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DIRITTI & ROVESCI Sito d'informazione Comparto Difesa e Sicurezza
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PARERE LEGALE |
Scrivi a all'AVVOCATO *obbligatorio
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| AVANZAMENTO |
Avanzamento, che fare?
Dall’entrata in vigore del nuovo sistema di avanzamento (a Scelta con
Vacanza Organica, anziché ad Anzianità in Terzi) ad oggi, sono stati
vagliati e portati in contenzioso un po’ tutti gli aspetti Giuridico
Amministrativi sotto vari profili con scarsi risultati. La Mancanza di
inserimento nelle Aliquote di Avanzamento è stata appellata per diversi
motivi, difetto di Trasparenza nei Criteri Valutativi, per Comparazione
tra i Candidati, per Illogicità ed Eccesso di Potere e nonostante gli
sforzi Ermeneutico Giurisprudenziali la contesa non ha trovato ad oggi
un esito definitivo. Allo stesso tempo, ogni ricorso presentato e
relativa sentenza hanno aggiunto particolari alla problematica. A fronte
di un percorso giuridico autonomo ancora indefinito, il Legislatore ha
tentato, senza riuscirci, in diverse occasioni, di mettere mano al
Riordino delle Carriere ed al relativo Sistema di Avanzamento. Il
mancato riordino – che coinvolge tanti Marescialli che aspiravano al
Grado Apicale [arruolati con leggi precedenti (599/54 e 212/83)] - ha
generato negli aspiranti sfiducia e frustrazione poiché sono state
tradite le loro aspettative.
L’Amministrazione, nonostante il malessere profondo, non avvalla talune
proposizioni politiche e allo stesso tempo continua a mantenere il
riserbo sui criteri oggettivi e trasparenti.
A tal proposito, è stato richiesto allo Studio Legale di valutare la
possibilità e l’opportunità di promuovere un Ricorso e a tal fine di
dare un parere di merito. Basta prendere una rassegna di Sentenze sul
sito di “giustizia-amministrativa.it” per rendersi conto della mole di
lavoro prodotto sull’argomento.
Lo Studio Legale, sulla base dell’esperienza sopra evidenziata, ha
valutato un nuovo elemento di affermazione giuridica amministrativa
volto a chiarire tutti gli aspetti concettuali, inevitabilmente
interconnessi tra di loro. La Trasparenza Amministrativa, l’aspirazione
del Grado Apicale e il rivisto Sistema di Avanzamento sono direttamente
collegati tra di loro. I ricorsi sin qui presentati hanno evidenziato un
aspetto del contendere giammai congiuntamente. E’ una strada, senza
pretese, promesse e false aspettative. Consci che trattasi di una
“guerra fredda” tra le Amministrazioni che intendono mantenere una
discrezionalità senza confini e il militare che vuole semplicemente
capire dove, come e perché si blocca la sua aspirazione di carriera.
Per coloro che sono interessati ad avere notizie, scrivere all’indirizzo
e-mail dello Studio Legale [studiogitro@tiscali.it] oppure
chiamare direttamente ai numeri indicati.
La questione dell’Avanzamento che è stata sottoposta alla nostra
attenzione interessa agli appartenenti al ruolo di
“Maresciallo di Prima Classe” dell’Aeronautica, Esercito e Marina che
sono andati in valutazione al grado di Primo Maresciallo con l’aliquota
di valutazione 31/12/2007 (Aeronautica), i quali sono stati valutati
idonei dalla Commissione di Avanzamento, ma con un punteggio
insufficiente ad essere promossi nel grado di Primo Maresciallo (o
Luogotenenti).
Si evidenzia che l’attuale sistema di valutazione è stato introdotto dal
decreto legislativo 196/95, e dagli interventi successivi, ed ha
stabilito che per l’avanzamento al grado di Primo Maresciallo non si
applica il meccanismo della divisione in terzi ma quello “a scelta e
per concorso per titoli ed esami”.
