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Sito Web By Kronos il Lupo della Sila |
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Lieve,
leggero, sottile, delicato, vago o
SUBDOLO?
Della
radice del principio minimo di ragion sufficiente della carota e del
bastone Il
RIMPROVERO è una sanzione “..con
cui vengono punite le lievi trasgressioni alle norme…” così
recita il Regolamento Disciplina DPR 545 del Luglio 1986 all’art.63. La
parola lieve trasgressione bene si coniugava con l’incidenza che questa
portava alla progressione di carriera, l’influsso è stato fino a poco
tempo fa così lieve da risultare, giustamente, impercettibile. Il
RIMPROVERO era un monito a piccole dimenticanze, omissioni, sviste mai di
natura colposa, una sorta di promemoria individuale al rispetto delle
norme e dei regolamenti. Per questo motivo ha avuto un valore per lo più
in funzione di correzione, di allerta e non punitivo. Ad avvalorare questo
concetto della sanzione, un tempo addirittura si annuiva che non si era
dei veri militari se non si era scontato almeno un giorno di rigore. Quasi
a giustificare una bravata che molte volte aveva la funzione di ispirare
lo spirito tra commilitoni. Quanti film ci restituisce la cinematografia
italiana ed internazionale, dove le scazzottate, gli scherzi e le
violazioni ai regolamenti per coprire un amico sono cosa comune e per
quanto riprovevole e sanzionata non è motivo per additare il militare
alla gogna con pregiudizio di carriera, amministrativo e rancore. Dal
1986 ad oggi di acqua ne è passata sotto i ponti ed è forse il caso di
assicurarsi se quella idea di rimprovero è ancora valida oppure oltre ad
essere anacronistica è dannosa. Da quel lontano luglio siamo passati
attraverso fasi che hanno rivoluzionato la vita e il sentire militare.
Un breve excursus può aiutare a capire quanto oggi è cambiato o
sta per mutare. Nel
1990 si è cominciato a modificare qualcosa con l’introduzione
dell’orario di lavoro[1].
Pochi anni dopo si è ristrutturato il rapporto d’impiego del personale[2]
seguito da un riordino dei ruoli, prima dei sottufficiali[3]
e poi degli ufficiali[4].
Poi è la volta della rivoluzione del sistema pensionistico[5]
che ha tolto la possibilità di andare in pensione anticipatamente e
delineato un sistema contributivo in luogo di quello retributivo. Nel 2001
con l’esercito professionale[6]
abbiamo visto, tra le altre cose, entrare le donne nel mondo militare.
Mentre, nel recente accaduto siamo finiti da un livello retributivo ad un
sistema di parametri stipendiali[7].
Intanto che, al nostro interno avvenivano questi cambiamenti, il
parlamento promulgava altre leggi che indirettamente e fortunosamente in
qualche modo ci hanno toccato e precisamente la legge sulla trasparenza
amministrativa[8]
e quella sulla privacy[9].
Tutti questi passi hanno rivoluzionato il quadro di riferimento del 1986 e
tutto si può dire tranne che detti cambiamenti siano stati lievi o
impalpabili! Cercherò
di seguire un filo logico, partendo dall’introduzione dell’orario di
lavoro per capire quanto la parola “lieve” MAL SI ADDICE tanto ai
cambiamenti quanto al rimprovero, poiché il rapporto trasgressione e
danno amministrativo è alquanto sproporzionato. L’orario
di lavoro ha distinto inequivocabilmente l’attività lavorativa da
quella in cui si è liberi di disporre della propria vita. Fuori
dell’orario lavorativo settimanale si è in regime di straordinario, di
reperibilità a cui corrisponde un compenso aggiuntivo. Per capire quanto
questo passaggio abbia rivoluzionato lo status del militare bisognerebbe
prendersi briga di leggersi tutte le sentenze che annullano le sanzioni,
in questa analisi ci si renderebbe conto che la disciplina viene
circoscritta solo al momento del servizio.
