DIRITTI & ROVESCI

Sito d'Informazione del Comparto Difesa e Sicurezza

Dirittie & Rovesci - Nei Diritti ci sono anche i  Rovesci

CHI SCRIVE | DIARIO del GIORNO | AVVOCATO RISPONDE | LA POSTA | AGENZIA STAMPA | FORUM | CHATT

 

SENTENZE MILITARI

di primo interesse

 
 

Scrivi a all'AVVOCATO

Tuo Nome *

Tua Email *

Messaggio:

*obbligatorio

 

 

 
PENSIONI
29.11.2011 . PRIMA SENTENZA TAR LAZIO  POSITIVA. RICORSO SULLE PENSIONI Sembra aprirsi una speranza, per la prima volta  su un Ricorso presentato da alcuni Carabinieri il Tar Lazio si pronuncia ed intima l'Amministrazione ad attivarsi per costituire forme di previdenza complementare. "...
sollecitare la conclusione del procedimento amministrativo concernente la costituzione di forme pensionistiche complementari così come previsto dalle vigenti normative in materia pensionistica, va evidenziato come detta previdenza integrativa debba realizzarsi attraverso una complessa procedura destinata a concludersi con provvedimento autoritativo, con la conseguenza che i soggetti interessati a tale pensione possono vantare soltanto un interesse legittimo, consistente nella pretesa affinchè l’Amministrazione eserciti il proprio potere in proposito..."
 
 
21
.9.2011 SENTENZE TAR "..determinazione tardiva alla decorrenza giuridica per la nomina a sottotenente e poi, conseguentemente, con la nomina a tenente ora impugnata..".
Condannati i ricorrenti alla remissione delle spese di giudizio
 
TRASFERIMENTO  23.05.2011 SENTENZE TRASFERIMENTO MILITARE L.104. Accolto ricorso di un collega per Trasferimento negato ai sensi della Legge 104. Condannata l'Amministrazione a mille euro di spese, con l'obbligo di chiudere e motivare il provvedimento
 
MOBBING MILITARE  SENTENZA N.247 GENNAIO 2011. La Corte d’Appello di Torino segna il confine tra "comportamenti mobbizzanti" e semplice maleducazione, in una fattispecie concernente condotte subite da una dipendente del Ministero della Difesa da parte di un superiore gerarchico (colonnello) e condanna il Ministero al risarcimento del danno. La Corte d’Appello di Torino qualifica come mobbizzanti comportamenti – ben noti nell’ambiente di lavoro della vittima – costantemente posti in essere dal suo superiore gerarchico e consistiti in ingiurie, minacce, molestie e violenze verbali. È stato ritenuto irrilevante, e si tratta di profilo interessante, il fatto che l’autore di tali condotte fosse solito comportarsi in maniera arrogante e maleducata con tutti e abitualmente; non solo ciò non costituisce una giustificazione, ma anzi permette di rilevare la responsabilità dell’amministrazione datrice e di chi, a sua volta superiore gerarchico del superiore, non sia intervenuto per interrompere comportamenti di non indifferente rilevanza penale. Dalla prova di queste premesse è dipeso il riconoscimento del danno biologico – per le riscontrate patologie psichiche – e del danno morale, occorsi alla vittima per aver subito per anni le ingiuste vessazioni. Su un piano diverso si colloca invece la questione del demansionamento lamentato, ma non riconosciuto dal Giudice, in quanto non risultato provato. La Corte rileva innanzitutto  che il mobbing può sussistere senza demansionamento (e viceversa). Ciò posto, può sostenersi che svolgere per un certo periodo di tempo mansioni corrispondenti ad un grado superiore rispetto al livello posseduto possa, in alcuni casi, legittimare la richiesta di inquadramento nella categoria superiore. Ma non può, come nel caso in esame, lamentarsi un “demansionamento” nell’ipotesi di cessazione di tali mansioni superiori e della assegnazione di mansioni (ritenute) inferiori tuttavia confacenti alla qualifica effettivamente posseduta.      
 