La tipicità dell’attuale meccanismo di valutazione è quella di non
garantire ai valutandi - contrariamente a quello preesistente - alcuna
posizione acquisita e fa si che ogni anno coloro che non rientrano fra i
promossi per avanzamento siano sottoposti a nuova valutazione l’anno
successivo, concorrendo con tutti quelli che nel tempo hanno maturato
l’anzianità per l’avanzamento al grado di Primo Maresciallo. Da
ciò ne consegue che questo meccanismo rende i
marescialli di prima classe potenzialmente soggetti a valutazione
per lo stesso grado per tutta la loro vita lavorativa, e fino alla
pensione. E’ evidente che tale situazione
non è condivisibile. Infatti i soggetti che sono stati valutati
pur accettando la mancata promozione sicuramente non possono accettare
la mancanza di trasparenza che permea la procedura di avanzamento al
grado superiore. E non possono accettare gli inspiegabili ma puntuali
scivolamenti verso il basso che ogni valutazione offre. E’ evidente che
tutto ciò è il frutto della totale assenza di regole - volte ad
attribuire una disciplina ed un criterio numerico agli elementi di
giudizio - che demandano le decisioni al libero arbitrio dei membri
della commissione.
Tale sistema non consente al soggetto valutato di capire le propri
lacune e di individuare gli ambiti professionali in cui migliorarsi per
raggiungere il grado superiore. Tale carenza è il frutto di un sistema
non trasparente che non fa conoscere il peso effettivo attribuito ai
singoli elementi di giudizio. Pertanto è necessario contestare l’attuale
sistema di avanzamento per renderlo certo e trasparente al fine di
evitare che i soggetti aspiranti al grado di Primo Maresciallo siano
valutati a vita per lo stesso grado.
Le modalità di contestazione previste dalla legge per il caso de quo
sono di due tipi. Il primo è quello di proporre ricorso al TAR Lazio
entro 60 giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento
della non promozione; e l’altro è
quello di proporre Ricorso Straordinario al
Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti
sempre dalla notifica del provvedimento della non promozione.
Tanto era dovuto
Roma, 18 Giugno 2010
Avv. Annamaria Gigli
Avv. Francesco
Tropepi |
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D: Volevo sapere quale è il termine di
decadenza per inviare la domanda di accertamento della causa di
servizio. Decorre dalla manifestazione della malattia stessa o dopo? Per
il riconoscimento del diritto cosa fare?
R: Con Sentenza n. 323 del 2008 la Corte
Costituzionale ha chiarito che è illegittimo il D.P.R. n. 1092 del 1973,
art. 169, nella parte in cui non prevede che quando la malattia giunge
dopo 5 anni dalla cessazione dal servizio, il termine quinquennale di
decadenza per inviare la domanda di accertamento della causa di servizio
decorra dalla manifestazione della malattia stessa. http://lavoro.diariodelweb.it/Articolo/?d=20081202&id=55300 |
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INDENNITA' DI RISCHIO |
OGGETTO: indennità di rischio
Per ben inquadrare il quesito posto alla nostra attenzione, occorre, innanzitutto operare un breve excursus storico della normativa che qui ci interessa. Per far ciò bisogna prender le mosse dalla disciplina prevista ex legge 15 novembre 1973 n° 734 relativa alla “concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennità particolari”. Preliminarmente occorre evidenziare fin da ora che, in merito alla tutela della salute ed, in particolare, ad una certa formazione-informazione nonché tutela dei lavoratori addetti ad attività “rischiose” per la stessa, all’epoca dell’entrata in vigore della detta legge, vigevano già da diverso tempo le normative relative all’anti-infortunistica nonchè all’igiene del lavoro, disciplinate rispettivamente dal D.P.R. 547/55 e dal D.P.R. 303/56, entrambe applicabili a tutte le attività alle quali fossero addetti, tra gli altri, anche i dipendenti statali; atteso ciò parrebbe presumibile che una certa vigilanza dovrebbe esser stata effettuata