Con
il Riordino delle Carriere non direttive abbiamo avuto il classico caso in
cui si adatta bene l’adagio “che
la fretta é mala consigliera”. Nonostante tre decreti, le
cosiddette “disposizioni
integrative e correttive”, che hanno cercato uno dopo l’altro, di
mettere mano ad un riallineamento senza riuscirci definitivamente. Basti
pensare che il problema dei Sergenti, che si sono trovati a cavallo tra un
reclutamento vecchio modello e quello nuovo, non solo non hanno avuto
alcun beneficio ma sono stati fortemente penalizzati. Una continua
questione aperta, ricorsi su ricorsi, che non ha risolto nulla e solamente
rimandato, “sine die”,
problematiche più profonde. In buona sostanza, questo complessivo
riallineamento ha inserito un grado ed una qualifica in più a cui
corrispondono paralleli aumenti amministrativi. Una carriera che
inevitabilmente si è allungata e porta tutti ad una rincorsa ad ostacoli.
Il
Nuovo Modello di Difesa ha elevato a sistema il precariato. I Volontari in
Ferma Prefissata, possono rimanere in servizio dopo la ferma di cinque
anni e due successive rafferme biennali, hanno la probabilità, dopo ben
nove anni di carriera, a non sapere di che morte morire. Si aggiunga a
questa incertezza il differente sentire militare tra chi è volontario in
Servizio Permanente[10]
e chi in ferma Prefissata, pur ottemperando agli stessi incarichi sembrano
essere figli di un Dio minore. Teoricamente questi nuovi colleghi
volontari dovrebbero avere nel periodo di rafferma una formazione
professionale che in qualche modo dia la possibilità di una
ricollocazione nel mondo del lavoro. Oppure trovare salvezza nelle
percentuali destinati loro nei concorsi pubblici ma è già possibile
prevedere che si tratta di un sogno di indubbia realizzazione. Tanto è
vero che nei bandi di concorso per l’arruolamento, nonostante la
possibilità di partecipazione delle donne, si è osservato che la
presenza è stata al di sotto delle aspettative. Non fa più scalpore
ricordare le dichiarazioni politiche di un possibile inserimento agli
extracomunitari nell’esercito italiano per supplire alle esigenze
organiche, concedendo loro la cittadinanza. Tutto sommato l’eventuale
congedamento potrebbe non essere la cosa peggiore poiché in questa
carriera di volontari nella forza armata non si vedono quali saranno le
prospettive. Il
diritto alla carriera è uno dei diritti più importanti tra i diritti non
patrimoniali e consiste nell’ottenere, in un determinato lasso di tempo
il progressivo avanzamento ai gradi superiori. Questa progressione di
carriera come aspirazione del militare in quanto interesse legittimo trova
l’opportuna tutela giuridica in sede amministrativa pertanto qualora si
sentisse la lesione come inaccettabile è possibile solo esperire il
ricorso. Nel
recente passato, sotto l’influsso di un esercito professionale, abbiamo
visto che un Rimprovero è bastato per perdere l’avanzamento al grado
superiore. A nulla è valso avere eccellente, aver fatto corsi, acquisito
titoli, diplomi, premi per partecipazioni sportive, la sanzione per
“lievi trasgressioni” è bastata per annullare tutto. Se già
nell’avanzamento ad anzianità questo “lieve” inconveniente crea
enormi perdite economiche figuriamoci cosa avviene nell’avanzamento a
scelta. In effetti, la scelta dei fortunati/incredibili prevede siano solo
1/30 di quelli iscritti nell’aliquota. Qui nasce un altro problema che
sarà il mio prossimo oggetto di studio quello della oggettività/soggettività
della valutazione. Passare Primo Maresciallo e Luogotenente diventerà
impossibile! A parte il grado, la questione che si pone, peraltro già
risolta in ambito ufficiali, è la perdita economica per coloro che non
rientreranno in quel ristrettissimo numero di fortunati. Una perdita
economica che si ripercuote sul rateo mensile, sul TFR e sulla pensione.
