che sono alla base della corruzione…” (Don Luigi Ciotti)
3.
“Il fisco diventa un costo necessario per far tornare
in circuito il denaro sporco, ma presenta dei vantaggi. Costa meno
di quel 30 per cento che in media tengono le agenzie che a livello
internazionale si occupano di occultare il denaro delle mafie ed è
ampiamente recuperabile con altri artifizi contabili. E poi è a
rischio zero: "Non esiste l'auto-riciclaggio"
(Maurizio De Lucia, magistrato della Direzione nazionale antimafia).
4. CONCLUSIONI
Il lettore, a questo punto, potrebbe formulare la seguente
obiezione: il contribuente che ha dedicato tutta la sua vita ad
accumulare il denaro in modo onesto, privandosi anche del necessario
pur di risparmiare, verrebbe, probabilmente, penalizzato da una
simile riforma fiscale, in quanto le sue rendite in vita ovvero il
suo asse ereditario
post mortem verrebbero ritenute incongrue con la media del
suo reddito dichiarato.
L’obiezione non è di poco conto, certamente all’indomani di una
simile riforma tutti gli evasori si farebbero certificare affetti da
“avarizia clinica”. Ritengo che molti mentirebbero per salvare il
maltolto; in ogni caso, come direbbe
Tommaso Padoa-Schioppa, il
quarto vizio capitale non può essere considerato una virtù,
pertanto, non può godere di alcuna tutela da parte dell’ordinamento.
La seconda opposizione, altrettanto degna del massimo rispetto, la
suggerisce l'economista canadese Pierre Lemieux, il quale sostiene
che “ciascun Governo prenderà tutto quello che potrà, e
spenderà quello che il traffico permetterà. Se tutti gli evasori
cominciassero a pagare le loro giuste tasse, semplicemente gli
introiti e le spese del governo aumenterebbero della differenza”.
Se Pierre Lemieux non avesse ragione, oggi non ci troveremmo nella
situazione in cui siamo. Tuttavia, ritengo, che, rafforzando la
vigilanza della “democrazia rappresentativa”, che stava tanto a
cuore a Tommaso Padoa-Schioppa, valga la pena correre il rischio.
Cleto Iafrate
Direttivo Nazionale Associazione civica FICIESSE |
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| 8.11.2011 DIRITTI DEI MILITARI INACCETTABILI SEPARATEZZE | ||
| 13.10.2011 DIRITTO DI COSTITUIRE ASSOCIAZIONI Diritto di costituire Associazioni Professionali: C’è chi, maliziosamente, sostiene che il Codice dell’Ordinamento Militare prevede la facoltà, e non l’obbligo, per l’Amministrazione di esercitare il potere disciplinare nei confronti di chi svolge propaganda politica, in quanto l’esercizio di quel potere dipenderebbe dal partito a favore del quale viene svolta la propaganda | ||
| 21.9.201 Diritti soggettivi ed evoluzione in Europa. Il principio di legalità e le quattro generazioni di diritti dell’uomo – 2. Il riconoscimento di un diritto di quarta generazione – 3. La violazione di un diritto di prima generazione. Introduzione al principio di supremazia speciale – 4. Le origini della regola dell’onore posta alla base del principio di supremazia speciale – 5. Considerazioni dell’autore e conclusioni | ||
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2.06.2011 RIFORMA DELLA GIUSTIZIA: "RAPPORTI TRA POLIZIA GIUDIZIARIA E PUBBLICO MINISTERO: IL RISCHIO DEI “GUANTI DI VELLUTO” IN FAVORE DEI SOLI POTENTI |
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UNA PROVA DI FEDELTA’:
Commento di Cleto Iafrate all’articolo di Antonello Ciavarelli
Sincerità per sincerità.
Purtroppo, però, mi viene in mente il senso della parabola
denominata "Del
giovane ricco"
(adattata per l'occasione):
Signore che cosa devo fare?
Impegnati per il prossimo, lotta per i suoi diritti, porta avanti il
tuo mandato con coscienza e rettitudine.
"Ma
io tutte queste cose già le faccio."
Allora
"solo una cosa ti manca",
dà i proventi del tuo incarico prorogato e ri-prorogato ai tuoi
colleghi affinché possano essere tutelati attraverso la giustizia
amministrativa, visto che gli strumenti attualmente in mano alla
rappresentanza sono inadeguati.
Il giovane “se
ne andò molto amareggiato”,
perché teneva molto al suo extra-stipendio da delegato prorogato.
Ed io ho perso il mio tempo.
Cleto Iafrate
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L’aliquota di un’imposta si dice progressiva se
aumenta più che proporzionalmente rispetto all'aumento
dell'imponibile. La progressività è una caratteristica del nostro ordinamento tributario; l'art. 53 della Costituzione, infatti, dispone: " Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività".
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SOMMARIO:
1. Premessa – 2. Il fatto
– 3. La vicenda giudiziaria -
4. La normativa italiana alla luce dell’esperienza tedesca – 5.
Conclusioni
Non c’è conversazione tra colleghi, avente ad oggetto l’esecuzione
degli ordini ricevuti, che non si concluda con la seguente frase: “…
E CHE VUOI FARE, BISOGNA LEGARE L’ASINO DOVE VUOLE IL PADRONE”. Molti ritengono addirittura che questa frase,
ispirata da rassegnazione mista ad opportunismo, contenga una specie
di “elisir di lunga vita”;
cioè, sono convinti che il segreto per non avere alcun problema in
servizio consista nell’eseguire alla lettera qualsiasi ordine
ricevuto, anche quelli di dubbia legittimità. Pur comprendendo appieno e giustificando le
ragioni poste a fondamento di questa convinzione, essa da sempre ha
destato in me parecchie perplessità. Sotto il profilo formale, non
mi è mai piaciuta in quanto presuppone l’esistenza di uno stalliere,
di un asino e del suo padrone: chi la pronuncia si vede nel ruolo di
stalliere, al servizio di un padrone ed a guardia di un asino, e già
questo è tutto dire. Nella sostanza, invece, ritengo che il
convincimento sotteso a quell’affermazione sia addirittura rischioso
per chi ne fa una regola di comportamento. Per chiarire il concetto intendo ricordare
quanto accaduto qualche anno fa ad un agente di polizia, al quale mi
riferirò utilizzando un nome di fantasia: lo chiamerò “Unodinoi”.
2. Il FATTO Era una giornata piovosa ed un convoglio di auto
di servizio, proveniente da Salerno, procedeva in direzione Reggio
Calabria; faceva rientro al Reparto, dopo aver espletato il servizio
di ordine pubblico in occasione dello svolgimento di una partita di
calcio. Il funzionario che conduceva l’auto alla testa
del convoglio, che era anche il più alto in grado, ordinava
alle auto che lo seguivano di
aumentare la velocità oltre i limiti consentiti per ridurre la
distanza tra le vetture.
A causa dell’intensa pioggia e della
scivolosità del fondo
stradale, che incidevano sulla stabilità delle automobili, l’ordine
non veniva prontamente eseguito. Il funzionario ribadiva
ripetutamente, via radio, l'ordine perentorio di accelerare
l'andatura; in particolare, rivolgendosi ad
Unodinoi, che conduceva l’auto che lo seguiva, gli
intimava “di
procedere attaccato alla sua vettura".