VITTIME DEL DOVERE  
27.02.201
SENTENZA TAR "RICONOSCIMENTO VITTIMA DEL DOVERE PER MARESCIALLO DEI CARABINIERI  IN ATTIVITA' FUORI SERVIZIO.
 
INDENNITA' AEROSOCCORSO   15.09.2010 SENTENZA INDENNITA' DI AEROSOCCORSO  prevista dall'art. 9, secondo comma, della L. n. 78/83 e per la condanna dell'Amministrazione al pagamento dell'indennità suddetta, limitatamente ai giorni d'effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni
 
Reclamo Collettivo   12.7.2010 UTILE RICORDARE UNA SENTENZA STORICA DELLA CORTE COSTITUZIONALE DEL LONTANO 1985, in merito all'incostituzionalità dell'Art.180 CPMP che sosteneva l'astensione della mensa fosse da annoverare "Reclamo Collettivo" e come tale punito. DA TENERE SEMPRE IN MENTE
 
INDENNITA' DI TRASFERIMENTO

  07.6.2010 Due recentissime SENTENZE del TAR


- INDENNITA' DI TRASFERIMENTO D'AUTORITA', riconoscimento dell'Indennità di       Trasferimento a seguito di vincita di bando di concorso;


- ASSEGNO DI FUNZIONE, Calcolo nell'Indennità di Buonuscita

 
AVANZAMENTO
 25.05.2010  
Due recentissime SENTENZE del Consiglio di Stato, una sull'AVANZAMENTO AL GRADO SUPERIORE, l'altra sull'INDENNITA' di TRASFERIMENTO
 
LAVORO STRAORDINARIO e RECUPERO COMPENSATIVO  26.04.2010 SENTENZE LAVORO STRAORDINARIO e RECUPERO COMPENSATIVO TAR Lombardia-Milano, sez. I, sentenza 03.03.2010 n° 499 "..devono respingersi le domande volte all'annullamento dell'atto impugnato ed alla condanna al pagamento delle ore straordinarie; deve invece essere accolta la domanda proposta in via subordinata (v. ricorso introduttivo a p. 19) volta all'accertamento del diritto ai riposi compensativi maturati e non goduti..."
 

SISTEMA PENSIONISTICO

  03/06/09 CAUSA DI SERVIZIO. Sentenza Corte Costituzionale "..tra il personale delle forze di polizia e quello delle forze armate esistono regimi retributivi e normativi differenziati, che impediscono di operare una comparazione alla stregua del principio di eguaglianza.."

 

SANZIONE DISCIPLINARE

 27.04.09 SANZIONE DISCIPLINARE, DIRITTO ALLA DIFESA. IL TAR Friuli Venezia Giulia accoglie il ricorso di un Delegato Cobar che durante la campagna elettorale viene sanzionato per uno scritto di propaganda elettorale per la Candidatura al COIR.
 
 

MOBBING

 21.04.09 SENTENZA Cassazione in una recentissima pronuncia precisa che i continui rimproveri da parte dei superiori effettuati adottando "toni pesanti" e in presenza dei colleghi di lavoro possono far scattare una condanna per MOBBING . (Corte di cass. - Sez. Lavoro - Sentenza 20 marzo 2009 n. 6907)

 

 

STRAORDINARI E ORARIO DI LAVORO

  21.04.09 STRAORDINARIO in Missione all'estero SENTENZA Consiglio di Stato "..in realtà, l’indennità di missione di cui si discute, diversamente da quanto prospettato dalle amministrazioni appellanti, non costituisce affatto un trattamento economico omnicomprensivo e speciale, rispetto all’ordinario trattamento di missione..."

27/03/09 SENTENZA TAR PUGLIA ORARIO di LAVORO e STRAORDINARI "..per l'accertamento del diritto del ricorrente a percepire la retribuzione per le ore di lavoro straordinario prestate negli anni 2005-2006, e per la condanna dell’intimato Ministero al pagamento della somma di € 14.304,54, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria.."

