Le sentenze vanno sempre lette nel contesto storico
nelle quali predono forma e, in questo caso, dobbiamo
prendere atto favorevolmente che, anche per i Giudici
della Corte Costituzionale, il militare, quale
dipendente pubblico dell'Amministrazione militare,
non gode di "peculiarità" tali da renderlo "specifico"
nei confronti di altri dipendenti appartententi ad altri
rami della pubblica amministrazione qualora si siano
resi attori della medesima condotta criminosa.
SENTENZA N. 286
ANNO 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco
BILE Presidente
- Giovanni Maria
FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE
"
- Ugo DE SIERVO
"
- Paolo
MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO
"
- Alfonso
QUARANTA "
- Franco
GALLO "
- Luigi MAZZELLA
"
- Gaetano
SILVESTRI "
- Sabino CASSESE
"
- Maria Rita SAULLE
"
- Giuseppe TESAURO
"
- Paolo Maria
NAPOLITANO "
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3,
comma 1, della legge 9 dicembre 1941, n. 1383
(Militarizzazione del personale civile e salariato in
servizio presso
la Regia guardia di finanza e disposizioni penali per i militari del
suddetto Corpo), e dell’art. 215 del codice penale
militare di pace, promosso con ordinanza dell’11 ottobre
2007 dal Giudice della udienza preliminare del Tribunale
dei Termini Imerese nel
procedimento penale a carico di XXXXXXXX,
iscritta al n. 16 del registro ordinanze 2008 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell’anno 2008.
Visto l’atto
di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito
nella camera di consiglio dell’11 giugno 2008 il Giudice
relatore Luigi Mazzella.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza dell’11 ottobre 2007, il
Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di
Termini Imerese ha
sollevato, con riferimento all’art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell’art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383
(Militarizzazione del personale civile e salariato in
servizio presso la Regia guardia di finanza e
disposizioni penali per i militari del suddetto Corpo),
nella parte in cui, dopo avere previsto che il militare
della Guardia di Finanza il quale
«si appropria o comunque distrae, a profitto proprio o
di altri, valori o generi di cui egli, per ragioni del
suo ufficio o servizio, abbia l’amministrazione o la
custodia o su cui esercita la sorveglianza, soggiace
alle pene stabilite dagli articoli 215 e 219 del codice
penale militare di pace», non prevede che «tale
disposizione non si applica quando il colpevole ha agito
al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e
questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente
restituita»; e, sempre con riferimento all’art. 3 della
Costituzione, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell’art. 215 cod.
pen. mil. pace nella
parte in cui non prevede che «tale disposizione non si
applica quando il colpevole ha agito al solo scopo di
fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l’uso
momentaneo, è stata immediatamente restituita».
Il rimettente riferisce che, nel corso dell’udienza
preliminare celebrata nei confronti di
D.F.A.,
imputato «del delitto p.p. dagli artt. 81 cpv. e 314
cod. pen. perché […..]
avendo, per ragioni del suo ufficio, la disponibilità di
un’autovettura di servizio e del relativo autista, li
utilizzava per fini privati», la difesa dell’imputato ha
contestato la qualificazione giuridica effettuata dal
pubblico ministero e, ritenendo applicabile alla
fattispecie la disposizione di cui all’art. 3 della
legge n. 1383 del 1941, ha eccepito il
difetto di giurisdizione del giudice ordinario,
affermando che la predetta disposizione determina la
devoluzione della cognizione relativa ai reati da essa
previsti alla giurisdizione militare.
Secondo il rimettente, mentre l’illegittimo uso
personale delle autovetture di servizio è inquadrabile,
per la particolare qualifica soggettiva dell’agente,
nella speciale previsione dettata dall’art. 3 della
legge n. 1383 del 1941, il cui primo comma stabilisce:
«Il militare della guardia di finanza che commette una
violazione delle leggi finanziare, costituente delitto,
o collude con estranei per frodare la finanza, oppure si
appropria o comunque distrae, a profitto proprio o di
altri, valori o generi di cui egli, per ragioni del suo
ufficio o servizio, abbia l'amministrazione o la
custodia o su cui eserciti la sorveglianza, soggiace
alle pene stabilite dagli articoli 215 e 219 del Codice
penale militare di pace, ferme le sanzioni pecuniarie
delle leggi speciali»; la condotta del pubblico
ufficiale che utilizza a fini privati le prestazioni
lavorative di un pubblico dipendente, distogliendolo
dalle mansioni istituzionali, deve essere ricondotta,
allorché ricorrano gli ulteriori presupposti previsti
dalla legge, alla fattispecie di abuso d’ufficio di cui
all’art. 323 codice penale, non essendo concepibile
l’appropriarsi di una persona o della sua energia
lavorativa.