Costui - proprio come avrebbe fatto la maggior parte di noi,
per timore di essere sottoposto ad un procedimento disciplinare o di
ripercussioni in sede di redazione della documentazione
caratteristica – obbediva all’ordine
ricevuto (e confermato) ed aumentava, quindi, la velocità oltre i
limiti consentiti. Improvvisamente, il funzionario che guidava
l’auto alla testa del convoglio e che aveva impartito l’ordine frenò
bruscamente. Nonostante
Unodinoi avesse provato ad effettuare una manovra di emergenza di
sterzata e controsterzata, la sua auto si ribaltò rovinosamente,
causando il decesso del collega che viaggiava con lui. Da quel momento per
Unodinoi è iniziato un
lungo e travagliato calvario giudiziario.
3. Il giudice di prime cure lo condanna per
concorso in omicidio colposo.
Il giudice d’appello, con sentenza
emessa in data 28 settembre 2006, lo
assolve perché “il fatto non sussiste”.
Il
Procuratore Generale presso La condanna viene decisa sulla base del seguente
ragionamento: “qualificato
l'ordine come
illegittimo ma
sindacabile, il subordinato avrebbe dovuto disattenderlo
e non dare ad esso attuazione. Avendo scelto, al contrario, di
adempiervi, ha violato, così, norme del codice della strada,
rivelatesi causali rispetto al fatto di reato poi verificatosi”
(Cass. Pen. Sez. IV, 05 dicembre 2007, n. 888). Faccio una precisazione. Se al posto dell’agente
di polizia ci fosse stato un militare, non sarebbe cambiato nulla.
Ciò in quanto le norme di riferimento prese in esame dai giudici si
applicano sia ai militari che agli appartenenti alla smilitarizzata
polizia. Su entrambi, infatti, grava un
dovere di obbedienza
allorché, dopo che l’inferiore ha esposto al superiore le proprie
perplessità, l’ordine viene confermato. L’unica differenza consiste
nel fatto che per il militare la conferma dell’ordine può avvenire
anche verbalmente, invece, nel caso dell’appartenente alla P.S., è
richiesta la forma scritta. Tale lieve differenza normativa, però,
nel caso di specie, non ha avuto alcun rilievo ai fini processuali.
Per un approfondimento, in merito alle norme che regolano
l’esecuzione degli ordini militari, si veda anche
http://www.ficiesse.it/public/pdf_rivista/201101_224.pdf. Riflettendo sulla travagliata vicenda
giudiziaria subita da Unodinoi,
mi è venuta in mente la legge processuale che aveva istituito il
Pascià turco Alì di Tepeleni: il giudice al servizio del Pascià
lanciava in aria una moneta, se veniva testa, assolveva l’imputato,
se veniva croce, lo condannava. E siccome una volta gli vennero tre teste di
seguito, per le successive tre volte abolì la testa in modo da
ristabilire quella perfetta parità quantitativa di assoluzioni e di
condanne in cui egli vedeva l’optimum
dell’umana giustizia. Alla luce dei fatti, la legge processuale
stabilita dal Pascià non sembra meno garantista di quella applicata
ad Unodinoi, se non altro,
in fatto di percentuale di probabilità di venir assolti o
condannati; con la differenza che all’epoca di Alì di Tepelani, i
tempi della giustizia erano molto più brevi, duravano il lancio di
una moneta, mentre nel caso in esame ci sono voluti diversi lunghi
anni. Dall’esito di tutta la vicenda, sembrerebbe che,
pur legando l’asino dove vuole il padrone, comunque non si è esenti
da responsabilità in concorso con il padrone. Si spera di avere presto regole più chiare da
parte del legislatore ordinario; in attesa, si
continui pure a legare l’asino dove vuole il padrone,
ma con le dovute cautele e le necessarie precauzioni, coscienti che,
nel caso in cui le cose non dovessero andare nel verso giusto,
eventuali responsabilità potrebbero venir condivise con il padrone.
4. Cercherò, a questo punto, di spiegare i motivi
per cui ho affermato di comprendere e giustificare le ragioni poste
a fondamento della suddetta convinzione. Esiste una regola generale comune a tutti gli
Stati di diritto, secondo la quale qualsiasi autorità è subordinata
alla legge e l’obbedienza è subordinata all'autorità. In altre
parole, essendo gli organi dello Stato subordinati alla legge,
l'ordine di commettere un fatto contrario ad una norma di legge non
è vincolante e, di conseguenza, il subordinato che lo esegue non è
esente da responsabilità. Ogni Stato, inoltre, ha previsto gli opportuni
rimedi per i casi di violazione di questa regola generale, in
ragione della filosofia giuridica che ha ispirato le sue scelte
politiche. Analizziamo i rimedi italiani e quelli che ha
previsto Il rimedio offerto dall’ordinamento giuridico
italiano è stato elaborato nel clima che si respirava in Italia nel
1930, anno di emanazione del Codice Penale vigente; mentre L'art. 51 del codice penale italiano, con un
cerchiobottismo da manuale, prevede che:
"
2.
Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'Autorità,
del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato
l'ordine.
3.
Risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per
errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire ad un ordine legittimo.
4.
Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo,
quando la legge non gli
consente alcun sindacato sulla legittimità dell’ordine". Diversamente, l’art. 47 del codice militare
tedesco prevede che:
"Se
l'esecuzione di un ordine militare porta alla violazione della legge
criminale il superiore che ha impartito l'ordine sarà il solo
responsabile. Comunque il subordinato che obbedisce condividerà la
punizione se ha ecceduto l'ordine impartitogli o
se avrebbe potuto rendersi
conto che l'ordine concerneva un atto costituente reato civile o
militare". Sembrerebbe che la norma tedesca si sia
completamente ispirata al pensiero di John Locke, mentre quella
italiana da una parte tende la mano alla filosofia giuridica di John
Locke e dall’altra strizza l’occhio al pensiero di Thomas Hobbes
(per un approfondimento di tali tematiche, si veda
http://www.ficiesse.it/home-page/4935/ ) In buona sostanza, in Germania il militare che
riceve un ordine “dubbio”
deve semplicemente chiedersi:
l’ordine che ho ricevuto viola qualche legge civile o militare? Se la risposta è affermativa non lo deve
eseguire, in caso contrario, vi darà attuazione. Parimenti, il giudice tedesco, chiamato a
giudicare chi ha eseguito un ordine concernente un atto costituente
reato, dovrà chiedersi: l’esecutore dell’ordine poteva rendersi
conto, con la diligenza dell’uomo medio, che quell’ordine
configurava un reato civile o militare? Se la risposta è affermativa lo condannerà, in
caso contrario, lo assolverà. In Italia, invece, il militare che riceve un
ordine “dubbio” deve porsi
le domande che seguono.