Tenuto conto della gravità del danno subito in caso di mancato
avanzamento urge definire meglio le condizioni che portano alla sanzione e
quindi alla ritorsione nell’avanzamento. Due possono essere i momenti
per cui è possibile garantire maggiormente il diritto alla carriera e
progressione economica, da una parte aumentando le garanzie
di un equo procedimento sanzionatorio e premiale, dall’altro lato estendendo
il principio di omogeneizzazione usato in ambito ufficiali. Come
dicevo, in questa occasione mi occupo della questione del sistema
sanzionatorio tralasciando l’aspetto premiale che per alcuni versi
soffre le stesse problematiche in modo speculare. Innanzitutto la “contestazione degli addebiti” non può né iniziare e né
esaurirsi oralmente, anche nel caso in cui
la contestazione si conclude con il Richiamo. Il ragionamento che
mi porta a questa conclusione oltre che avvalorato da talune sentenze[11]
è da una considerazione sull’approccio di Sanzione stessa. Le analisi,
premesse, prologhi al sistema sanzionatorio sono partite dal considerare
la punizione come fatto esclusivo del trasgressore. In altre parole si è
tenuto conto della mancanza del trasgressore, del danno che ne deriva,
della volontarietà dell’atto, dell’esempio da dare agli altri, in
modo tale che tutto parte e ritorna al contravventore, soggetto e oggetto
della norma violata e della sanzione. Viceversa, colui che ha il potere di
comminare la punizione è considerato il giudice con il compito di
comprendere[12]
e quindi giudicare. Nel presupposto fondante le sanzioni colui che ha la
potestà punitiva agisce in virtù di un interesse esclusivamente della FA
e dei compiti di istituto. E’ sempre così? E se colui ha l’autorità
di comminare la sanzione agisce ed opera anche in virtù di una sua
antipatia o simpatia del trasgressore è la sanzione è solo un mezzo per
concretizzare questo suo sentimento? Mi
affatico in questo ragionamento per due motivazioni. La prima è che tra
Leggi, Decreti, Circolare, Regolamenti, Articoli, commi e sottocommi vi è
una così ampia e variegata possibilità di infrazione che solo un essere
perfetto non può venire meno. In qualunque momento della giornata, per
qualsiasi azione svolta, si potrebbe fare meglio o peggio di come è stata
fatta. Si tratta di rivedere il codice disciplina militare ed adeguarlo ad
un insieme di cambiamenti che lo rendono anacronistico. La seconda ragione
è che l’esperienza ci dice che esistono fatti come l’abuso di autorità,
di potere, d’ufficio, il mobbing, il nonnismo per non parlare
dell’omertà reazione stessa alle vessazioni. Queste ed altre deviazioni
non possono ritenersi fattori isolati e sporadici tali da essere svalutati
in partenza nella concezione della sanzione.
Sottacere il fatto che prima della Norma Violata, prima del
Trasgressore, prima della sanzione ci sia L’INTENZIONALITA’ di chi è
chiamato ad esprimersi in merito non sembra un approccio approfondito.
L’INTENZIONALITA’, a parere di chi ora scrive, deve essere quanto più
circoscritta e pura in modo da evitare la violazione dei principi di
uguaglianza e proporzionalità. Peraltro,
non sembra aggiungersi niente di nuovo se pensiamo che nella giustizia
ordinaria, recentemente, si è acceso il dibattito sulla possibilità di
non accettare una procura perché viziata, ad esempio, d’incompatibilità
ambientale o d’INTENZIONALITA’ ideologica. Se
per il danno che ne deriva da un semplice ammonimento come il Rimprovero
urge ridefinire le garanzie per i malcapitati, tanto più è necessario
quando parliamo di Consegna
Semplice oppure di Rigore. In effetti con la Consegna semplice o di
Rigore oltre al danno economico e di progressione alla carriera può
essere privata la libertà fino ad un massimo di 15 gg.
La privazione della propria sfera privata non è una punizione che
si limita ad un rapporto con la propria amministrazione ma coinvolge
qualcosa di più grande del proprio servizio e lavoro. La famiglia, i
figli, gli amici, i propri hobby, ecc. come si può dire che questi
effetti siano prevalentemente interni? Correttivi e non afflittivi? Quando
si elargiscono giorni di consegna come si deve considerare il punito, in
sevizio, reperibile? In simile condizione, in questa sorta di arresti
domiciliari, si sospende l’orario di lavoro? Queste domande si innescano
con l’entrata in vigore di leggi successive al RDM.