 

TRASFERIMENTO

27/03/09 TRASFERIMENTO PRESIDENTE COIR, Edmondo Amato, ACCOLTA LA SOSPENSIVA al suo Trasferimento dal TAR Sicilia
 

Congedo e Commissione Disciplinare

 Illegittima la legge che consente di erogare al militare una sanzione più severa di quella inflittagli dalla Commissione disciplinare (Corte Costituzionale, Sentenza 5.3.2009 n. 62)


Avendo l’adito Tribunale amministrativo rigettato il ricorso – precisa il Collegio –, la relativa sentenza era stata gravata di appello, affidato a cinque motivi, quattro dei quali erano stati dichiarati infondati con separata sentenza parziale. Con riferimento al restante motivo, avente ad oggetto la compatibilità costituzionale del citato art. 75 della legge n. 599 del 1954, il Consiglio di Stato, ritenendolo non manifestamente infondato e rilevante ai fini della definizione  del giudizio – ciò, in particolare, in quanto solo la rimozione della norma in discorso avrebbe consentito l’accoglimento del gravame – ha sollevato questione di legittimità costituzionale. Riguardo alla non manifesta infondatezza, il rimettente osserva che la norma impugnata, originariamente applicabile ai sottufficiali di Esercito, Marina e Aeronautica ed estesa, dall’art. 30 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (Attuazione dell’art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate), ai volontari di truppa in servizio permanente, quale è l’appellante nel giudizio a quo, prevede che l’organo competente per l’adozione della sanzione disciplinare possa discostarsi, in casi di particolare gravità, dal parere reso dalla Commissione di disciplina anche in senso  sfavorevole all’incolpato.

LaPrevidenza.it, 17/03/2009

Documenti: CCOST_62_2009.html
 

Indennità Speciale Annua (I.S.A.)

 16.03.09 I.S.A. SENTENZA CORTE DEI CONTI. L'articolo di GIUSEPPE CHIRICO: "Una Giurisprudenza Prevalente e Consolidata, ha cambiato il profilo per il calcolo dell’Indennità Speciale Annua (I.S.A.), che va effettuato su criteri diversi di come li eseguiva l’Ente che amministrava la Pensione Privilegiata. In merito, un’ulteriore conferma di questo nuovo criterio è arrivata dalla Sentenza nr. 1 del 13 Gennaio 2009 della Corte dei Conti del VENETO...."
 

TRASFERIMENTO

 Avvocato GIORGIO CARTA "...l'Arma aveva trasferito il sottufficiale come conseguenza della candidatura della moglie, ma non aveva ritenuto fare altrettanto nei confronti di altri militari che invece si erano candidati personalmente, in spregio all’art. 81 della legge n. 121/1981.."
 

LEGGE 104/92  "Principio di eslcusività"

 03.03.09 TRASFERIMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 104/92 "PRINCIPIO DI ESCLUSIVITA'". Accolto il ricorso di un Assistente di Polizia Penitenziaria avverso il diniego presentato dalla Direzione Generale del Personale per mancanza del requisito  soggettivo dell'esclusività nell'assistenza.
 

PAGAMENTO FERIE NON GODUTE

SENTENZA CONSIGLIO DI STATO - Pagamento ferie non godute: L’art. 14, d.P.R. n. 395/1995, incorporante l'accordo sindacale 20 luglio 1995 (riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile: Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) ed il provvedimento di concertazione 20 luglio 1995, riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della Guardia di finanza), che ha introdotto la monetizzazione delle ferie maturate e non godute, nel ribadire, al comma 7, l’irrinunciabilità riguardo al suddetto congedo, al successivo comma 14 ha previsto che si possa ammettere il pagamento del congedo ordinario non fruito nella sola ipotesi che, all’atto della cessazione dal servizio, detto congedo non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio
 

 

REPUBBLICA  ITALIANA

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

REGIONALE PER LA CAMPANIA

SALERNO

 

PRIMA SEZIONE

 

Registro Ordinanze:/

                                                Registro Generale:                        449/2008

 nelle persone dei Signori:

SABATO GUADAGNO Presidente

FERDINANDO MINICHINI Cons.

