DIRITTI & ROVESCI

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REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 117/2008

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Ric. n. 1663/2000

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE              PER LA SARDEGNA

 

 

SEZIONE PRIMA

ha pronunciato la seguente

 

     SENTENZA

 

sul ricorso n°1663/00 proposto dal sig. (…omissis…), rappresentato e difeso dall’avv. (….omississ…)  ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. (….omississ…)  , in (….omississ…)  i, via (….omississ…)  ;  

     contro

il Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica ed il Comando Militare (….omississ…)  , in persona del comandante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Cagliari, via Dante n° 23, sono legalmente domiciliati;

     per l’annullamento

del provvedimento con cui il Comandante del Comando Militare (….omississ…)  ha respinto il ricorso gerarchico proposto dal sig. (..xxxxxx..)  avverso l’atto con cui il Comandante della Capitaneria di Porto di Cagliari gli ha inflitto due sanzioni disciplinari di corpo.

     Visto il ricorso con i relativi allegati.

     Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata.

     Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.

     Visti gli atti tutti della causa.

     Nominato relatore per la pubblica udienza del 16/1/2008 il consigliere Alessandro Maggio e uditi, altresì, l’avv. (..omississ..)  , in sostituzione dell’avv. S. S. (….omississ…)  , per il ricorrente nonché l’avvocato dello Stato A. Bonomo per l’amministrazione resistente.

     Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

 

     FATTO

 

Con due differenti provvedimenti, rispettivamente in data 22/9/1999 e 10/12/1999, il Comandante in II della Capitaneria di Porto di (..omississ..)   ha inflitto al sig. (..xxxxxx..)  due distinte sanzioni disciplinari ciascuna di sette giorni di consegna di rigore tramutati in semplici per esigenze di servizio.

Dietro istanza di riesame del (..xxxxxx..)  , con cui veniva, tra l’altro, dedotta l’incompetenza dell’autorità procedente, il Comandante della Capitaneria di Porto di (..omississ..), riesaminata la vicenda, ha adottato il provvedimento in data 18/2/2000, con cui ha confermato le suddette sanzioni disciplinari. 

Avverso il detto provvedimento l’interessato ha proposto ricorso gerarchico, che, però, è stato respinto dal Comandante del Comando Militare Marittimo (..omississ..)  .

Ritenendo la determinazione di rigetto illegittima il (..XXXX..)  l’ha impugnata con l’odierno ricorso con il quale ne chiede l’annullamento per svariati motivi. In particolare lamenta (quarto motivo) che ai sensi dell’art. 60 comma 5, del D.P.R. 18/7/1986 n°545, l’amministrazione avrebbe dovuto sanzionarlo con un'unica punizione.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata depositando memoria con cui si è opposta all’accoglimento del ricorso.

Alla pubblica udienza del 16/1/2008 la causa, su richiesta delle parti, è stata posta in decisione.

   

  DIRITTO

 

     E’ fondato il quarto motivo di gravame.

     Il D.P.R. 18/7/1986 n°545 (recante regolamento di disciplina militare ai sensi dell’art. 5, 1° comma, della L. 11/7/1978) all’art. 60, comma 5, dispone: “Quando debba essere adottato un provvedimento disciplinare riguardante più trasgressioni commesse da un militare, anche in tempi diversi, viene inflitta un'unica punizione in relazione alla più grave delle trasgressioni e al comportamento contrario alla disciplina rivelato complessivamente dalla condotta del militare stesso”.

Nel caso di specie, il Comandante della Capitaneria di Porto di (..omississ..)  ha violato la detta disposizione. Infatti, con il provvedimento in data 18/2/2000, ha sanzionato il ricorrente con due distinte punizioni per  più trasgressioni avvenute in tempi diversi

Nel respingere l’analoga censura proposta in via gerarchica l’autorità sovraordinata ha affermato che la norma non sarebbe applicabile alla fattispecie essendo state le violazioni valutate e sanzionate in tempi diversi. Ma ciò non risponde a verità, in quanto il Comandante della Capitaneria di Porto di (..omississ..)   ha provveduto sui fatti addebitati al ricorrente, con l’unico atto del 18/2/2000.

Il ricorso va quindi accolto mentre restano assorbite le ulteriori censure prospettate.

Dall’accoglimento consegue l’annullamento tanto della decisione di rigetto del ricorso gerarchico, quanto del provvedimento di primo grado con cui al ricorrente sono state irrogate le sanzioni disciplinari.

 Infatti, la decisione del ricorso gerarchico, proprio o improprio, specialmente quando è confermativa del provvedimento di amministrazione attiva, sostituisce e assorbe il provvedimento stesso, cosicché il successivo gravame giurisdizionale, proposto contro il rigetto del ricorso gerarchico, si estende automaticamente all'originario provvedimento già impugnato in via amministrativa senza che occorra  che il ricorrente indichi come oggetto dell'impugnazione l'originario provvedimento piuttosto che il provvedimento di rigetto o entrambi (cfr, C.Si. 23/7/2001 n°370).

Sussistono validi motivi per disporre l’integrale compensazione di  spese ed onorari di giudizio.

 

     P.Q.M.

 

     IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA – SEZIONE I

 

Accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla la decisione di rigetto del ricorso gerarchico ed il provvedimento sanzionatorio in data 18/2/2000.

     Spese compensate.

     Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

     Così deciso in Cagliari, in Camera di Consiglio, il 16/1/2008 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei Signori:

Paolo Numerico   Presidente

Silvio Ignazio Silvestri   Consigliere

Alessandro Maggio   Consigliere – estensore 
 
 

Depositata in segreteria oggi: 06/02/2008