Qui subentra un primo problema in quanto, se è
vero che ogni ordine criminoso (illecito) è anche illegittimo, non
vale l'inverso, non essendo ogni ordine
illegittimo di per sé anche criminoso. Ammettiamo che il militare ritenga l’ordine,
semplicemente, illegittimo, ma non già criminoso (illecito); in
questo caso, il militare si dovrà, ulteriormente, chiedere:
La dottrina più attenta ha introdotto
l’ulteriore quesito che dovrebbe porsi l’esecutore italiano:
Per semplicità d’esposizione intendo tralasciare
questa ulteriore classificazione degli ordini, si sappia però che
essa può essere rilevante ai fini di un eventuale processo. Per far comprendere le difficoltà che incontra
colui che deve eseguire l’ordine, faccio un esempio: l’ordine
ricevuto dal superiore di punire un proprio inferiore, che tipo di
ordine deve considerarsi? E’ un ordine illecito, legittimo o
illegittimo? Se illegittimo, si tratta di illegittimità
formale oppure sostanziale? E’ un ordine illegittimo insindacabile
oppure illegittimo sindacabile? Se sindacabile, quando diventa
insindacabile? Non finisce qui. Qualora, malauguratamente, il
militare dovesse essere sottoposto ad un giudizio per aver eseguito
l’ordine (dubbio), dovrà sperare che tutti i giudici chiamati a
giudicarlo, ponendosi le stesse domande, rispondano allo stesso
modo, il che non è scontato. Nel nostro caso, infatti, il secondo
giudice ha dato alle domande una risposta che concorda con quella
fornita da Unodinoi,
mentre il primo ed il terzo giudice hanno dato risposte contrarie.
5. CONCLUSIONI L’ordinamento italiano, a differenza di quello
tedesco, prevede un’eccezione alla regola secondo cui tutti gli
organi dello Stato sono subordinati alla legge. Essa è contenuta
nell'ultimo comma dell'art. Ma in quali casi la legge non consente di
sindacare la legittimità degli ordini? Cioè quali sono gli ordini
illegittimi insindacabili? La legge succitata nulla dice sul punto della
sindacabilità. Altra fonte normativa di rango inferiore si limita a
dire che gli ordini che vengono confermati vanno eseguiti. Quindi
nel caso in cui venga confermato un ordine che viola una norma di
legge non penale, secondo l’ordinamento italiano va eseguito,
secondo quello tedesco no. Ritengo che
Unodinoi abbia agito correttamente e che il giudice nel condannarlo
non abbia considerato il fatto che l’ordine illegittimo, se
confermato, diventa un ordine insindacabile, pertanto, deve essere
eseguito. Il fatto che la conferma non sia avvenuta per iscritto non
ha alcuna importanza, in quanto la conferma via radio ha lo stesso
valore probatorio di una conferma scritta. Ma allora se
Unodinoi ha agito correttamente, perché è stato condannato?
Complice la poca chiarezza
della norma, che presta il fianco ad equivoci e ad interpretazioni
di vario genere. Ecco spiegati i motivi per cui ho affermato di
comprendere e giustificare le ragioni poste a fondamento della
convinzione in esame: l’ambiguità normativa determina
nell’esecutore, che normalmente non è un giurista esperto, una tale
incertezza da indurlo a scegliere sempre la strada più semplice e
meno rischiosa, cioè quella di “legare l’asino dove vuole il padrone”. Tale convinzione si fonda sì sull’incertezza
normativa, ma è sostenuta e rafforzata anche da altri elementi
sinergicamente combinati tra di loro. Voglio così sintetizzarli:
La
convergenza di tutti questi elementi ha l’effetto di infiacchire la
volontà di tutto il comparto che detiene il monopolio della forza e
gestisce l’ordine pubblico e la sicurezza nazionale. Vi è da
precisare che le problematiche esposte non riguardano solo la base,
ma attraversano trasversalmente tutta la catena gerarchica. In tempo di
guerra la convinzione che attiene al “quadrupede
slegato”, certamente, è una formula vincente perché fa degli
uomini armati un corpo unico con una volontà affievolita al fine di
attuare le disposizioni ricevute da chi assume le decisioni
strategiche. Ma in tempo di pace, quando i militari, deposte le
armi, sono dei pubblici ufficiali (i cui atti fanno fede fino a
querela di falso), possono rimanere con una volontà limitata o,
quantomeno, condizionata se non addirittura intimidita? E se la
militarizzata polizia giudiziaria, a seguito di una riforma della
giustizia, subisse una maggiore influenza del potere politico, quali
potrebbero essere le possibili ripercussioni sulla democrazia? Gli
atti pubblici che verrebbero redatti da chi ha una volontà
appesantita da simili condizionamenti conserverebbero tutti i loro
requisiti sostanziali? Li conserverebbero anche nel caso
riguardassero fatti che creano imbarazzo ai “poteri forti”?
Quando
le domande sono difficili, le risposte vanno ricercate nei Sacri
Testi che, oltre a contenere parole di vita eterna, offrono anche
utili spunti di riflessione per regolare la vita di quaggiù. Si legge che quando i militari posti a guardia
del Santo Sepolcro si recarono dai capi giudei a riferire ciò che,
nell’adempimento delle loro consegne di servizio, avevano visto con
i loro occhi, cioè che Gesù era risorto, i capi giudei, che
rappresentavano il potere politico di allora, dissero ai militari:
<<DICHIARATE:
i suoi discepoli sono venuti di notte e l'hanno rubato, mentre noi
dormivamo. E se mai la cosa venisse all'orecchio del Governatore,
noi lo persuaderemo e vi libereremo da ogni preoccupazione>>.
(Mt 28, 13 – 14).
A quell’epoca,
i capi giudei erano interessati, principalmente, a difendere e
consolidare il loro potere.
Oggi, però, sono altri tempi.
Cleto IAFRATE
(Dirigente nazionale associazione civica FICIESSE)
(Membro comitato ARTICOLO
52 – Militari tra la gente) |
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In linea di principio gli ordini militari riguardano il servizio e non possono eccedere i compiti d’istituto. Il servizio ed i compiti d’istituto vengono, volta per volta, stabiliti con legge ordinaria emanata dal Parlamento sovrano nei modi previsti dalla Carta Costituzionale. Nel panorama del diritto penale internazionale, però, il concetto di ordine militare, a causa delle sue svariate implicazioni, ha rappresentato un punto centrale di riflessione che spesso ha diviso le diverse filosofie giuridiche ed influenzato gli ordinamenti dei singoli Stati, in ragione del grado di democrazia da essi raggiunto. Le due posizioni estreme che hanno perimetrato tutte le scelte assunte dai singoli governi nel corso della storia, corrispondono ad altrettante elaborazioni mutuate dalla filosofia del diritto. a) Il primo orientamento, tipico dei regimi autoritari ed assolutisti, si rifà al pensiero di Thomas Hobbes (1588 – 1679) che, a tal proposito, scrisse: “Il
re deve determinare ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, e per
questo motivo è erroneo l'argomento che (...) si sarebbe dovuto
ubbidire al re solo nel caso in cui i suoi ordini fossero legali.
Poiché prima della costituzione della pubblica autorità non
esistevano legalità e illegalità, così come la loro essenza derivava
da un comando, un'azione in sé non è né giusta né sbagliata.