Oltre alla necessaria contestazione degli addebiti in forma
scritta, nel procedimento per l’irrogazione della sanzione, bisogna
evitare che il comandante sia contestualmente parte che accusa e parte che
giudica. Si deve scansare che la commissione sia scelta dal Comandante ma
eventualmente estratta a sorte. Si deve togliere il limite del grado nella
scelta del difensore ed il parere della Commissione deve pur vincolare in
qualche modo chi è chiamato ad emettere un giudizio. L’aspetto più
importante è che nella valutazione dell’illecito disciplinare manca
l’elemento della DETERMINATEZZA e della TASSATIVITA’ del fatto
trasgredito. Tranne le ipotesi previste nell’allegato “C”, art. 65
del RDM, per il resto è difficile se non impossibile determinare di volta
in volta l’esatta violazione e la corrispondente sanzione.
Bisogna estrapolare, interpretare, adattare, considerare, combinare
“ad hoc” la violazione e la giusta punizione all’incolpato. Così, a
parità di violazione si possono delineare contestazioni che si
esauriscono con un Rimprovero, altre con una Consegna semplice o di Rigore
ed altre ancora in cui si ipotizza il reato e si demanda alla Sanzione
Disciplinare di Stato o penale. Tutto questo grazie all’intenzionalità
e discrezionalità di chi comanda! Il gioco delle attenuanti ed aggravanti non ha uno spazio delineato ma
si muove tra zero ed infinito! Si tenga presente che L’ERRATA
CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI, insieme al DIFETTO DI MOTIVAZIONE, è uno
dei motivi maggiori con cui i giudici ordinari annullano i provvedimenti
sostenuti gerarchicamente. Il “difetto di motivazione” altro non è
che un principio introdotto con la legge sulla trasparenza la famosa L.241/90.
I principi del giusto procedimento, quello del diritto alla difesa e della
partecipazione procedimentale non possono essere elusi per il solo fatto
di essere militari. A
tutto quanto sopra premesso si aggiunga l’inserimento nelle FF.AA delle
donne che ha in qualche modo ampliato e diversificato la possibilità di
violare norme disciplinari ed etico morali. Sul fatto che deve essere
ridefinito lo Status del militare in quanto tale, adeguandolo ad un nuovo
Regolamento Disciplina, è indubbio, sono le soluzioni sinora proposte che
appaiono eccessivamente di parte! Sembra che il tutto possa essere
ricondotto ad un inasprimento del rapporto gerarchico funzionale a scapito
di garanzie giuridiche amministrative conquistate faticosamente in questi
anni. Si ha l’impressione
che la chiave di volta per un esercito professionale sia l’isolamento
dalla società civile, con regole ed una morale autonoma, la creazione di
un mondo a parte che vive staccato dal resto. Con la Riforma dei Codici
Militari si reintroducono reati come il Reclamo Collettivo gia dichiarati
incostituzionali. In
questa esigenza di rivedere la disciplina, ci sono coloro che gridano ad
un ritorno al passato ante “Legge dei Principi”, L.382/78. Questi
nostalgici vedono come “peculiari
fonti dell’ordinamento militare” i vecchi Regolamenti Militari e
auspicano la possibilità di un loro ripristino. Continuano delineando lo
scopo principale degli ex regolamenti cioè quello di infondere principi e
valori. Si sente dire che quel tipo di Regolamento e punizione avevano “un
aspetto prettamente etico-militare”, vi è un chiaro intento di
togliere tutto l’aspetto giuridico amministrativo che in questi anni
faticosamente si è conquistato, grazie a decine di sentenze che hanno
annullato i provvedimenti sanzionati.