nel corso del tempo al fine di non compromettere la salute dei lavoratori addetti al contatto con sostanze nocive. A prescindere da ciò, si sottolinea che la legge 734/73, dopo aver previsto la corresponsione di un assegno perequativo pensionabile per determinati dipendenti civili dello stato ed aver elencato i soggetti che non possono beneficiare dello stesso (cfr. art1), al suo articolo 2 così recita “ dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale che fruisce dell’assegno perequativo pensionabile non potranno esser corrisposti indennità….per l’opera svolta quale dipendente dello Stato…fatta eccezione… e degli altri specifici trattamenti previsti dalla presente legge”. Tra questi ultimi rientra sicuramente quanto previsto dall’art. 4 che così dispone: “ Con regolamento da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica… saranno determinate le misure e le modalità di corresponsione delle indennità per compensare prestazioni di lavoro che comportino continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o all’incolumità personale”(omissis). Risulta a questo punto necessario analizzare il D.P.R. del 5 maggio 1975 n°146, recante il regolamento di attuazione dell’art. 4 della legge 15 novembre 1973 n°734. Tale normativa, applicabile ex art. 7 a far data dal 1 gennaio 1973, prevede che agli impiegati civili, di ruolo e non, nonché agli operai dello stato che fruiscono dell’assegno perequativo di cui alla precedente legge compete altresì un’indennità giornaliera di rischio per le prestazioni di lavoro che comportano una continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute o all’incolumità personale, in base agli indici indicati dalle annesse tabelle. Requisito essenziale pare, in ogni caso, esser la fruizione dell’assegno perequativo previsto ex l. 145/75 (cfr. art. 7) [1].Dalla lettura dell’art.2 del D.P.R. 146 si evince che l’indennità compete al personale ora indicato per ogni giorno di servizio prestato, rimandando, inoltre, alla procedura indicata dagli artt. 35 e ss. del D.P.R. 686/57 per quanto concerne le modalità volte ad ottenere il riconoscimento dell’equo indennizzo, previsto per coloro i quali abbiano contratto infermità per cause di servizio, dalla stessa previsto. Pare lecito sostenere che l’indennità di cui al D.P.R. 146/75 e l’equo indennizzo di cui al D.P.R. 686/57 operino cumulativamente, stante la differente condizione del soggetto richiedente: nel primo caso, il dipendente richiede un’indennità per il sol fatto di esser stato a contatto con sostanze pregiudizievoli per la salute, mentre nel secondo caso, il subordinato ha contratto una malattia e/o un’infermità accertata dovuta proprio ad una causa di servizio. Detto ciò, pare plausibile operare una dicotomia al fine di delineare dapprima l’aspetto sostanziale della questione posta e, in seconda battuta, l’aspetto procedurale della stessa. Per quanto attiene all’aspetto sostanziale, occorre richiamare quanto disposto dagli articoli 8 e 10 del D.P.R. 146. In base all’art. 8, pare possibile affermare che il requisito essenziale per ottenere la detta indennità fosse quello di rientrare nelle categorie stabilite con decreto dalle Autorità dallo stesso indicate; per far sì che venisse emanato il detto decreto, risultava necessaria una dichiarazione, rilasciata dal responsabile dell’ufficio o del laboratorio presso cui il richiedente lavorava, attestante le modalità e l’orario dell’attività svolta dal subordinato [2]; di talchè, ad oggi, o si è in possesso di detta dichiarazione (e del conseguente decreto) ovvero non risulta possibile attivare la procedura per beneficiare di detta indennità.Tale assunto trova conferma anche nel disposto di cui all’art. 10 del predetto D.P.R., il quale, disciplinando le modalità di corresponsione dell’indennità richiama nuovamente la dichiarazione del responsabile dell’ufficio [3]. Vero è che i dati necessari per la corresponsione dovrebbero trovarsi nel libretto di lavoro predisposto ex art 9 del D.P.R. 146, ma bisogna