Legalità e illegalità derivano dalla legge del pubblico potere. Ciò
che viene ordinato da un re legittimo è reso legittimo dal suo
comando e ciò che egli proibisce è reso illegittimo dal suo
proibirlo. Contrariamente, quando i singoli cittadini pretendono
loro stessi di giudicare ciò che è giusto e ciò che è sbagliato,
essi vogliono rendersi uguali al re, contrastando la prosperità
dello Stato. … Quando eseguo, perché ordinatomi, un'azione che è
sbagliata per colui che me l'ha ordinata, non è il mio agire
sbagliato, nel momento in cui colui che me l'ha ordinata è il mio
maestro legittimo”. In base a questo orientamento, il sovrano è al di sopra della legge e l'obbedienza agli ordini superiori scusa sempre il subordinato. Tale orientamento propende, quindi, per l'incondizionata non punibilità del subordinato, la cui obbedienza viene definita “cieca”. Secondo tale punto di vista, gli ordini provenienti da un'autorità legittima sono per ciò stesso legittimi e, dunque, devono essere sempre eseguiti. Chi li riceve non ha il diritto, e neppure il dovere, di sindacarne la legittimità; non può disobbedire e, pertanto, non può essere ritenuto responsabile per l'esecuzione dell'ordine stesso. Tale corrente di pensiero è alla base di una concezione autoritaria dello Stato che presume l'assoluta legalità e legittimità di qualsiasi ordine che provenga dall'alto.
Nella filosofia del diritto, i principi alla base della seconda
scuola di pensiero traggono origine dalle parole di John Locke (1632
– 1704), secondo il quale "La
fedeltà non è altro che un'obbedienza alla legge, se egli (il
sovrano) la viola, egli non ha diritto di obbedienza, e nemmeno può
reclamarla poi come persona pubblica investita con il potere della
legge, e così egli deve essere considerato come Immagine, Spettro o
rappresentante della Comunità e deve quindi agire attraverso il
volere della società, dichiarato dalla legge; quindi egli non ha
Volere e Potere se non quello della legge". Da quest’ottica, la legge è al di sopra del sovrano e tutti gli organi dello Stato sono subordinati alla legge. Essi non sono in alcun caso legittimati a violare le norme penali, quindi l'ordine di commettere un fatto che costituisce reato non è vincolante. Di conseguenza, il subordinato, la cui obbedienza si dice “consapevole”, viene messo in condizione di disobbedire all’ordine illecito ricevuto e, qualora dovesse eseguirlo, non è esente da responsabilità. All’interno dei solchi tracciati dalle due concezioni, si sono sviluppati tutti gli ordinamenti giuridici europei, in ragione del loro grado di civiltà e democrazia raggiunto. Inoltre, man mano che uno Stato conquista nuove libertà democratiche, anche le soluzioni al problema della legalità degli ordini militari traslano verso la seconda corrente di pensiero. Viceversa, quando le libertà democratiche perdono terreno a vantaggio di una visione autoritaria ed assolutista dello Stato, la conformità degli ordini militari alla Costituzione diviene sempre più precaria, nel senso indicato dal pensiero di Hobbes. In tale scenario, il principio di legalità e tassatività degli ordini militari si affievolisce e si fanno strada, all’interno dell’ordinamento giuridico, nuove “clausole di non punibilità per i militari”. Considero i diritti dei militari il termometro che misura il grado di democrazia che si respira anche e soprattutto fuori dalle caserme. Se i cittadini dovessero ritenere che le modifiche alle norme che regolano i diritti dei militari sono un problema che riguarda solo i militari, commetterebbero un grave ed imperdonabile errore. Si consideri che durante i processi per crimini di guerra e contro l'umanità, in particolare durante quello di Norimberga, la difesa più frequentemente eccepita dai collegi difensivi degli accusati è stata il cosiddetto principio di “obbedienza agli ordini del superiore”. |
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La specificità del comparto sicurezza
e difesa: amore dichiarato e tradimento consumato
Meno di un anno fa, alla vigilia delle
consultazioni amministrative, veniva approvata Gli organi di informazione diedero ampio risalto alla notizia, sul sito internet del Ministero per l’Innovazione della P.A. il riconoscimento della specificità è stato definito, addirittura, di portata “storica” (cfr. http://www.innovazionepa.gov.it). In una conferenza stampa tenuta a Palazzo Madama insieme al presidente dei senatori del Pdl, il Ministro Brunetta, oltre a rivendicare i meriti della riforma, ha affermato quanto segue: “Dopo anni di infruttuosi tentativi, il Governo Berlusconi ha accolto la legittima richiesta del personale del comparto sicurezza-difesa di vedersi riconosciute in via giuridica e permanente la rilevanza, L’UNICITA’ e L’INSOSTITUIBILITA’ del ruolo svolto per la collettività. …..
E' un fatto di straordinaria rilevanza e
moralmente dovuto per dei servitori dello Stato che rischiano la
vita tutti i giorni e svolgono compiti estremamente delicati e
sensibili….. Il termine “specifico” deriva dalla parola latina “species” (specie), che indica appartenenza – dipendenza; e si usa, in contrapposizione con “genus” (genere), per indicare chi è proprio di un genere. Faccio un esempio. I dipendenti dello Stato che si occupano di lotta all’evasione, rappresentano il genus, ed i militari della G.di F. rappresentano la species. Nell’udire tali dichiarazioni, piene di riconoscimenti ma vuote di contenuti (la norma rimandava il reperimento dei fondi a successivi provvedimenti legislativi), mi è venuto subito in mente un racconto, frutto della saggezza popolare, conosciuta come “Lettera d’amore”, che così recita.
LETTERA D’AMORE
Mia amata
Tu per me sei
unica ed insostituibile
Io per te andrei
in capo al mondo
Per te andrei
anche sull'Himalaya
Per te
attraverserei il deserto del Sahara
Per te farei di
tutto
Post scriptum:
ci vediamo sabato sera, se
non piove
Questa lettera viene spesso presa ad esempio dalle madri per proteggere le proprie figlie da corteggiatori senza scrupoli che usano parole mielose e spesso non sincere.
Stando allo spirito della norma la specificità avrebbe dovuto garantire a tutti gli appartenenti al Comparto Sicurezza e Difesa, vantaggi epocali senza precedenti sul fronte della CARRIERA, del RAPPORTO D’IMPIEGO e del RAPPORTO PENSIONISTICO. Ebbene, 2. Per quanto riguarda il rapporto d’impiego, con l’applicazione del tetto salariale individuale, previsto dal comma 1 dell’art. 9 del D.L. 78/2010, parimenti, sono stati bloccati per un triennio gli assegni funzionali e gli scatti di anzianità, si tratta di diritti acquisiti su cui molti avevano già fatto affidamento nei loro impegni di spesa. 3. Infine, in merito al rapporto pensionistico, faccio preliminarmente, una premessa. Come noto, la legge
n. 335/1995 (cosiddetta "legge Dini") ha profondamente riformato il
sistema di calcolo delle pensioni, stabilendo il passaggio dal
sistema di calcolo retributivo (basato sulla media delle
retribuzioni degli ultimi anni lavorativi) al sistema contributivo
(basato sull’ammontare dei contributi versati nel corso della vita
lavorativa). Le pensioni
calcolate con il sistema misto saranno meno pesanti, rispetto a
quando venivano calcolate con il vecchio sistema. Le pensioni
diminuiranno all’aumentare del numero di anni di attività lavorativa
svolta successivamente al 1996.
