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Profili di novazione del rapporto
di impiego militare
e
progressione di carriera verticale
L’art. 9 commi 1 e 21 della legge 122/2010 crea non pochi problemi interpretativi in merito alla reale portata applicativa nei confronti del personale appartenete al comparto sicurezza e difesa. La mancanza di una netta distinzione nel sistema della progressione orizzontale e verticale della carriera militare evidenza gli effetti distorsivi dell’applicazione de plano, di una norma affetta da imprecisioni terminologiche e dalle poco chiare precisazioni dell’ambito applicativo. In tale contesto, però, solo una lettura costituzionalmente orientata ed una interpretazione che porti a sanare i profili di irragionevolezza di una applicazione tout court, può ridare linearità alle dinamiche della regolamentazione di rapporti di impiego altrimenti ricadenti sotto l’effetto del “tetto retributivo” imposto dalla legge. In particolare, Tale impostazione è stata avallata sia dal legislatore con il d.lgs 150/09, che ha modificato l’art. 52 del D.lgs. 165/2001, sia dalla Corte Costituzionale che ha ritenuto illegittime le leggi regionali che derogavano alla regola del concorso pubblico in materia di progressioni verticali di carriera. Tuttavia, la specificità dell’ordinamento militare, la cui vigenza derogatoria è stata salvaguardata proprio dall’art. 3 del citato d.lgs 165/01, non ha risentito della novella normativa del 2009, tanto che le progressioni di carriera del personale militare sono rimaste immutate anche in assenza di una specifica definizione e distinzione della progressione orizzontale e verticale della carriera militare. Tale distinzione, tuttavia, sebbene non esplicitata chiaramente, è parimenti esistente nell’ambito militare e ricalca per tanti versi la suddivisione adottata per il rimanente pubblico impiego. Infatti, la progressione verticale del personale militare è specificatamente delineata da una serie di interventi normativi che definiscono i ruoli del personale e la progressione nei ruoli. Nello specifico, si individua chiaramente il ruolo dei graduati, dei sergenti, dei marescialli, degli ufficiali direttivi e degli ufficiali dirigenti. In ogni singolo ruolo è prevista una progressione di carriera “orizzontale” data dagli avanzamenti di grado e dalle anzianità di servizio, mentre il passaggio da un ruolo all’altro è assimilabile chiaramente ad una progressione di carriera “verticale”. Il passaggio di ruolo del personale militare (progressione verticale di carriera) costituisce pacificamente una “novazione oggettiva” del rapporto di impiego militare. Fatto salvo il parere contrario del TAR Sicilia che con sentenza n. 647 del 01 aprile 2011, discostandosi dal consolidato orientamento del Consiglio di Stato, ha ritenuto che la progressione verticale costituisca una mera modificazione del rapporto di impiego preesistente, si può asserire con assoluta certezza che il passaggio di ruolo, e quindi la progressione verticale di carriera, costituisca una novazione oggettiva del rapporto di lavoro e pertanto debba essere assimilata alle nuove assunzioni. Sulla scorta di tale impostazione, si può dedurre che in riferimento al personale di cui all’art. 3 del d.lgs 165/01, le progressioni di carriera a cui si riferisce il comma 21 della legge 122/2010, siano quelle orizzontali disposte per l’attribuzione del beneficio economico dovuta alla promozione nel ruolo ed alla anzianità di servizio nel ruolo medesimo. Viceversa, le progressioni di carriera verticali (novazione di rapporto a seguito di passaggio di ruolo), devono ritenersi escluse proprio per espressa previsione normativa. Infatti, la locuzione “conseguimento di funzioni diverse in corso di anno” indicata all’art. 9 comma 1 della legge 122/10 quale condizione derogatoria al tetto retributivo, assume una valenza precettiva e recupera un proprio autonomo significato, solo se si riferisce alle ipotesi di novazione oggettiva del rapporto di impiego. Che il “conseguimento