rammentare che lo stesso, nonostante fosse facoltà del dipendente prenderne visione o estrarne copia, doveva esser custodito - ai sensi del comma 3 dell’art.9 - presso il laboratorio o lo stabilimento nei quali il dipendente prestava servizio per poi esser inserito nel fascicolo personale una volta cessata la prestazione rischiosa; tale procedura, tuttavia, potrebbe esser stata compromessa atteso il decorso del tempo che potrebbe non aver più reso reperibile la detta documentazione.Per quanto concerne l’aspetto procedurale occorre rifarsi a quanto previsto ex art. 10 u.c. D.P.R. 146/75, il quale dopo aver richiamato l’art. 1 e le misure in esso indicate, rinvia alla tabella C allegata al decreto medesimo. Poco comprensibile pare il rinvio operato alle note di questa tabella atteso che le stesse sono relative unicamente agli operatori subacquei e non paiono riferibili anche alle altre categorie indicate nel D.P.R. medesimo. Sempre per quanto attiene al punto di vista procedurale, inoltre, pare necessario fare un cenno circa il disposto di cui all’art. 2, 3°co D.P.R. 146/75, il quale opera un rimando alla disciplina prevista per il riconoscimento di un equo indennizzo ex D.P.R. 686/57. La procedura di liquidazione dell’anzidetto equo indennizzo è disciplinata ex artt. 51 e ss. dell’anzidetto D.P.R., i quali precisano che per ottenerlo l’impiegato deve presentare la domanda all’Amministrazione da cui dipende entro sei mesi dal giorno in cui gli è comunicato il decreto che riconosce la dipendenza della menomazione dell’integrità fisica da causa di servizio, domanda proponibile anche dagli eredi dell’impiegato o pensionato deceduto. Anche in tal caso, tuttavia, elemento indispensabile risulta esser il decreto di riconoscimento della menomazione fisica. Dalla documentazione in nostro possesso non risulta tuttavia che il D.P.R. 146/75 sia stato abrogato nel corso del tempo, di talchè sarebbe possibile, a fronte della reperibilità della documentazione di cui sopra, avanzare la richiesta indennitaria.
AVVOCATO DOMENICO SOLLAZZO [1] Art. 7 “le indennità di rischio di cui agli artt. 1 e 3 del presente regolamento…semprechè fruiscano dell’assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973 n° 734” . [2] [2] art.8 “ In sede di prima applicazione del presente regolamento la rispondenza fra le categorie di personale aventi diritto all’indennità di rischio di cui al precedente art.1 e le attività comportanti rischio da esse prestate, è determinata con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri per l’organizzazione della pubblica amministrazione e per il tesoro, sulla base di apposita dichiarazione motivata, rilasciata sotto la sua diretta responsabilità dal capo dell’ufficio, laboratorio o stabilimento presso cui il personale lavora. In caso di dubbio o di contestazione in ordine al contenuto della dichiarazione suddetta, il decreto di cui al precedente comma sarà emanato in base a declaratoria motivata di conformità rilasciata, a seguito di visita ispettiva, da una commissione tecnica composta da un ispettore medico o tecnico del lavoro designato dall’Ispettorato medico centrale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, da un medico designato dal Ministero della Sanità e da un funzionario tecnico designato dall’amministrazione interessata”
[3] Art.10 “ alla corresponsione delle indennità previste dal presente regolamento in favore del personale avente diritto sarà provveduto mensilmente dalle singole amministrazioni di appartenenza sulla base di apposita attestazione rilasciata dai rispettivi capi di ufficio sotto la loro personale responsabilità. Dalla attestazione suddetta devono risultare, oltre al cognome, nome e qualifica degli aventi diritto, gli analitici riferimenti temporali cui si riferiscono le effettive prestazioni di lavoro che danno titolo a percepire indennità”
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| TURNISTI 24 ORE |
OGGETTO: diritto al recupero riposi per i “turnisti 24 ore su 24” dell’Aeronautica.