In conclusione, la fattispecie sottoposta all’esame del
Tribunale siciliano integrerebbe il concorso formale di
due reati: con riferimento all'uso dell’autovettura, il
reato di «peculato del militare della Guardia
di Finanza» previsto
dall’art. 3 della legge n. 1383 del 1941 e, «mancando
questo», il reato di peculato militare previsto
dall'art. 215 cod. pen.
mil. pace; con riferimento
all'impiego dell’autista, il reato di abuso d’ufficio
previsto dall'art. 323 del codice penale.
Ciò, prosegue il rimettente, determinerebbe un’ipotesi
di connessione ai sensi dell’art. 12, lettera b),
del codice di rito e, poiché i due reati rientrano nella
giurisdizione di giudici diversi, e poiché il reato
di abuso d’ufficio, previsto
dall’art. 323 cod. pen.,
sarebbe meno grave di quello di «peculato del militare
della Guardia di Finanza» previsto dall’art. 3 della
legge n. 1383 del 1941 (come anche di quello previsto
dall’art. 215 cod. pen.
mil. pace), il Tribunale
dovrebbe pronunciare il difetto di giurisdizione del
giudice ordinario, ai sensi dell’art. 20 cod. proc.
pen., in relazione al
contestato utilizzo dell’autovettura, proseguendo il
giudizio limitatamente all’impiego dell’autista.
Lo stesso Tribunale, però, mette in dubbio la
legittimità costituzionale sia dell’art. 3 della legge
n. 1383 del 1941, relativo al peculato militare degli
appartenenti alla Guardia di finanza, che dell’art. 215
del codice penale militare di pace, che definisce la
fattispecie del «peculato militare»
tout court, per la disparità di
trattamento che la disciplina del peculato d’uso
contenuta nei predetti articoli presenterebbe rispetto a
quella dettata in ambito di reati comuni, laddove l’art.
314 cod. pen. è stato
integralmente riformulato dall’art. 1 della legge 26
aprile 1990, n. 86, contenente modifiche in tema dei
delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica
amministrazione.
In seguito a tale intervento riformatore
infatti, accanto al peculato vero e proprio,
caratterizzato dall’appropriazione definitiva del bene,
è stata introdotta la fattispecie del peculato
cosiddetto d’uso, che si ha quando «il colpevole ha
agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e
questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente
restituita», sottoponendola alla ben più mite pena
della reclusione da sei mesi a tre anni. A seguito
della riforma, invece, è scomparsa la figura del
peculato per distrazione, il che non ha però determinato
la totale depenalizzazione delle relative condotte, dato
che una parte di esse è
confluita nella nuova fattispecie di abuso d’ufficio
prevista dall’art. 323 del codice penale.
L’intervento riformatore operato con la legge n. 86 del
1990, sottolinea ancora il
rimettente, non ha interessato la figura del «peculato
militare» prevista dall’art. 215 cod.
pen.
mil. pace né quella del «peculato del militare
della Guardia di Finanza» prevista dall’art. 3 della
legge n. 1383 del 1941.
Ciò determina, secondo il Tribunale, una diversità di
trattamento tra militari e non militari in materia di
peculato, dato che mentre le condotte
di appropriazione momentanea
commesse da pubblici ufficiali non militari sono
soggette ad un trattamento sanzionatorio più mite di
quello previsto per le condotte di appropriazione
definitiva, le condotte di appropriazione momentanea
commesse da militari e, in particolare, da militari
appartenenti alla Guardia di Finanza, sono soggette allo
stesso trattamento sanzionatorio previsto per le
condotte di appropriazione definitiva. Tale disparità
di trattamento appare al Tribunale priva di razionale
giustificazione e, pertanto, in contrasto con il
principio di uguaglianza di
cui all'art. 3 della Costituzione.
Al riguardo, ricorda il rimettente, la stessa Corte
costituzionale, nella
sentenza n. 473 del 1990
– pur pervenendo nella specie ad una declaratoria
di inammissibilità della
questione posta dal giudice a quo – rilevava che
non è «conforme a razionalità che, riformando il
peculato comune così come si è visto più sopra, analoga
modifica non sia stata apportata a quello militare».