ADDIRITTURA
qualcuno supera i “nostalgici” e propone di rifarsi in epoca
contemporanea al sistema di disciplina americano. Lì, oltreoceano, la
limitazione della libertà con le “Extended Detention” (ED) può
arrivare fino ad un massimo di 60 gg! Mentre le “Ordinary Detention”
(OD) approdano solo a 28 gg di consegna! Capite bene che se questi sono i
modelli, tra un passato-passato ed un futuro-passato, abbiamo poco da
sperare in materia di diritti e di serenità lavorativa. Le “Disciplinary Provisions” (tipo RDM) sono una complessa, variegata e
dettagliata raccolta di regole di comportamento che inglobano tutto:
servizio, etica, vita privata, relazioni interpersonali, gioco
d’azzardo, a chi a contratto debiti, il tratto, l’uniforme, gli abiti
civili, la partecipazione a manifestazione politiche, comizi e cortei.
Tutto e di più, non scappa niente e le punizioni sono severe!
Questo sistema disciplinare agisce nei confronti del personale che sia
sottoposto a qualsiasi forma di giustizia sia penale militare sia civile.
Nientemeno, per i minori alle armi incorsi in fatti di determinata gravità
la competenza è delegata ai Comandanti. La discrezionalità è alta e
sottile la quale determina l’oscillazione tra il reato e l’illecito
disciplinare. Questo
dibattito mirante ad un inasprimento delle Sanzioni di Corpo è figlio di
un altra tavola rotonda che sottilmente e silenziosamente sta cercando di
far passare al Senato la Riforma
dei Codici Militari[13].
Si sente abilmente assentire che il rapporto tra le parti, “non
necessariamente avversarie”, deve rientrare all’interno del sistema
difesa. Si ode parlare dell’esigenza di sottrarre lavoro alla giustizia
ordinaria, di una giustizia peculiare, di adeguarsi in via internazionale,
del mutato clima mondiale, globale e così via.
Peccato
che contro tutte queste buone ragioni, non sono d’accordo i magistrati
perché intravedono una militarizzazione dei reati, i giornalisti perché
si vedono compresso il diritto all’informazione, gli avvocati si
preoccupano di una equa garanzia al diritto alla difesa, le associazioni
di vittime di incidenti militari che aspettano ancora giustizia. Per
quanto mi riguarda presumo che non sarà d’accordo neanche la società
civile, per il lievitare dei costi pubblici. Ma allora, chi la propugna,
la sostiene e la vuole questa Riforma dei Codici Militari? A parte alcuni
magistrati militari, alcune forze politiche, i promotori principali sono
le gerarchie.
Per
farsi una idea di quanto una decisione monocratica potrebbe apparire
anomala, basterebbe prendere tutte le sentenze dei TAR italiani,
dell’anno appena passato, relative alle punizioni, note caratteristiche,
trasferimenti d’autorità, avanzamenti, mobbing
per rendersi conto quanto sia viziata la decisione in via
gerarchica in merito ai ricorsi gerarchici. Più del 90%, per non dire la
totalità, dei ricorsi in via gerarchica puntualmente viene respinto
mentre al tribunale ordinario la decisione viene ribaltata per buona parte
delle contestazioni. Come mai colui che è chiamato a decidere in merito
al ricorso gerarchico prende una decisione e quest’ultima viene poi
smentita dal giudice ordinario? E’ una questione di competenze
giuridiche o una valutazione sull’opportunità? Oppure è colpa
semplicemente della magistratura, come oggi sempre più spesso va di moda
affermare, che è faziosa e non collaborativa?
Un
altro contributo a questo ragionamento è quello riferito ai procedimenti
sulle “stragi nascoste” della seconda guerra mondiale. Solo pochi
ricordano lo scandalo tra il 1994/95 in cui vennero trasmesse alle procure
militari della Repubblica, in relazione alla competenza territoriale di
ciascuna, 695 denunzie riguardanti in gran parte crimini di guerra, già
occultate nei locali dove hanno sede gli uffici centrali della
magistratura militare. Furono chiamati “gli
armadi della vergogna” per più di cinquanta anni erano state
sepolte in quegli scaffali ben 695 denuncie, per un totale di oltre 1800
vittime, con buona pace di chi attendeva giustizia. “…E’
stato, peraltro inevitabile che i procedimenti avviati, salvo poche
eccezioni, si siano esauriti con archiviazioni o sentenze di non luogo a
procedere per prescrizione…” tanto dice la magistratura in
occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2004.