Prendiamo il caso di due dipendenti dello Stato che si occupano di lotta all’evasione: un militare della G.di F (ritenuto specifico) ed un funzionario dell’Agenzia delle Entrate (generico); poniamo che entrambi abbiano intrapreso l’attività lavorativa nell’anno 1986, data in cui percepivano uno stipendio mensile pari a 100. La loro pensione, se fosse calcolata interamente con il metodo retributivo, sarebbe pari ad 80% dell’ultimo stipendio; ma dovendo calcolarsi con il sistema misto, la pensione sarà al massimo pari al 60% dell’ultimo stipendio. Nel caso di specie gli effetti della riforma Dini provocano una riduzione pari circa al 20% dell’ultimo stipendio. Questa è la teoria. Ma la pratica è ben diversa da quella. Il 2% delle somme riscosse a titolo definitivo a seguito dell’attività di accertamento tributario e della lotta all’evasione, viene ripartito tra i dipendenti delle Agenzie Fiscali sotto forma di premio incentivante. Tale premio arriva perfino a sfiorare i 19 mila euro all’anno per i dirigenti di prima fascia ed gli 11 mila euro per quelli di terza fascia, e sono TOTALMENTE PENSIONABILI (fonte il Sole 24 Ore). In questo modo gli effetti della Legge Dini vengono, di fatto, annullati per tutti i dipendenti dello Stato che si occupano di lotta all’evasione, ad eccezione della “species” che appartengono alla G. di F (l’importo annuo individuale della retribuzione di risultato, infatti, non può essere inferiore al 20% del valore annuo della retribuzione di posizione percepita - fonte Agenzia Entrate). Inoltre, poiché di anno in anno gli effetti della riforma Dini si fanno sempre più pesanti sulle future pensioni, le risorse annuali destinate al “premio incentivante”, introdotto dal comma 165 dell’art. 3 della Legge 350/2003, vanno aumentando di pari passo. Si consideri che nel 2010 sono stati distribuiti 101 milioni di euro, che si riferiscono al premio incentivante maturato nel 2008. Mentre nel corrente anno verranno distribuiti ben 194 milioni di euro che corrispondono al premio incentivante del 2009 (fonte il Sole 24 Ore). I militari della G.di F. pur contribuendo in modo determinante alla lotta all’evasione, non partecipano alla distribuzione della quota parte delle somme recuperate. I militari, infatti, percepiscono solamente un “bonus” di poche centinaia di euro, NON PENSIONABILE, da utilizzare per l’acquisto di supporti informatici. Cleto Iafrate (dirigente nazionale FICIESSE)
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IL RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA:
FINALMENTE UNA BUONA NOTIZIA.
Un ponte per accedere alla
Giustizia Europea senza pagare alcun pedaggio, né in Italia, né in
Europa.
SOMMARIO: 1. Introduzione
–
2.
Breve storia del ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica -
3.
L’importanza che riveste la natura giuridica del
ricorso -
4.
La “mutazione genetica” della natura giuridica del ricorso straordinario disposta dall’art. 69 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
-
5. Le
implicazioni conseguenti alla riforma. Un caso pratico.
Come noto, il ricorso giurisdizionale amministrativo
ha l’obiettivo di ottenere l’annullamento di un atto illegittimo, o
presunto tale, emanato da un Pubblico Potere.
Secondo la dottrina tradizionale, l’interesse del
privato ad ottenere l’annullamento dell’atto illegittimo coincide
con quello della Pubblica Amministrazione alla rimozione di un atto
viziato. Anzi, tale dottrina sostiene che il privato, proprio in
ragione dell’interesse pubblico, ha il potere di agire per
l’annullamento dell’atto viziato. In altri termini, il cittadino che
ricorre al giudice amministrativo per conseguire un interesse
personale contribuisce, al contempo, sia al controllo dell’attività
della P.A., sia alla verifica che l’azione di quest’ultima sia volta
al raggiungimento dei fini sanciti dall’art. 97 della Cost. (buon
andamento ed imparzialità dell’amministrazione).
Stando così le cose, se si ponessero ostacoli al
diritto dei cittadini di impugnare gli atti illegittimi, si
avrebbero diverse e perverse conseguenze.
In primo luogo, sarebbe errato il messaggio dato ai
cittadini quali destinatari di tali atti. Inoltre, le
Amministrazioni godrebbero di protezioni illegittime e sarebbero
libere di agire in modo incontrollato; il tutto in riduzione degli
spazi di tutela dei diritti dei singoli.
Di conseguenza lo Stato sarebbe privato di un
contributo prezioso, poiché è frequente che taluni comportamenti
illeciti della P.A. emergano nel corso di giudizi di impugnativa, in
assenza dei quali, rimarrebbero impuniti e somma ingiustizia sarebbe
fatta.
Premesso ciò, va ricordato che quando un ricorso viene
iscritto a ruolo è necessario versare il
contributo unificato: un
importo che negli ultimi anni ha subito dei consistenti e costanti
aumenti. Il versamento è integralmente a carico di chi propone
l’azione, ed, ovviamente, si somma al costo della parcella che
l’attore pagherà al legale per essere assistito.
Oggi impugnare un atto amministrativo nei due gradi
di giudizio costa all’incirca 8.000,00 euro: 4.000,00 euro per il
ricorso al TAR e ulteriori 4.000,00 euro per l’eventuale appello al
Consiglio di Stato. L’appello è sempre necessario, in quanto le
Pubbliche Amministrazioni impugnano quasi tutte le sentenze di primo
grado in cui risultano soccombenti. L’appello, oltre a far lievitare
i costi della giustizia, fa dilatare i tempi della stessa, tanto
che, a volte, la parte più forte (Amministrazione) vince per morte
della controparte oppure per “abbandono di campo” del ricorrente
(che, anche se non molto sportiva, è pur sempre una vittoria!).
In una vecchia commedia di Marcel Achard viene
recitata una battuta memorabile: "La
giustizia costa cara", dice uno. "E’ per questo che si economizza!" risponde l’altro.
In termini metaforici, se si vuole sopprimere un
pesce, esistono due modi per farlo: togliergli l’acqua oppure,
semplicemente, inquinargliela. In questo secondo modo, pur
rispettando formalmente il diritto del pesce a vivere in acqua,
nella sostanza lo si uccide, togliendo l’ossigeno presente
nell’acqua in cui vive.
Parimenti, ricorrere al giudice amministrativo è
diventato un lusso
riservato a pochi privilegiati. Formalmente “
Sembrerebbe che, se prima non si paga un “pedaggio”
di circa 8.000,00 euro per esperire i rimedi interni (TAR e
Consiglio di Stato), non si possa accedere alla meno dispendiosa
giustizia della CEDU.
In realtà, così non è.
QUESTA E’
Ma procediamo con ordine.
2. Breve storia del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in passato è
stato definito “ricorso dei poveri” in quanto è nato proprio allo scopo di
consentire l’accesso alla tutela legale anche ai cittadini con
ridotte capacità economiche, in quanto non ha bisogno di essere
presentato da un avvocato.