Infine, ricorda il rimettente, con la
sentenza n. 448 del 1991,
la Corte
costituzionale ha dichiarato 1’illegittimità
costituzionale dell’art. 215
cod. pen.
mil. pace limitatamente alle
parole «ovvero lo distrae a profitto proprio o di
altri», così equiparando il trattamento delle condotte
distrattive poste in essere
dal militare alle analoghe condotte poste in essere dal
pubblico ufficiale non militare.
Secondo il Tribunale di Termini
Imerese, le considerazioni svolte dalla Corte
dovrebbero estendersi, da un lato, alla fattispecie di
«peculato del militare della Guardia
di Finanza» prevista dall’art. 3 della legge n.
1383 del 1941; dall’altro, alle condotte
appropriative contrassegnate
da un uso momentaneo della cosa cui segue la
restituzione della stessa.
Quanto al primo aspetto, la struttura di detta
fattispecie, con particolare riferimento alla natura del
bene protetto ed alla condotta tipica, non è diversa da
quella del peculato comune oggi
prevista dall’art. 314 cod.
pen. e da quella del peculato militare di cui
all’art. 215 cod. pen.
mil.
pace, prima che queste ultime fossero modificate
per effetto, rispettivamente, dell’art. 1 della legge n.
86 del 1990 e della
sentenza n. 448 del 1991 della
Corte costituzionale.
Inoltre, prosegue il
rimettente, va considerato che l’art. 3 della legge n.
1383 del 1941, limitandosi quoad
poenam a rinviare
all’art. 215 cod. pen.
mil. pace, prevede una pena
meno grave di quella che era prevista dall’art. 314 cod.
pen. prima dell'intervento
riformatore operato con l’art. 1 della legge n. 86 del
1990 e che oggi è prevista dal primo comma del riformato
art. 314. Di conseguenza, anche per il «peculato del
militare della Guardia di
Finanzia» deve escludersi, secondo il rimettente, che
nell’appartenenza dell’agente e dell’oggetto materiale
della condotta al Corpo della Guardia di Finanza possa
rinvenirsi una valutazione della fattispecie speciale
qui considerata in termini di maggiore gravità rispetto
alla fattispecie comune di peculato.
Alla luce dell’evidenziata identità sostanziale tra le
fattispecie, così come la mancata estensione delle
modifiche apportate al peculato comune dall’art. 1 della
legge n. 86 del 1990 al «peculato militare» in genere ed
al «peculato del militare della Guardia di Finanza in
particolare» appare irrazionale ed ingiustificata
in relazione alle condotte
distrattive, allo stesso
modo e per le stesse ragioni essa appare al rimettente
irrazionale ed ingiustificata anche in relazione alle
condotte appropriative
caratterizzate dall’uso solo momentaneo della cosa,
seguito dall'immediata restituzione della stessa.
Per eliminare l’evidenziata disparità e ripristinare
l’uniformità di trattamento tra il militare della
Guardia di Finanza ed il
pubblico ufficiale non militare, pertanto, secondo il
Tribunale rimettente sarebbe necessario dichiarare
l’illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art.
3 della Costituzione, nei termini sopra evidenziati,
non solo dell’art. 3 della legge n. 1383 del 1941, ma
anche dell’art. 215 cod. pen.
mil. pace, visto che la
condotta di appropriazione caratterizzata dall’uso
momentaneo della cosa posta in essere dal militare della
Guardia di Finanza, in assenza dell’art. 3 della legge
n. 1383 del 1941, sarebbe comunque attratta nella
previsione di cui all’art. 215 cod.
pen. mil.
pace, così come esso è ancora
oggi vigente dopo la dichiarazione di parziale
incostituzionalità operata con la
sentenza n. 448 del 1991 della
Corte costituzionale.
In via subordinata, nell’ipotesi in cui la Corte
ritenesse che l’uso momentaneo per fini privati della
cosa di cui si dispone per ragioni d’ufficio costituisca
una condotta distrattiva e
non appropriativa, secondo
il rimettente sarebbe sufficiente dichiarare
l’illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge
n. 1383 del 1941, limitatamente alle parole «o
comunque distrae, a profitto
proprio o di altri».
L’eventuale accoglimento della questione, secondo il
Tribunale di Termini Imerese,
determinerebbe, per effetto della disposizione dell’art.
16 cod. pen.,
l’applicazione delle norme del codice penale comune.