Siamo sicuri che potenziare l’attività dei Tribunali Militari è
quello che abbisogna la nostra società ed i militari? Su questo
argomento, qualche magistrato militare stesso si domanda se si può ancora
parlare di “identità armata”, che immagini una roccaforte della
magistratura militare da difendere ad ogni costo dalle contaminazioni
giuridiche della società civile. Questa sorta di “monoteismo
militare” nel campo della legge, dei codici e dei tribunali, sembra
difficilmente sostenibile. In
alcune sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, già si
riconoscono fondate le doglianze circa il mancato rispetto dei requisiti
dell’indipendenza e dell’imparzialità dell’organo giudicante a
causa della presenza nel collegio (si trattava della Corte Nazionale di
Sicurezza della Turchia[14])
di un giudice militare. La violazione dell’imparzialità
che “nonostante la
sussistenza di determinate garanzie a tutela dell’indipendenza e
delineava ad appartenere all’ordinamento delle forze armate e ad essere
sottoposto al relativo potere disciplinare anche nel corso
dell’esercizio delle funzioni giudicanti”.
In
CONCLUSIONE il regolamento disciplina non è più adeguato allo status
militare ed alla società. In questi anni già la Corte Costituzionale si
è pronunciata riscrivendo, a colpi di sentenze, quanto ritenuto non al
passo con i tempi. Un esercito di professionisti, una carriera allungata,
una selezione esasperata, devono essere garantite non solo
all’amministrazione ma in ugual misura ai militari. Anche solo un
RIMPROVERO non può essere elargito con spensieratezza. Gli effetti che ne
derivano sono di grossa portata e determinano aspetti giuridico
amministrativi che non possono essere elusi. Il PRINCIPIO MINIMO DI RAGION
SUFFICIENTE è quello che ci convince intimamente che quanto è accaduto
è stato per una ragione e meritatamente sanzionato. Si deve accettare il
futuro mal tolto senza rancore o dubbi che siamo stati colpiti da una
INTENZIONALITA’ poco benevola.
Non
ho idea se la soluzione all’esigenza di un riammodernamento del sistema
sanzionatorio e dello status del militare si trovi ritornando al passato
oppure facendo riferimento all’america. Negli Usa esistono le Corti
Marziali presiedute da avvocati militari che hanno la qualifica di
ufficiali in servizio, qui la giustizia
si connota per l’esistenza di un ordinamento giudiziario composto
solo da militari. Sono convinto e fiducioso che la soluzione si possa
trovare tranquillamente in ambito europeo. In Francia, Germania, Austria e
Giappone i Tribunali militari sono stati aboliti, mentre in Olanda e
Finlandia vi è un ordinamento giudiziario misto, al giudice ordinario si
affianca, in taluni casi, quello militare. Lo stesso Regno Unito e la
Spagna hanno un ordinamento simile al nostro. A parte chi ha già preso
una decisione netta, eliminando i Tribunali Militari, per il resto in
nessun altro paese europeo ci si vuol rifare alla giurisdizione americana
o semplicemente ad un potenziamento di tali strutture. Anzi, in questi
anni si è assistito ad un lento assorbimento dei magistrati che si
occupano di questioni militari nell’ambito globale dei magistrati. Porto
a compimento queste mie considerazioni con la speranza che si possano
trovare le soluzioni con i nostri cugini di continente senza oltrepassare
l’oceano o fare un passo indietro nel tempo. 04/02/05 KRONOS
il Lupo Della Sila
[1]
Legge 8
agosto 1990, n. 231 – “Disposizioni
in materia di trattamento economico del personale militare”. [2] D.L.vo 195 del 12/05/1995 “Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale”. [3]
D.L.vo 196 del 12/05/1995
“Modifica alle norme di
reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo FF.AA”. [4]
Legge 18/02/97, n. 25 “Attribuzioni
del Ministro della Difesa, ristrutturazione dei Vertici delle FF.AA e