GIANMARIO PALLIGGIANO Ref. , relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio  del 17 Aprile 2008

Visto il ricorso 449/2008  proposto da:

Sxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 rappresentato e difeso da:

ARMENANTE AVV. * . * FRANCESCO

con domicilio eletto in SALERNO

LARGO PLEBISCITO, N. 6 C/O SCARPA

presso ARMENANTE AVV. * . *   FRANCESCO  

 contro

 MINISTERO DELLA DIFESA 

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA STATO

con domicilio eletto in SALERNO

CORSO VITTORIO EMANUELE N.58

presso la sua sede

 COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI  

 per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,del provvedimento n.197/1-1/08, recante decadenza da membro Co.Ba.R.;

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

 

MINISTERO DELLA DIFESA

 

Udito il relatore Ref. GIANMARIO PALLIGGIANO  e uditi altresì per le parti gli avv.ti presenti come da verbale.

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642 e la legge n.205/2000.

Avuto riguardo alla circostanza che il provvedimento di revoca è stato adottato quando il periodo di aspettativa per motivi di salute era comunque cessato.

Ritenuto che sussistono le ragioni di cui al citato art.21 della legge 6.12.1971, n.1034.

P.Q.M.

 ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

SALERNO, li 17 Aprile 2008

IL PRESIDENTE 

L’ESTENSORE

 IL SEGRETARIO

 

GIUDIZIO PENSIONISTICO

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
 

nella persona del Consigliere Pina M. A. LA CAVA, ha pronunciato, nella pubblica udienza del 4 maggio 2007,

S E N T E N Z A

Numero 951/2008

nel giudizio pensionistico iscritto al n. xxxx del registro di Segreteria, promosso congiuntamente diversi ricorrenti tutti generalizzati in atti e rappresentati e difesi dall'avv. Pierangelo Ladogana del Foro di Bari, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Vincenzo Dragone del Foro di Roma;

avverso

il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e per il riconoscimento del diritto al pensionamento anticipato con il trattamento spettante;

non rappresentati, alla odierna pubblica udienza, i ricorrenti, né le Amministrazioni convenute;

esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;

considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue;
 

F A T T O


Con il proposto gravame i ricorrenti, appartenenti all'Arma Aeronautica, Marina e Carabinieri, hanno rappresentato di avere inoltrato alle Amministrazioni in epigrafe, con lettere raccomandate a.r. (del 17 maggio 2003, 23 giugno 2003 e 29 luglio 2003), apposito quesito concernente l'esistenza o meno, in capo agli stessi, del diritto acquisito al 31 dicembre 1997 a poter transitare in quiescenza e “…a poter percepire la pensione sulla base dei conteggi degli anni di anzianità contributiva maturata a tutt'oggi”. Più precisamente, gli interessati, con la richiesta in argomento, invitavano testualmente il Ministero interpellato “….a considerare detta istanza come mero quesito proposto dagli istanti ed in tal senso, si chiede a codesta Amministrazione di intervenire con una risposta che tenga in debito conto i requisiti minimi previsti dal D. Lgs. n. 503/92 (anni 19 mesi 6 e giorni 1) e maturati dagli istanti al 31.12.1997 con relativo riconoscimento dei diritti acquisiti sempre alla data del 31/12/1997 per il transito in quiescenza secondo l'ancora vigente sistema previdenziale e antecedente al cosiddetto “blocco delle pensioni” introdotto dalla legge 335/95 (legge Dini) e dal D. Lgs. 165/97”. Ribadivano, infine, che “l'istanza NON COSTITUISCE affatto domanda di collocamento anticipato in pensione”.
I ricorrenti rappresentano, altresì, che la predetta istanza non ha avuto riscontro e, ritenendo maturato il “silenzio rigetto”, denunciano in questa sede giurisdizionale l'errata interpretazione ed applicazione dell'art. 8, comma 3, del D. Lgs. n. 503 del 1992; dell'art. 13, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724; dell'art. 8 del D. Lgs. n. 165 del 1997; del D.M. 30 marzo 1998; del D.L. n. 375 del 1997 e della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché delle circolari del Ministero della Difesa, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e dell'I.N.P.D.A.P., intervenute in materia.
Nel gravame, previa richiesta di acquisizione della necessaria documentazione amministrativa da cui si evinca l'anzianità contributiva degli interessati e di dichiarazione di illegittimità e annullamento delle citate circolari della Guardia di Finanza, si formulano, in sostanza, le seguenti domande:

