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TRIBUNALI MILITARI  

Questa pagina è dedicata alla delicata questione dei TRIBUNLI MILITARI. Il dibattito parte da lontano con il tentativo di adeguarci ai paesi moderni e si arena con proposte che riportano al passato.

 

 

 


  







09.05.2010 DISEGNO DI LEGGE CIRIELLI, AMPLIAMENTO DEI REATI MILITARI E PROGETTI "ISOLAZIONISTI": GLI ALTRI COCER CONDIVIDONO O NO I TIMORI DEI COLLEGHI DELL’AERONAUTICA? -
di Francesco Zavattolo

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FERDINANDO CHINE 15.04.2010 TRIBUNALI MILITARI, "Caccia alla streghe". Dopo un acceso dibattito avvenuto a cavallo tra il 2004 e 2006, per l’allargamento o la chiusura dei TRIBUNALI MILIATARI, con la “Finanziaria Prodi” del 2008 si era finalmente giunti ad una iniziale conclusione dignitosa...  
 
 COCER AM  
     
Interrogazioni Parlamentari  22.03.2010

Seduta n. 301 di giovedì 18/3/2010

Interrogazioni a risposta scritta:

MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
il testo coordinato del decreto legislativo 4 novembre 2009, n. 152, convertito in legge 29 dicembre 2009, n. 197 e pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2009, n. 303. All'articolo 4, comma 1-octies recita quanto segue: «All'articolo 260, primo comma, del codici penale militare di pace, di cui al regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, le parole: "e 112" sono sostituite dalle seguenti: "112, 115, 116, secondo comma, 117, terzo comma, e 167, terzo comma"»;
l'articolo 260 del codice penale militare di pace prevede quali categorie di reati sono puniti a richiesta del Ministro della difesa e che il suddetto comma ne amplia la portata ad ulteriori tre che prevedono rispettivamente il movimento arbitrario di forze militari (articolo 115 del codice penale militare di pace), l'intempestiva od omessa apertura di piego chiuso (articolo 116 del codice penale militare di pace), l'omessa esecuzione di un incarico (articolo 117 del codice penale militare di pace), la distruzione o sabotaggio di opere militari (articolo 167 del codice penale militare di pace);
appreso che un articolo sul sito internet di SKY TG24 riporta che «il Ministro della difesa Ignazio La Russa ha scritto una lettera ai feriti e ai familiari delle vittime della strage di Nassirya. Due pagine che arrivano dopo la legge che di fatto blocca i processi in corso ai comandanti della base italiana in Iraq, attaccata dai terroristi il 12 novembre 2003. Nella lettera, il ministro sostiene di essere estraneo alla legge salva-generali che - dice - è stata voluta dal Parlamento. Dichiara di non aver ancora deciso se bloccare o no i processi: "Non ho fin qui maturato un Orientamento univoco". Chiede ai feriti e ai famigliari delle vittime di scrivere il loro parere a proposito. E si dice pronto ad accettare eventuali richieste di risarcimento, per chiudere la partita: "Mi piacerebbe che fossero avanzate richieste serene e precise", per individuare "il giusto livello di riparazione"»;
appare del tutto fuori luogo l'atteggiamento ad avviso degli interroganti pilatesco del Ministro La Russa, che prima scarica altrove le proprie responsabilità, poi, non soddisfatto, pretende che i familiari delle vittime stabiliscano un prezzo equo per le vite perse dai propri cari, per quelle che egli definisce «richieste serene e precise» al fine di individuare «il giusto livello di riparazione»;
desta non meno preoccupazione il fatto che il Ministro dichiari «Non ho fin qui maturato un orientamento univoco», riguardo il suo nulla osta a procedere nei riguardi degli imputati militari i fatti di Nassirya. Come se il diritto alla verità ed alla giustizia possa essere subordinato ad una qualunque causale di ordine pratico, politico o di opportunità;
sulla norma in oggetto è stata sollevata una questione di costituzionalità -:
quando il Ministro intenda sciogliere la sua riserva e, visto che egli stesso nella sua missiva, lamenta l'assenza di un regime transitorio per la norma intenda promuovere in sede di Consiglio dei ministri un'iniziativa integrativa o interpretativa, che chiarisca l'inapplicabilità di questa norma ai processi in corso;
se, per quanto riguarda l'assenso ministeriale a procedere per reati come «movimento arbitrario di forze militari» (articolo 115 del codice penale militare di pace) non si siano valutati i risvolti che tale discrezionalità comporta con riferimento a reati connessi con intenti eversivi.
(4-06595)