dell’Amministrazione della Difesa .- Legge
28/03/97, n. 85 ”Disposizioni
in materia di avanzamento, di reclutamento e di adeguamento del
trattamento economico degli ufficiali delle FF.AA e qualifiche
equiparate delle Forze di Polizia” (la cosiddetta Omogeneizzazione
iniziata con la 231/90). - D.L.vo 490 DEL 30/12/97 “Riordino
e reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli
ufficiali”. [5] Legge 8 agosto 1995, n. 335 “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare” [6] D.L.vo n. 24 del 31/01/2000 “Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale femminile nelle FF.AA. e nel Corpo della GF, a norma dell’art. 1, comma 2, della L.20/10/1999, n.380”. - D.L.vo 331del 14/11/00 “Norme per l’istituzione del servizio militare professionale” (Il cosiddetto Nuovo Modello di Difesa che tra le altre cose prevedeva una progressiva riduzione a 190 mila unità dell’organicodelle FF.AA., secondo un andamento della consistenza del personale in servizio ” - D.L.vo 215 del 8/05/01 “Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell’art.3, comma 1, della L. 14/11/2000, n.331”. - Legge D.L.vo 82 del 28/02/01 “Disposizioni integrative e correttive del decreto 196/95, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle FF.AA” oltre ad un assegno di riordino ha istituito lo scatto aggiuntivo al Primo Maresciallo ed istituito la qualifica di Luogotente nella misura di 1/22esimo. – D.L.vo n.236 del 31/07/03 “Norme correttive alla Legge sull’esercito professionale”. [7] D.L.vo 193 del 30/05/03 “Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di Polizia e FF.AA, a norma dell’artiolo 7 della legge 29/03/01, n.86”. [8]D.M.D.
8/8/96, n. 690 –“Regolamento
recante disposizioni di attuazione degli artt. 2, 4 della Legge del
7/8/90, n.241” [9]
Legge 31 dicembre 1996, n. 675 -
“Tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” [10]Ripartizione volumi organici da conseguire alla data 1/01/2021 “Tab. A” L.215/01: Volontari in Servizio Permanente 44496 esercito, 9400 marina, 7049 aeronautica mentre i Volontari Ferma Prefissata 31363 esercito, 6524 marina, 4971 aeronautica – Ripartizione volumi organici da conseguire alla data 1/01/2021 “Tab. A” L.215/01 [11] Ric. n. 3206/2003 Sent.
n. 955/04Sentenza “…(passo
della sentenza).. In giurisprudenza, la necessità della contestazione
degli addebiti per iscritto, anche per le infrazioni di minor entità
e punite con sanzioni di scarso momento, quale - appunto - il
rimprovero verbale, è pacifica. Viene peraltro ammessa da alcune
pronunce, in certi casi e per limitati settori (quale quello militare,
ove sussiste una disciplina in parte divergente da quella generale),
anche la forma orale, allorché la contestazione degli addebiti abbia
raggiunto il proprio scopo (Tar Lombardia, Milano, sez. II, n. 3821
del 26.9.2002 e, specificatamente riferito ai militari, Tar Campania
– Napoli n. 3383 del 24.12.99), cioè sia stata formulata in modo
tale da rendere chiaro all’ incolpato il contenuto dell’
infrazione contestata, le circostanze di fatto su cui la stessa si
fonda e l’ entità della sanzione cui può andare incontro (C.S.,
sez. IV, n. 4 del 9.1.86), con la fissazione del termine per
osservazioni e discolpe (C.S., sez. IV del 6.4.79 n. 255 e id.
sez. III, n. 1208 del 2003). Nel caso di specie,
l’ Amministrazione giustifica la contestazione meramente orale
affermando che ciò è consentito dal Regolamento di Disciplina
Militare e, in ogni caso, a comprova che il ricorrente è stato posto
nelle condizioni di conoscere ogni elemento dell’ incolpazione e di
approntare così un’ efficace difesa (sul punto, si veda: Tar Friuli
Venezia Giulia, n. 597 del 18.12.90), si precisa chef della
contestazione stessa è stato redatto apposito processo verbale.