-accertare e dichiarare l'acquisizione alla data del 31.12.1997 delle condizioni e dei requisiti dai quali sarebbe sorto per essi il diritto al pensionamento anticipato
;

-dichiarare il diritto “ad essere collocati in congedo a domanda, con trattamento di quiescenza da corrispondersi secondo l'anzianità contributiva maturata dai medesimi a tutt'oggi”.

Il Ministero della Difesa, con memoria difensiva prodotta per l'odierna trattazione, ha contro dedotto alle pretese attoree, chiedendone il rigetto per infondatezza e argomentando sulla corretta applicazione della normativa di riferimento. L'Amministrazione, nel rilevare la circostanza che i ricorrenti non sono cessati dal servizio, ha anche eccepito che, contrariamente a quanto indicato nel ricorso (pag. 6), i suddetti non hanno presentato alcuna specifica istanza di collocamento in congedo.


D I R I T T O
 

Con il presente ricorso, gli interessati chiedono l'accertamento e la declaratoria dell'acquisizione, alla data del 31 dicembre 1997, “delle condizioni e dei requisiti dai quali è sorto il diritto a pensionamento anticipato”, nonché del “diritto ad essere collocati in congedo, a domanda, con trattamento di quiescenza da corrispondersi secondo l'anzianità contributiva maturata dai medesimi a tutt'oggi”.

La domanda è palesemente inammissibile.


Devesi, preliminarmente, rilevare sul punto che l'art. 13 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, fra le attribuzioni della Corte dei Conti, annovera, in generale, il giudizio sui ricorsi in materia di pensioni in tutto o in parte a carico dello Stato e degli altri Enti designati dalla legge e sulle istanze tendenti a conseguire la sentenza che tiene luogo del decreto di collocamento a riposo. L'art. 62, comma 2, dello stesso R.D. attribuisce alla Corte anche la cognizione “delle istanze dirette ad ottenere la sentenza che tenga luogo del decreto di collocamento a riposo o in riforma e dichiari essersi verificate le condizioni dalle quali, secondo le leggi vigenti, sorge il diritto a pensione, assegno o indennità”. Lo stesso principio è affermato dall'art. 154 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, laddove prevede, al comma 1, nei casi di cessazione dal servizio per causa diversa dal raggiungimento del limite di età, la liquidazione del trattamento di quiescenza in base ad una sentenza della Corte dei Conti che dichiari essersi verificate le condizioni previste per il diritto a detto trattamento.

Le citate disposizioni postulano, in ogni caso, che, a fronte di una esplicita richiesta di collocamento a riposo, l'Amministrazione sia rimasta inerte e non abbia adottato il relativo provvedimento. In tale ipotesi, soccorre la Corte dei Conti con una propria sentenza.

Nel caso in esame, invece, i ricorrenti non hanno mai prodotto alcuna esplicita domanda di collocamento a riposo e la evidenziata circostanza è inequivocabilmente confermata dalla puntualizzazione esplicita contenuta nelle istanze prodotte in sede amministrativa, nelle quali, viene espressamente sottolineato che ciascuna di esse “NON COSTITUISCE affatto domanda di collocamento anticipato in pensione”.