 
 

 
 17.03.2010 da SKY TG24 - LA LEGGE SALVA-GENERALI.  TRINBUNALI MILITARI MODIFICHE SILENZIOSE. Negli ultimi giorni del 2009 è stata approvata una legge che di fatto blocca i processi militari per la strage di Nassiriya. La norma è nascosta in un comma della legge che proroga le missioni militari italiane all’estero. Approvata, nella disattenzione generale, il 29 dicembre 2009 e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale il 31, mentre l’Italia preparava i botti di Capodanno. Il comma 1-octies (cioè ottavo) dice: «All’articolo 260, primo comma, del codice penale militare di pace, di cui al regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, le parole: “e 112” sono sostituite dalle seguenti: “112, 115, 116, secondo comma, 117, terzo comma, e 167, terzo comma”». Sembra cabala, ma l’effetto è semplice e preciso: d’ora in avanti, per processare un soldato o un ufficiale, imputati delle quattro fattispecie di reato indicate dai numeri elencati, i Tribunali militari dovranno avere la richiesta del ministro. Anche per il reato 167 terzo comma, cioè «l’omissione delle cautele atte a evitare la distruzione o il sabotaggio delle basi militari»: Dunque, d’ora in avanti, i Tribunali militari per procedere nei confronti di un soldato o di un ufficiale devono avere il via libera del ministero. Nella vicenda di Nassiriya dovrà essere il ministro della Difesa La Russa a chiedere di mandare alla sbarra i generali. «È chiaro che così i processi sono già morti», dicono gli avvocati di parte civile Rino Battocletti, Alessandro Gamberini, Ginevra Paoletti e Dario Piccioni.,,,  
 
DAL PARLAMENTO 11.03.2010.  DDL 3167: "Modifica all'art.37 del Codice Penale Militare di pace, concernente la definizione di reato Militare".

 DAL PARLAMENTO - PRIMI FIGLI MONCHI DELLA SPECIFICITA'.

Grave e pericolosissimo emendamento che intende modificare il Codice Penale Militare di pace, concernente la definizione di reato militare. In modo assolutamente pernicioso, si sta cercando di far entrare dalla finestra quello che era uscito dalla porta, ovvero l'ampliamento dei TRIBUNALI MILITARI recentemente ridimensionati.
Basta leggere le premesse per preoccuparsi, si afferma che "solo svincolando quel concetto dalle strettoie formalistiche dell'articolo 37 del CPMP ("qualunque violazione alla legge penale militare è reato militare") e attribuendogli invece connotati più sostanziali (commissione di reato comune da parte di un militare....) LA SPECIALE GIURISDIZIONE MILITARE GODREBBE DI UN RESPIRO PLAUSIBILE SAREBBE IN GRADO DI RIVENDICARE UNA LIMPIDA E UTILE RAGION D'ESSERE..".
Per continuare successivamente con: "...le attuali condizioni delle due giurisdizioni, sovraccarica l'una, sottoutilizzata l'altra, lo spostamento di competenze consentirebbe di sollevare IL GIUDICE ORDINARIO dall'aggravio dei corrispondenti carichi di lavoro con un apprezzabile risparmio di risorse..(!?). Ed infine, "..la modifica del citato articolo 37... avviene mediante qualificazione come "reati militari" di quei reati che, in presenza di elementi circostanziati e considerati in rapporto agli interessi militari manifestano una SPECIFICA ULTERIORE OFFENSIVITA' ... A QUEI VALORI CHE LE FF.AA. devono tutelare."
In poche parole, tutto diventa Reato Militare per il solo fatto che è commesso da un militare. Beh, ora che SIAMO SPECIFICI, almeno ABBIAMO CAPITO PERCHE'!
 
 
     
 
 
 
     
 
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