Orbene: l' art. 59 del D.P.R. 18.7.86 n. 545 dispone che “il
procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo e
svolgersi oralmente
attraverso le seguenti fasi: a)
contestazione degli addebiti; b) acquisizione delle giustificazioni ed
eventuali prove testimoniali; c) esame e valutazione degli elementi
contestati e di quelli addotti a giustificazione; d) decisione; e)
comunicazione all'interessato”. Secondo l’
Amministrazione l’ intero procedimento (cioè ogni sua fase)
è caratterizzato dall’ oralità, con l’ eccezione - espressamente
prevista - del provvedimento finale di irrogazione (per quanto
qui rileva) del “rimprovero” che deve avere forma scritta
(art. 63). In realtà (anche tenuto conto del periodo cui il
regolamento risale) ritiene il Collegio che si debba più
correttamente intendere la regola dell’ oralità come riferita
alla fase di trattazione del procedimento disciplinare, dovendosi
invece comunicare per iscritto (proprio per conseguire le finalità
di certezza e correttezza dell’ informazione indicate dal Consiglio
di Stato nelle sentenze citate) sia la contestazione egli addebiti
(anche alla stregua del sopravvenuto art. 7 della L. 7.8.90 n. 241,
che la stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 126 del 14.4.95
ha ritenuto applicabile ai procedimenti disciplinari dei militari) che
il provvedimento conclusivo del procedimento. Di questo
pare consapevole anche la stessa Amministrazione quando fa presente di
aver, comunque, redatto processo verbale dell’ avvenuta
contestazione degli addebiti, effettuata in data 8.9.2003. In
realtà, così non è: infatti, dalla documentazione in atti, non
risulta alcun processo verbale (con ciò intendendosi il
documento scritto, avente funzione di conoscenza e garanzia,
contenente la verbalizzazione o la trascrizione di quanto esposto
dalle parti, effettuata contestualmente al verificarsi dei fatti)
della contestazione degli addebiti, ma solo la dichiarazione del
Direttore, Col. G.A. r.n……, contenuta nel provvedimento
disciplinare (datato 9.9.2003), che si è “proceduto, ai sensi
dell’ art. 59 del R.D.M. alla contestazione degli addebiti in data
8.9.2003”. Quindi, nulla di preciso è dato sapere in merito al
contenuto della contestazione stessa e agli altri acclaramenti che è
necessario fornire agli interessati in tale sede. Ne consegue
che, in ogni caso, anche ove si ammetta la possibilità di
contestazione degli addebiti in forma meramente orale, in
assenza della relativa verbalizzazione, viene a mancare la prova
che in questa prima fase del procedimento siano stati compiuti tutti
gli adempimenti di ordine sostanziale (puntuale contestazione dell’
infrazione, circostanze di fatto su cui la stessa si fonda, entità
della sanzione cui può andare incontro, fissazione del termine per
osservazioni e discolpe) che la giurisprudenza richiede. [12]
La parola “comprendere”, ovviamente, non si intende solo i fatti e
le attenuanti da tenere conto rispetto alla mancanza, ma,
all’opportunità di adottare un provvedimento utile all’azione
stessa di comando (affermare propria autorità, esempio per gli
altri, dissuadère ecc.) indipendentemente
dalla giustezza e dalla proporzionalità della punizione. [13] DD.l 5433 – Proposto parlamentare degli onorevoli SOLO, COZZOLINO, CURTO, PAOLO DANIELI, DELOGU, DE MASI, GRILLOTTI, MAGNALBO` , MASSUCCO, MEDURI, MENARDI, MORSELLI, MUGNAI, MULAS, PACE, PALOMBO, PELLICINI, PONTONE, RAGNO, SEMERARO, SPECCHIA, TOFANI, ULIVI, VALDITARA, ZAPPACOSTA; PESSINA il 18 novembre 2004 (v. stampati Senato n. 1432-1533-2493-2645-2663-3009). [14] Sentenza 9.6.1998, Incal c. Turchia 28.10.1998, Ciraclar c. Turchia 7.11.2002
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