Sottraendo l’appropriazione
momentanea di cose di cui il militare della Guardia di
Finanza dispone per ragioni di servizio alla disciplina
dell’art. 3 della legge n. 1383 del 1941 e,
gradatamente, dell’art. 215 cod.
pen.
mil. pace, nonché alla
giurisdizione del giudice militare, per ricondurla alla
disciplina, più favorevole, dell’art. 314, secondo
comma, cod. pen. (ed alla
giurisdizione del giudice ordinario), si eliminerebbe
l’evidenziata ed ingiustificabile disparità di
trattamento.
Con memoria depositata in data 25 febbraio 2008,
interveniva nel giudizio di costituzionalità la
Presidenza del Consiglio dei
ministri, con il patrocinio dell’Avvocatura generale
dello Stato, e chiedeva che la questione fosse
dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza, per
l’omesso tentativo da parte del rimettente di offrire
una lettura adeguatrice della norma censurata.
Considerato in diritto
1.- Il Giudice dell’udienza preliminare
del Tribunale di Termini Imerese
dubita, con riferimento all’art. 3 della Costituzione,
della legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge
9 dicembre 1941, n. 1383 (Militarizzazione del personale
civile e salariato in servizio presso la Regia
guardia di finanza e disposizioni penali per i militari
del suddetto Corpo) nella parte in cui, dopo avere
previsto che il militare della Guardia di Finanza il
quale «si appropria o comunque distrae, a profitto
proprio o di altri, valori o generi di cui egli, per
ragioni del suo ufficio o servizio, abbia
l’amministrazione o la custodia o su cui esercita la
sorveglianza, soggiace alle pene stabilite dagli
articoli 215 e 219 del codice penale militare di pace»,
non prevede che «tale disposizione non si applica quando
il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso
momentaneo della cosa, e questa, dopo l’uso momentaneo,
è stata immediatamente restituita».
Il rimettente dubita, inoltre, sempre con riferimento
all’art. 3 della Costituzione, della legittimità
costituzionale dell’art. 215 del codice penale militare
di pace nella parte in cui non prevede che «tale
disposizione non si applica quando
il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso
momentaneo della cosa, e questa, dopo l’uso momentaneo,
è stata immediatamente restituita».
Egli ritiene infatti che,
considerando la natura
appropriativa della condotta di chi abbia agito
al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e
l’abbia poi restituita, la dichiarazione di
illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge n.
1383 del 1941, nella parte in cui si riferisce a tale
fattispecie, comporterebbe l’attrazione di essa
nell’ambito di applicazione dell’art. 215 cod.
pen.
mil. pace, così come
ancora oggi vigente a seguito della dichiarazione di
parziale incostituzionalità operata con la
sentenza n. 448 del 1991 di questa
Corte.
2.- In origine, in entrambi gli ordinamenti penali,
quello militare e quello comune, le norme incriminatici
del peculato abbracciavano tanto le ipotesi di peculato
appropriativo vero e
proprio, quanto le ipotesi del peculato per distrazione
– ossia quelle caratterizzate dalla utilizzazione della
cosa da parte dell’agente in modo difforme dalle
finalità per le quali era stata affidata alla sua
disponibilità –, sia infine le ipotesi di peculato
d’uso, caratterizzate dalla temporanea utilizzazione
della cosa da parte dell’agente e dalla sua immediata
restituzione. La riforma dei reati contro la pubblica
amministrazione, introdotta dalla legge 26 aprile 1990,
n. 86 (Modifiche in tema di delitti dei pubblici
ufficiali contro la pubblica amministrazione), nel
ridisegnare la disciplina del peculato comune senza
apportare le stesse modifiche alla disciplina del
peculato militare, ha determinato
una alterazione dell’originario equilibrio,
realizzando un’oggettiva disparità di trattamento tra le
due tipologie di reati, la cui disciplina era in
precedenza sostanzialmente omogenea.
Per effetto della legge, infatti, le ipotesi di peculato
comune per distrazione sono state espunte dalla sfera
di applicazione dell’art. 314
cod. pen., con conseguente
parziale riconduzione delle stesse nell’alveo della
norma di cui all’art. 323 cod. pen.
Contestualmente, è stata attribuita autonoma rilevanza
penale al peculato d’uso, disciplinato ora nel secondo
comma dell’art. 314 cod. pen.,
che per tale condotta commina la pena, sensibilmente più
mite rispetto a quella prevista per le ipotesi di
peculato di cui al primo comma, della reclusione da
sei mesi a tre anni.