Emerge, pertanto, con chiarezza che nessun provvedimento di collocamento a riposo è stato richiesto e conseguentemente adottato o rifiutato dall'Amministrazione, sicché, nel caso in esame, ricorre la inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 71, lett. b) del citato R.D. n. 1038 del 1933, versandosi in fattispecie di proposizione di domanda in ordine alla quale non si è provveduto in sede amministrativa.

Va anche soggiunto che le “istanze-quesito” dirette all'amministrazione, proprio perché non costituiscono domande di collocamento in pensione, sono inidonee a determinare l'interesse ad agire richiesto per proporre ricorso giurisdizionale (art. 100 c.p.c.).

D'altra parte, dette istanze, ove venissero considerate come domande, essendo state proposte nel 2003, sarebbero, comunque, inidonee, in ragione del principio del “tempus regit actum”, a far conseguire il riconoscimento, ora per allora, della sussistenza dei requisiti sanciti da una normativa non più in vigore. In sostanza la pretesa degli attuali ricorrenti si baserebbe su una inammissibile facoltà del dipendente pubblico di cristallizzare il proprio diritto a pensione sulla base di una specifica normativa, sottraendosi alle successive disposizioni che hanno disciplinato la materia pensionistica.

Giova aggiungere che l'inammissibilità del gravame assorbe ogni contestazione sulla asserita illegittimità delle circolari ministeriali che avrebbero indotto taluni dipendenti a non produrre domanda di pensione, in ragione del paventato pericolo di essere collocati in congedo senza diritto a trattamento di quiescenza; parimenti rimane assorbita ogni altra eccezione o deduzione delle parti in causa.

Quanto sopra esposto è conforme alla condivisa giurisprudenza di questa Corte intervenuta, in casi del tutto analoghi, nel senso dell'inammissibilità del ricorso o dell'infondatezza dello stesso nel merito (cfr. Sez. Giur. Molise n. 50/004; Sez. Giur. Lombardia n. 330/2004 e n. 571/2006; Sez. Giur. Valle d'Aosta n. 9/2004; Sez. Giur. Trento n. 68/2005; Sez. Giur. Veneto n. 646/2006; Sez. Giur. Abruzzo n. 608/2005, n. 63/2006 e n. 383/2005; Sez. Giur. Marche n. 413/2006; Sez. Giur. Toscana n. 570/2006; Sez. Giur. Sicilia n. 88/2006 e n. 1207/2006; Sez. Giur. di Appello per la Regione Siciliana n. 244/2005 e n. 25/2006), alle cui ulteriori argomentazioni questo Giudice rinvia per economicità di giudizio.

Per le considerazioni svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Sussistono, tuttavia, giustificati motivi per la compensazione delle spese di giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
DICHIARA

l'inammissibilità del ricorso. Compensa le spese di giudizio.

Così deciso, in Roma, il 4 maggio 2007. IL GIUDICE

(F.to Pina M. A. LA CAVA)



Depositata in Segreteria il 04/06/2008

 

URANIO IMPOVERITO

22.06.08 VITTIME , Sentenza della Cassazione, non è possibile accertare, se non in maniera congetturale l'effettiva esposizione all'uranio
 

NOTE CARATTERISTICHE

 - Sentenza della Suprema Corte

SANZIONI DISCIPLINARI

 - Una  Sentenza del Tar annulla una doppia Consegna di Rigore.
 

 

 

 

PER LA VERSIONE STAMPATA DELL'ARTICOLO

L'AREA PER IL MOMENTO RISULTA PRIVATA IN QUANTO E' IN VIA DI COSTRUZIONE

Per ACCEDERE iscriviti GRATUITAMENTE alla NEWS LETTERS Indicando le tue generalità

 
Area Privata!
Digita la Password per entrare!