Tale rimedio ha origini antichissime: risale ai
tempi delle monarchie assolute, quando il sovrano aveva il potere di
decidere in ultima istanza sugli atti che erano ritenuti
illegittimi. Nel 1729, durante il Regno di Sardegna, questo tipo di
ricorso fu formalmente disciplinato, per la prima volta, nelle
Costituzioni Generali di Vittorio Amedeo II. Nel 1749, con l’ascesa
al trono di Carlo Emanuele III, venne istituito il Consiglio del Re
e si stabilì che il Re poteva ascoltare il parere, non vincolante,
di detto Consiglio prima di decidere il ricorso a lui indirizzato.
Nel 1831, ad opera di Carlo Alberto, il Consiglio del Re
venne riorganizzato ed assunse la denominazione di “Consiglio di
Stato”, i cui poteri erano ancora molto limitati. Si dovette
attendere la successiva legge del Regno di Sardegna nr. 3707 del 30
ottobre 1859, sul “Riordinamento del Consiglio di Stato”, per
ottenere che il parere del Consiglio di Stato fosse obbligatorio in
tutti i casi di ricorso straordinario al Re.
Il rimedio straordinario rischiò per la prima volta,
nel 1889, di venir espunto dall’ordinamento quando, con la legge n.
5992, venne istituita
Il ricorso straordinario corse un secondo rischio di
estromissione nel 1907, allorquando si discusse della proposta della
sua soppressione. In quella occasione, Giolitti affermò:
“QUESTA SOPPRESSIONE, A MIO AVVISO, NON SAREBBE UNA COSA BUONA. IL
RICORSO STRAORDINARIO AL RE COSTITUISCE UNA GIUSTIZIA GRATUITA,
GIACCHE’ ESSA NON COSTA CHE IL FOGLIO DI CARTA PER RICORRERE AL
GOVERNO” (Camera dei deputati, Legisl. XXII, I Sess. Disc.,
Tornata 1° marzo 1907, vol. 233, 4956).
La stessa Corte Costituzionale, circa un secolo più
tardi, ha definito il ricorso “rimedio
straordinario contro eventuali illegittimità di atti amministrativi
definitivi, che i singoli interessati possono evitare
con modica spesa, senza bisogno dell’assistenza tecnico-legale e
con il beneficio di tempi di presentazione del ricorso
particolarmente ampi” (Corte Cost., 19 dicembre 1986, n. 286;
ord. 13 marzo 2001, n. 56).
3. L’importanza che riveste la natura giuridica del ricorso
La legge istitutiva della IV Sezione del Consiglio di Stato,
nell’introdurre la regola dell’alternatività tra il ricorso
straordinario al Re e il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di
Stato, però, lasciò un vuoto: non chiarì se il rimedio straordinario
avesse natura amministrativa ovvero giurisdizionale.
La natura giuridica di un rimedio che l’ordinamento
offre per contrastare un atto che si presume illegittimo è molto
importante, in quanto incide sulla formazione del giudicato e quindi
sull’effettività della tutela.
Mi spiego. Se il ricorso al Capo dello Stato avesse natura
amministrativa, la decisione di questi sarebbe impugnabile;
pertanto, il ricorrente non potrebbe subito rivolgersi alla meno
esosa giustizia europea, prima di aver esaurito tutti i rimedi
interni.
Ovviamente, va precisato che il problema della
natura giurisdizionale del rimedio si pone solo nei casi in cui si
applica la regola dell’alternatività (e non anche quando della lite
debba conoscere il Giudice Ordinario).
Il tema della natura giuridica del rimedio straordinario è stato
ampiamente dibattuto e sul punto vi sono stati differenti
orientamenti.
Il dibattito, iniziato sin dai tempi dell’entrata in vigore della
Costituzione Repubblicana, non si è mai sopito. Infatti, sin da
allora ci si è chiesto se l’antico istituto del ricorso
straordinario fosse ancora in vigore e quale fosse la sua natura
giuridica.
Anche in dottrina è stato spesso sostenuto che il rimedio
straordinario avesse natura amministrativa. Il
Sandulli ha ritenuto che
la natura di tale rimedio risulta espressamente dichiarata
dall’articolo 34 T.U.C.d.S. e che
“l’instaurazione della
monarchia costituzionale infatti trasformò in un vero e proprio
rimedio giuridico quello che in origine era stato un estremo appello
alla grazia sovrana” (A.M.Sandulli, Manuale di diritto
amministrativo, XV ed., Napoli, Jovene, 1989, II,1265). Lo
Juso ha sostenuto che “la
natura del ricorso straordinario deve essere ritenuta quella di vero
e proprio ricorso amministrativo”, anche se aggiunge che “il
medesimo costituisce uno strumento intermedio tra gravame
amministrativo e quello giurisdizionale”. (R. Juso, Lineamenti
di giustizia amministrativa, Milano, Giuffrè, 1996, 68).
Persino
I succitati orientamenti che hanno ritenuto il rimedio straordinario di
natura giuridica amministrativa non sono mai risultati del tutto
condivisibili e coerenti con i principi affermati dalla CEDU.
Quest’ultima – nel caso
Hornsby del 1997 - ha ritenuto che
per verificare la sussistenza
del potere giurisdizionale non rileva l’appartenenza o meno
dell’organo decidente al potere amministrativo o giudiziario, ma il
regime giuridico della decisione finale e irrevocabile e
l’impossibilità per altre autorità di incidere sui suoi effetti,
non potendosi ammettere una giustizia illusoria e resa solo sulla
carta.
4.
La “mutazione genetica” della natura giuridica del ricorso straordinario
disposta
dall’art. 69 della legge 18 giugno 2009, n. 69
Il dibattito attorno alla natura giuridica del rimedio
straordinario si è definitivamente risolto con l’entrata in vigore
dell’art. 69 della legge 18 giugno 2009, nr. 69.
La norma ha attuato una definitiva revisione del sistema precedente,
sconfessando tutte le opposte interpretazioni e stabilendo
definitivamente la natura
giurisdizionale del ricorso straordinario, in coerenza con i
principi di effettività della tutela richiesti dalla Corte di
Giustizia delle Comunità Europee.
L’art. 69 della succitata legge, per risolvere la questione della
natura giuridica del ricorso in questione, ha previsto alcune
modifiche alla legge 1199/71, che disciplina tale rimedio
straordinario di tutela. Da tali modifiche si rileva il chiaro
orientamento del legislatore di
considerare giurisdizionale
ogni sede nella quale una controversia può essere definita in modo
immutabile, così come richiesto dalla giurisprudenza Europea e
dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (i cui articoli 6 e
13 impongono che i rimedi di giustizia siano effettivi e non
rimangano illusori).
Il citato art. 69, la cui rubrica “Rimedi giustiziali contro
-
All’articolo 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 novembre 1971, nr. 1199, sono apportate le
seguenti modificazioni:a) al primo comma:1) al primo periodo sono
aggiunte, infine, le seguenti parole: «, conforme al parere del
Consiglio di Stato»;
2) il secondo periodo è
soppresso; b) il secondo comma è abrogato”.
In conclusione, l’art.