L’analisi delle problematiche sottese al quesito posto deve prender le mosse da una prima necessaria constatazione volta a delineare i profili propri dell’attività svolta dal personale dipendente dall’Amministrazione militare, seguendo un duplice ordine di argomenti strettamente connessi tra loro: dapprima si porrà la propria attenzione all’ambito relativo all’orario di lavoro mentre, in un secondo tempo, si verificherà la fondatezza di un’eventuale azione volta ad affermare il diritto al riposo compensativo a favore del personale “turnista” 24 ore su 24. In merito al primo argomento, pare necessario precisare che, all’interno delle Forze Armate ed, in particolare, dell’Esercito (con esclusione dell’Arma dei Carabinieri), della Marina e dell’Aeronautica, esiste sia personale addetto a svolgere turni di lavoro settimanali sia personale addetto a svolgere la propria attività 24 ore die; a tal riguardo, pare opportuno delinearne la differenza con particolar riguardo alla normativa propria dell’orario di servizio. Il legislatore, con diversi D.P.R. succedutisi nel tempo, ha ripetutamente affermato che, di norma, la durata dell’orario di lavoro del personale dell’Aeronautica deve essere di 36 ore settimanali (cfr. art. 10 L. 231 del 08/08/1990, art.11, co.1, D.P.R. 163/02, art.10, co.1 D.P.R. 394/95 e art.10, co.1 D.P.R. 255/99), distribuite su 5 o 6 giorni lavorativi, con attività da svolgersi nell’arco temporale 8 – 16,30 nelle giornate comprese tra il lunedì ed il giovedì ed 8 – 12 per quanto riguarda il venerdì. Resta inteso che costoro possono svolgere le proprie mansioni anche su turni, ma gli stessi devono esser stabiliti su base settimanale. Una disciplina diversa viene, invece, prevista per coloro che debbono svolgere un lavoro basato su una turnazione di 24 ore su 24, per i quali è d’obbligo una duplice considerazione. Difatti, non solo in base al disposto di cui alla SMA-ORD 011, ed, in particolare ex art.3 paragrafo a) è possibile evincere che gli incarichi che prevedono un lavoro continuativo di 24 ore al giorno, a seguito di espressa istituzione da parte del Comandante di Corpo, devono esser svolti da gruppi di 5 persone effettivamente operanti e concorrenti al turno con un sistema equidistribuito, non eccedente le 12 ore consecutive e con diritto dei relativi componenti di beneficiare di un riposo settimanale continuativo non inferiore alle 36 ore, comprensivo di quello goduto ad altro titolo, ma allo stesso tempo, in base a quanto previsto dallo stesso articolo, ex paragrafo b), viene stabilito che l’orario di lavoro deve esser pari a 33 ore e 36 minuti settimanali e che tale previsione opererebbe una sorta di autocompensazione tra il detto sistema e i recuperi che spetterebbero al personale ordinario per le turnazioni svolte negli archi notturni e/o festivi. A fronte di ciò, pare lecito sostenere che i due sistemi di calcolo del monte orario vengano, in tal modo, parificati; è di tutta evidenza, difatti, che l’attività di chi abitualmente svolge turni di lavoro di 24 ore die comporti un logorio psico-fisico tale da consentirgli di beneficiare di uno “sconto” di orario rispetto a chi, benché “turnista” sia addetto ad un orario più flessibile, in quanto strutturato su turni da imputarsi settimanalmente. Delineata tale differenza, risulta ora necessario concentrarsi sul secondo argomento che, tra l’altro, risulta esser il vero quesito del presente parere: in particolare bisogna valutare se i cosiddetti “turnisti” 24 ore su 24 abbiano o meno diritto al riposo festivo infrasettimanale. In merito a tale quesito, occorre innanzitutto precisare, in via generale, che il riposo settimanale deve esser inteso non solo come diritto volto alla preservazione ed al recupero delle energie psico-fisiche, ma anche come possibilità del lavoratore di dedicarsi e partecipare adeguatamente alla vita familiare, sociale e di relazione. Detto