In tal modo, in ambito di diritto comune, si è
riconosciuto un più benevolo trattamento sanzionatorio
ad una condotta appropriativa
che, per il suo carattere temporaneo, è caratterizzata
da un minore grado di
offensività rispetto alle
ipotesi di appropriazione definitiva. Un’analoga
differenziazione non è stata riprodotta nell’ambito
dei reati militari oggetto
delle odierne censure, per i quali la pena comminata,
per tutte le forme di peculato, continua ad essere
quella unica della reclusione da due a dieci anni.
Questa Corte, pur senza intervenire sulle norme
censurate, per effetto dell’inammissibilità delle
questioni sollevate, ha avuto modo più volte di
sottolineare la mancanza di
ragioni giustificative di una disparità di trattamento,
a causa dell’insussistenza di significativi elementi di
differenziazione tra il peculato militare, disciplinato
dall’art. 215 cod. pen.
mil. pace, e il peculato
comune.
Con la
sentenza n. 4 del 1974
ha affermato che tra i due delitti di peculato sopra
indicati sussiste una sostanziale identità,
riscontrabile nello stesso testo dei rispettivi
articoli, avendo essi in comune l’elemento materiale e
l’elemento psicologico ed
identici essendo sia il loro contenuto (in entrambi
offensivo dello stesso bene che si è voluto proteggere:
denaro o cose mobili appartenenti allo Stato), sia
l’azione tipica delle due azioni criminose (concretantesi
nell’appropriazione o distrazione di beni da parte di
soggetti attivi aventi una specifica qualifica).
La successiva
sentenza n. 473 del 1990
è intervenuta su una questione di costituzionalità
riguardante lo stesso art. 215 cod.
pen. mil. pace, con
la quale il rimettente, censurando l’intera disciplina
sanzionatoria dettata da tale norma, aveva sollecitato
l’estensione al peculato militare della pena comminata
per il peculato comune. In tale occasione questa Corte
ha ribadito la sostanziale
omogeneità tra le due fattispecie di peculato, militare
e comune, evidenziando la mancanza di peculiarità
attinenti alle specifiche esigenze dell’amministrazione
militare tali da giustificare la persistente disparità
di trattamento. La questione venne
tuttavia dichiarata inammissibile, perché l’intervento
richiesto in quella circostanza avrebbe determinato una
reformatio in
peius del peculato
militare per le fattispecie diverse da quelle di uso
temporaneo, visto che la pena dettata dall’art. 314 cod.
pen. è superiore nel minimo
rispetto a quella dettata dall’art. 215 cod.
pen.
mil. pace e avrebbe, inoltre, comportato una
grave manipolazione della norma.
Con
sentenza n. 448 del 1991,
questa Corte, investita della questione di
legittimità dell’art. 215 cod. pen.
mil. pace, nella parte in
cui si riferiva al peculato per distrazione, ne ha
dichiarato l’illegittimità parziale, in tal modo
sottraendo le condotte distrattive
dal raggio di applicazione dell’art. 215 e determinando,
in forza del disposto dell’art. 16 cod.
pen., l’automatica
sussunzione delle condotte
medesime nell’ambito del diritto penale comune, con
conseguente attribuzione di quelle fattispecie alla
giurisdizione ordinaria.
Gli ostacoli che hanno impedito a questa Corte di
intervenire nel 1990 sulla citata norma del codice
penale militare di pace non insorgono nel caso in esame.
In primo luogo, perché le norme
incriminatrici sono censurate solo nella parte in
cui si riferiscono al peculato d’uso. Non è ipotizzabile
in conseguenza alcun effetto di
reformatio in peius.
In secondo luogo, perché la pronuncia invocata
dall’odierno rimettente non tende,
inammissibilmente, ad ottenere la trasposizione
di una sanzione dalla norma
incriminatrice di diritto comune, indicata come
tertium
comparationis, alle due
norme applicabili nell’ambito
militare, ma mira alla
caducazione parziale di due norme
incriminatrici speciali.
Entrambe le questioni sono rilevanti per la decisione
del giudizio a quo.
La prima questione riguarda la norma
incriminatrice delle
condotte di peculato della
Guardia di Finanza, immediatamente applicabile al
giudizio a quo in forza del principio di
specialità. La rimozione di tale norma determinerebbe
l’inquadramento della fattispecie nell’ambito della
previsione generale dell’art.