Il legislatore, conformandosi ai dettami europei, ha affermato
esplicitamente la non correttezza di tutte le precedenti
interpretazioni fornite dal Giudice delle leggi, da una parte della
dottrina e da una giurisprudenza non minoritaria.
In estrema sintesi, l’istituto del ricorso straordinario era
considerato, ante riforma, un rimedio alternativo a quello
giurisdizionale; ora va considerato come un conveniente rimedio giurisdizionale
alternativo ad altro rimedio molto più costoso ed avente la stessa
natura.
5. Le implicazioni
conseguenti alla riforma. Un caso pratico
La riforma ha apportato una rivoluzione, una vera e propria
“mutazione genetica” del
principio dell’alternatività: riconosce al ricorrente la
possibilità di scegliere se avvalersi del giudizio innanzi ai TAR
ed, in caso di appello, dinanzi al Consiglio di Stato (al costo
complessivo di circa 8.000,00 euro) oppure di optare per
il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (al
modico costo una raccomandata A/R, circa 8,00 euro).
Dopo aver esperito uno di questi rimedi interni, qualora il
cittadino europeo ritenga che permanga la violazione di un diritto
riconosciuto dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, potrà
rivolgersi alla Giurisdizione Internazionale della CEDU.
Se chi intende adire
Come è facile immaginare, si aprono, per tutti i cittadini,
prospettive nuove ed orizzonti straordinari le cui conseguenze non
si faranno attendere, soprattutto all’interno di quegli ordinamenti
più chiusi nei confronti del progresso giuridico, qual è quello
militare.
Il cittadino, compreso quello militare, il più delle volte subisce
gli atti ritenuti illegittimi, non perché sia sprovvisto di ragioni
ed argomentazioni per opporvisi, ma in quanto ritiene antieconomico
farlo, e, piuttosto, decide di sacrificare un proprio
diritto, pur di non accollarsi le spese per sostenerne le ragioni.
Ciò è tanto più vero, se solo si considera che
la maggior parte dei ricorsi amministrativi promossi dai cittadini
militari tendono ad ottenere l’annullamento dei soli atti ritenuti
lesivi della propria carriera, ciò in quanto l’annullamento
dell’atto impugnato quasi sempre è accompagnato da un assegno c.d.
“compensativo”, cioè che compensa le spese di giudizio
(ricostruzione della carriera con annesse differenze stipendiali,
rivalutazioni monetarie, interessi legali e risarcimento danni).
In futuro le ragioni del diritto, probabilmente, non
saranno più sacrificate a causa degli ostacoli di carattere
economico, posti dall’ordinamento, quindi troveranno spazio anche
iniziative (idealistiche) intraprese al solo fine di ottenere il
riconoscimento di interessi legittimi e diritti soggettivi,
intesi in senso immateriale
ed astrattamente considerati.
Infatti, leggendo i diversi articoli della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea ed avendo a mente le norme
dell’Ordinamento Militare italiano, sono incontenibili i dubbi circa
la legittimità di alcune norme del citato ordinamento speciale.
Tale
procedura è assolutamente incompatibile anche con il nostro
ordinamento nazionale, ove solo un organo giudiziario e terzo può
irrogare tali sanzioni.
Con quale altro criterio, se non quello di opportunità
politica, si può negare a talune organizzazioni l’autorizzazione, e
concederla ad altre?
Le organizzazioni che ottengono l’autorizzazione possono
offrire le garanzie di apoliticità richieste dalla Costituzione? Cleto IAFRATE
Direttivo nazionale Associazione civica FICIESSE |
RICORSO AL PDR | |
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13.12..2010 CLETO IAFRATE A DISTANZA DI UNDICI ANNI DAL GRAN RIFIUTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE, I DUBBI SONO SEMPRE GLI STESSI: L'ALBERO DELLA CONOSCENZA - Si poteva negare un diritto soggettivo con motivazioni prive di fondamenti giuridici? |
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RISCHI CONNESSI ALL’ISOLAMENTO DEL CITTADINO MILITARE DALLA SOCIETA’
CIVILE IN NOME DELLA SUA APOLITICITA’ di Cleto IAFRATE Esiste un rapporto inverso tra il livello di democrazia e di civiltà raggiunto da uno Stato ed il numero dei suoi cittadini esclusi dalla partecipazione alla vita ed al dibattito politico. Lo Stato che riuscirà ad assicurare a tutti i suoi residenti il pieno godimento dei diritti civili e politici avrà raggiunto il massimo grado di democrazia e di civiltà auspicabile. I suoi cittadini si sentiranno sovrani e sudditi allo stesso tempo. In quello Stato, la politica opererà alla luce del sole, senza temere il confronto con alcuna categoria di persone. Al contrario, lo Stato assolutista tenderà ad accentrare il potere decisionale, negando, con diverse motivazioni, la partecipazione alla vita politica dei suoi cittadini, che considera tutti alla stregua di sudditi. Naturalmente tra questi due casi estremi vi sono tanti casi intermedi. Quando uno Stato liberale prende una direzione assolutista, i primi a percepirlo sono proprio i militari, in quanto divengono destinatari di provvedimenti via via sempre più restrittivi delle loro libertà costituzionali. Tali provvedimenti si inseriscono in un più complesso disegno teso a relegare i detentori del monopolio della forza in una condizione di obbedienza cieca e muta. Orbene, nei mesi scorsi, quando tutti i quotidiani erano impegnati a pubblicare una certa piantina di una casa monegasca e le misure di un tal progetto di cucina, e molti erano concentrati a sovrapporre l’una all’altra al fine di verificare la corrispondenza delle misure, veniva varato, con il D.Lgs 66/2010, il “Codice dell’Ordinamento Militare”, entrato poi in vigore il 09 ottobre 2010. Lo scopo dichiarato era quello di abrogare circa mille atti normativi (per un totale di circa 2.500 articoli di legge), emanati dal 02 aprile 1885 al 01 gennaio 2010, al fine di semplificare l’intera materia, sopprimendo tutte le norme inutili. Tale fine è stato perseguito raggruppando in un solo corpo legislativo (il D.Lgs 66/2010) ben 2.272 articoli. In realtà, si è semplificato solamente l’esercizio della memoria: prima del 09 ottobre 2010, era necessario ricordare sia la legge che i singoli articoli; da questa data in poi, è sufficiente ricordare (re-imparare) solo i singoli articoli della comune legge. Per esempio, l’art. 9 dell’abrogata legge 382/78, a mente del quale “I militari possono liberamente pubblicare loro scritti, tenere pubbliche conferenze e comunque manifestare pubblicamente il proprio pensiero, salvo che si tratti di argomenti a carattere riservato di interesse militare o di servizio per i quali deve essere ottenuta l’autorizzazione”, è stato accolto dall’art. 1472 del D.Lgs. 66/2010. Nel procedimento di traslazione dalla L. 382/78 al D.Lgs. 66/10 il dispositivo è stato modificato con l’aggiunta di due semplici parole che, però, restringono inesorabilmente i diritti civili e le libertà democratiche dei militari. La nuova formulazione dell’art. 1472, infatti, recita testualmente: “I militari possono liberamente pubblicare loro scritti, tenere pubbliche conferenze e comunque manifestare pubblicamente il proprio pensiero, salvo che si tratti di argomenti a carattere riservato di interesse militare, di servizio o collegati al servizio per i quali deve essere ottenuta l’autorizzazione”. In merito allo strumento normativo utilizzato, quale fonte di produzione, sicuramente bisognerà approfondire se siano stati violati i limiti contenuti nella delega. Il dubbio non è di poco conto: se si dovesse accertare la violazione di tali limiti, si dovrebbe ammettere che è stato approvato un atto legislativo apertamente in conflitto con i dettami della Costituzione. E’ notorio, infatti, che un atto emanato dal solo esecutivo non possa comprimere i diritti già riconosciuti e garantiti da una legge ordinaria, emanata dal Parlamento sovrano in un fecondo clima dialettico in cui trovano spazio anche le volontà delle minoranze e dell’opposizione. Non a caso il giudice costituzionale ha, a più riprese, sollecitato l’impiego di criteri direttivi il più possibile circoscritti, qualora la delega vada ad incidere sulle libertà costituzionali e sui diritti fondamentali (sentt. 