ciò, pare legittimo affermare che la possibilità di beneficiare del cosiddetto recupero/riposo costituisce oggetto di un diritto che è stato garantito, oltre che dal disposto di cui all’art.2109, primo comma c.c., dall’art.36, terzo comma, della Costituzione, che ne ha sancito l’irrinunciabilità. A tal proposito si può di buon grado affermare che l’anzidetto diritto compete a qualsiasi tipo di lavoratori e che lo stesso non può in modo alcuno esser disciplinato né da clausole contrattuali (individuali o collettive), che risulterebbero nulle per contrarietà a norme imperative o, più precisamente, per illiceità dell’oggetto ( ex art. 1346 e 1418 c.c.), né dalla legge poiché la stessa sarebbe passibile di dichiarazione di illegittimità costituzionale. E’, inoltre, pacifico e di tutta evidenza che l’eventuale mancata concessione di detti riposi/recuperi avrebbe quale diretta conseguenza quella di cagionare un danno di non poca rilevanza, attesa la natura lesiva di un diritto fondamentale che deve esser rispettato per tutelare il benessere proprio dei lavoratori. D’altronde, a ragione, gli addetti al personale “turnista” 24 ore su 24 potrebbero lamentare una disparità di trattamento tra loro stessi ed i turnisti che beneficiano del detto riposo, principio, tra l’altro costituzionalmente garantito ex art 3 Costituzione. Tale disuguaglianza può esser considerata di duplice natura: fisica poiché i detti turnisti, benché addetti ad un lavoro comportante un maggior logorio fisico, non godrebbero del giorno di riposo compensativo a differenza dei colleghi che svolgono turni su base settimanale; economica, poiché gli stessi si vedrebbero corrispondere uno stipendio uguale a quello dei suddetti colleghi solo dopo aver lavorato un numero di giorni mensili superiore. Per poter fornire una risposta adeguata al quesito posto, bisogna analizzare e, conseguentemente, interpretare il disposto di cui all’art.3 della SMA-ORD 011. Nel medesimo art. 3 paragrafo a) parte II, viene affermato, in riferimento ai “turnisti 24 ore su 24, che “al medesimo personale, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero spettante nell’ambito della turnazione coincida con una festività infrasettimanale, è concesso dal Comandante del Corpo un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive”. Basterebbe quanto sopra per far ritenere fondata una azione volta a far ottenere al detto personale il recupero/riposo non concesso dall’Amministrazione, poiché a sua detta “non previsto”. Ma a tal proposito, si reputa necessario precisare che il medesimo diritto veniva già riconosciuto dai D.P.R. più sopra citati; difatti, già il D.P.R. 394/95 all’art. 10, comma 5 stabiliva che “i servizi continuativi di durata pari a 24 ore, fatto salvo l’eventuale recupero della festività qualora effettuati in giornata festiva, danno titolo ad una compensazione pari ad una giornata lavorativa”; e non solo, poiché laddove si ponga la propria attenzione sull’art.11, comma 7 del D.P.R. 163/02, è giocoforza necessario trovare un’ulteriore conferma a quanto anzidetto, attesa la lettera del disposto che testualmente recita: “Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo infrasettimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, è concesso un ulteriore giorno di riposo, da fruire entro le quattro settimane successive” senza dimenticare che al medesimo personale è riconosciuta un’ulteriore indennità pecuniaria. Atteso tutto quanto finora esposto, pare, dunque, possibile sostenere la fondatezza di un eventuale una azione, volta a far rilevare l’esistenza in capo ai cosiddetti “turnisti 24 ore su 24” del diritto ai riposi compensativi così come indicati in richiesta. Ciò per quanto attiene il passato,viceversa, per il futuro, in via contrattuale occorre sanare le citate disparità. 01 APRILE 2007 Avvocato DOMENICO SOLLAZZO
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