215 cod. pen.
mil. pace, riguardante il
peculato militare. Secondo l’interpretazione non
implausibile adottata dal
rimettente, infatti, con la citata
sentenza n. 448 del 1991,
relativa al peculato militare per distrazione, questa
Corte non avrebbe determinato l’eliminazione del
peculato d’uso dalla sfera di
operatività della norma, in quanto la condotta tipica di
tale ultima figura di reato non sarebbe caratterizzata
dalla mera distrazione della cosa dalle finalità per le
quali era stata affidata alla disponibilità dell’agente,
ma da una vera e propria appropriazione, sia pur
temporanea, della stessa. Pertanto, solo la declaratoria
di incostituzionalità di
entrambe le norme censurate determinerebbe l’invocata
applicazione alla fattispecie del più mite trattamento
sanzionatorio di cui all’art. 314, cpv., cod.
pen. e la conseguente
devoluzione della cognizione del reato alla
giurisdizione del giudice ordinario.
3.- Nel merito, le sollevate questioni di
costituzionalità sono fondate.
Le due norme censurate si riferiscono al peculato d’uso
militare e assoggettano tale reato alla stessa pena
dettata per il peculato (reclusione da due a dieci
anni). La disparità di trattamento rispetto alla
disciplina dettata, dopo la legge n. 86 del 1990, per il
peculato d’uso comune, di cui all’art. 314, secondo
comma, cod. pen.,
è evidente, perché la riforma ha attribuito a tale
condotta autonoma rilevanza penale e l’ha assoggettata a
una pena sensibilmente più mite (reclusione da sei mesi
a tre anni).
Come già evidenziato da questa Corte nelle sentenze
emesse in relazione al reato
di cui all’art. 215 cod. pen.
mil. pace, ma riferibili,
per effetto della loro motivazione, anche al peculato
commesso da agente della Guardia di finanza, la
descritta disparità di trattamento deve ritenersi priva
di ragionevolezza. Le situazioni regolate dalle
normative a raffronto, infatti, sono in tutto simili,
differenziandosi tra loro unicamente per la qualifica
soggettiva del colpevole, ossia l’appartenenza dello
stesso all’amministrazione militare.
Orbene, quanto a quest’ultima condizione, non risulta
che essa inerisca alle rationes
delle norme incriminatici speciali. Non sussistono,
cioè, peculiarità relative
alle specifiche esigenze dell’amministrazione militare,
in grado di giustificare un maggior rigore nel
trattamento sanzionatorio del peculato d’uso commesso in
ambito militare rispetto all’analoga condotta commessa
in altri rami della pubblica amministrazione.
Pertanto, le norme censurate, nel comminare un’unica
sanzione penale per tutte le forme di peculato, senza
attribuire un autonomo rilievo alla fattispecie del
peculato d’uso, che anche in ambito militare presenta,
rispetto al peculato vero e proprio, un grado
di
offensività sensibilmente minore, devono
considerarsi entrambe lesive del principio di
uguaglianza, di cui all’art. 3 della Costituzione.
Per armonizzare la disciplina del peculato d’uso
militare rispetto a quello comune è dunque necessario
dichiarare l’illegittimità delle norme censurate nella
parte in cui si riferiscono anche al peculato d’uso,
secondo la definizione che di tale autonomo reato dà
l’art. 314, secondo comma, cod.
pen.
La sottrazione di autonoma
condotta di reato dal raggio di applicazione delle norme
speciali censurate e dalla indifferenziata disciplina
sanzionatoria delle diverse forme di peculato da esse
dettata determina, in forza del principio di cui
all’art. 16 cod. pen.,
l’attrazione della stessa condotta nell’ambito di
applicazione della norma
incriminatrice generale di cui all’art. 314,
secondo comma, cod. pen.,
con conseguente eliminazione dell’irragionevole
disparità di trattamento.
Ogni altra censura resta assorbita.
Per
questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge 9
dicembre 1941, n. 1383, nella parte in cui si riferisce
al militare della Guardia di finanza che abbia agito al
solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e, dopo
l’uso momentaneo, l’abbia immediatamente restituita;
dichiara
l’illegittimità costituzionale dell’art. 215 del codice
penale militare di pace nella parte in cui si riferisce
anche al militare che abbia agito al solo scopo di fare
uso momentaneo della cosa e, dopo l’uso momentaneo,
l’abbia immediatamente restituita.
Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il
9 luglio 2008.
F.to:
Franco BILE,
Presidente
Luigi MAZZELLA,
Redattore
Giuseppe DI
PAOLA,
Cancelliere
Depositata in
Cancelleria il 18 luglio 2008.