250/1991; 53/1997; 49/1999; 427/2000; 251/2001; 212/2003). Al di là di qualsiasi considerazione di carattere giuridico, riservata al mondo accademico, sembrerebbe che l’art. 1472 abbia riportato il nostro Paese indietro di almeno 280 anni, quando le forze armate erano concepite “per sorreggere il trono”. Concezione che ha trovato il suo migliore interprete nel Generale Pes di Villamarina, che è stato ministro della guerra dal 1832 al 1847, secondo cui occorreva vietare “con rigore, non pure nelle caserme, ma nei privati domicili, al militare gregario e graduato, qualunque studio, qualunque lettura, anche di argomento militare, sì che un ufficiale scoperto autore di qualche scritto o perdeva il grado, o vedeva preclusa ogni via di avanzamento” (Cfr. “Forze armate e Costituzione”, pag. 101, F. Pinto, Marsilio editori). Appare, quindi, poco convincente la tesi secondo cui per garantire le libere istituzioni democratiche è necessario vietare al cittadino militare la divulgazione di notizie che, benché non coperte da segreto, siano (in modo non meglio specificato) “collegate al servizio”. Per di più, la nuova formulazione della norma offre una grandissima discrezionalità alle autorità militari, che potendo ritenere ogni opinione espressa collegata lato sensu al servizio, possono impedire che trapeli all’esterno, nella società civile, qualsiasi problematica che agita ed inquieta il mondo militare. Inoltre, ad un precetto così vago ed indeterminato, come quello in esame, corrisponde una sanzione ben definita e, soprattutto, penalmente rilevante, circostanza che contrasta con l’art. 13 della Costituzione e con l’art. 1 del C.P.. Infatti, il punto 6) dell’art. 751 del DPR 90/10 dispone che la violazione dell’art. 1472 del D.Lgs. 66/10 è punita con la sanzione della consegna di rigore (arresti di rigore), che comporta l’obbligo di rimanere in un apposito spazio dell’ambiente militare o nel proprio alloggio per un massimo di 15 giorni. Ritengo che il cittadino militare debba essere totalmente integrato nella vita democratica del nostro Paese. Le sue preoccupazioni e le sue istanze dovrebbero godere della massima visibilità; sostenere il contrario significherebbe guardare con nostalgia ad esperienze che, fortunatamente, la storia ha ormai archiviato e si auspica che non vengano mai più riproposte. Tali esperienze nel passato hanno trovato, proprio nella separazione del comparto militare dal resto della società civile, terreno fertile per il loro progressivo consolidamento e successiva degenerazione. Il tentativo di isolare il cittadino militare dal resto della società, perciò, appare una strada molto pericolosa, che lede proprio quella posizione di apoliticità delle FF.AA. e delle Forze di polizia militarmente organizzate, posta a presidio delle istituzioni democratiche. Il miglior rimedio contro tali pericoli consiste in un ripensamento del ruolo del militare all’interno della società, egli deve poter vivere con coscienza la vita della nazione ed essere pronto, perciò, anche a disobbedire per perseguire i fini generali dello Stato e la salvaguardia del sistema costituzionale. Mi spiego meglio, prendendo spunto da una recente notizia di cronaca. Il Tribunale dei minori di Trento ha emanato un provvedimento con il quale una neonata, subito dopo la nascita, è stata sottratta alla madre, che non ha più potuto vederla né avere sue notizie. Secondo il Tribunale il provvedimento è stato necessario perché la madre con un’entrata di soli 500 euro al mese non sarebbe stata in grado di provvedere alle necessità di entrambe. La vicenda ha destato un tale scalpore, che il presidente dell'Associazione degli avvocati matrimonialisti italiani, Gian Ettore Gassani, nel prendere le distanze dalla sentenza, ha dichiarando: «La drammatica vicenda della giovane madre di Trento… non può non suscitare allarme e sconcerto tra gli addetti ai lavori e tra la gente ». Inoltre, lo psicologo Giuseppe Raspadori, consulente di parte, ha parlato di “atto contro natura”, che si oppone alle numerose sentenze della Cassazione e della Corte Europea, che dichiarano come “prima di un simile distacco, vadano indagate ed attivate tutte le possibilità di sussidi ed aiuti territoriali per rispettare il diritto del minore a crescere con i genitori naturali”. Orbene, pongo al lettore una provocatoria riflessione: “Se, una volta liberato il Paese dagli extracomunitari e dai clandestini, fosse impartito al cittadino militare anche l’ordine di sottrarre i neonati alle famiglie più povere, per affidarli a quelle meno indigenti?” Probabilmente un militare reagirebbe in un certo modo ed un cittadino militare in un’altra maniera. Le riforme che comprimono i diritti costituzionali dei cittadini militari, fatte passare per difendere l’apoliticità degli stessi, il più delle volte nascondono una decisa scelta politica. Tale scelta si sostanzia nella necessità di avere cittadini militari subordinati, non tanto alla legge, quanto piuttosto alle esigenze perseguite, attraverso l’apparato esecutivo, dai gruppi più forti presenti nella realtà civile e sociale del paese. L’apoliticità va pensata come una “strada a doppio senso di marcia”, il militare va garantito, oltre che dalle insidie provenienti dall’esterno, anche da quelle, eventualmente, provenienti dall’interno, “si rischiano incidenti” quando una delle due forme di garanzie viene sacrificata a vantaggio dell’altra. Concludo con una significativa poesia, attribuita impropriamente al poeta e drammaturgo tedesco Bertolt Brecht, ma che in realtà è stata ripresa dalla predicazione di un pastore luterano e teologo tedesco Martin Niemöller (1892-1984), che così recita: “… Prima di tutto vennero a prendere gli zingari e fui contento, perché rubacchiavano. Poi vennero a prendere gli ebrei e stetti zitto, perché mi stavano antipatici. Poi vennero a prendere gli omosessuali, e fui sollevato, perché mi erano fastidiosi. Poi vennero a prendere i comunisti, ed io non dissi niente, perché non ero comunista. Un giorno vennero a prendere me, e non c’era rimasto nessuno a protestare…” Cleto Iafrate |
ISOLAMENTO DEI CITTADINI MILITARI | |