di funzioni diverse” debba essere escluso dal tetto retributivo è stato chiarito anche con parere del 08 settembre 2010 dalla Sezione regionale della Corte dei Conti per il Piemonte (delibera 51/2010), con la quale ha chiarito che il tetto retributivo deve essere inteso “al netto” dell’incremento retributivo derivante dal conseguimento delle funzioni diverse. Una diversa interpretazione, oltre a cozzare con i precetti costituzionali, produrrebbe profili di irragionevolezza applicativa. Per tale motivo, l’infelice e poco chiara formulazione del combinato disposto di cui ai commi 1 e 21 della legge 122/10, per recuperare nell’ambito militare l’identica valenza precettiva valevole per il rimanente pubblico impiego, evitando in tal modo ingiustificate disparità di trattamento, deve riferirsi alle sole progressioni di carriera orizzontali nei ruoli e non già ai passaggi fra ruoli diversi. Infatti, non avrebbe senso sperequare il sergente promosso maresciallo a seguito di concorso interno rispetto al maresciallo tratto direttamente a seguito di concorso pubblico. La specifica disciplina dettata dall’ordinamento, ed in quanto tale sottratta all’applicazione dell’art. 52 del d.lgs 165/01, non può risolversi in un ingiustificato nocumento per il personale appartenente al comparto sicurezza e difesa. La particolare disciplina della riserva dei posti, delle valutazioni concorsuali per titoli o per esami, o della mera valutazione per titoli per l’accesso alla dirigenza, trova un paritetico corrispettivo logico e funzionale nelle paritetiche figure professionali del pubblico impiego. Asserire che l’attribuzione della qualifica dirigenziale in ambito militare, frutto di una selezione concorsuale per titoli, costituisca una novazione del rapporto preesistente, è un dato così incontrovertibile che non abbisogna neanche di dimostrazione. Il conseguimento ope legis del nuovo incarico e della nuova funzione dirigenziale connesso all’attribuzione del grado di colonnello, comporta la costituzione di un nuovo rapporto di impiego, che trova la sua fonte direttamente nella legge e non nel contratto individuale. La particolare disciplina del ruolo dei dirigenti militari, (istituto della riduzione quadri, mobilità, ecc.) chiarisce i caratteri della novazione oggettiva del rapporto preesistente, e che pertanto deve essere considerato alla stessa stregua di una progressione verticale e quindi di una nuova assunzione. Per tale motivo, sebbene restino seri dubbi di costituzionalità sulla portata applicativa dell’art. 9 della legge 122/10, si ha ragione di ritenere che per recuperare una uniforme e più ragionevole valenza precettiva in ambito militare della norma citata, tali criteri interpretativi debbano ispirare la lettura del testo normativo. Roma 15 settembre 2011
Antonio Michele Vitale (delegato Co.Ce.R.) |
![]() ANTONIO MICHELE VITALE |
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INTERVISTA A RADIO RADICALE Democrazia in divisa: conduce Luca Marco Comellini. Ospiti in studio: il signor Cristiano Leggeri Segretario Generale Nazionale dell'UGL Polizia di Stato, Dottor Antonio Vitale Vice Presidente del Cocer dell'Aeronautica Militare, il signor Eliseo Taverna Delegato del Cocer della Guardia di Finanza .In collegamento telefonico: il signor Antonio militare in servizio , racconta la sua vicenda. L'avvocato Umberto Coronas . Argomenti della puntata: la manovra finanziaria |
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IRRAGIONEVOLEZZA DELLA MANOVRA FINANZIARIA: 12MILA EURO IN TRE ANNI DA
CHI HA REDDITI DI 30MILA EURO, 1500 DA CHI NE PERCEPISCE 100MILA – di
Antonio M. Vitale
giovedì 3 giugno 2010
COMUNICATO
STAMPA
“MANOVRA FINANZIARIA: QUANDO L'EQUITÀ HA I CARATTERI DELLA
IRRAGIONEVOLEZZA” Questo articolo che nasce dai vertici della
Rappresentanza dei Militari, è l'espressione più viva di una voce
soffocata di migliaia di ufficiali dei Carabinieri, Guardia di Finanza,
Forze Armate, Polizia di Stato, Corpo Forestale e Polizia Penitenziaria,
che con l'approvazione della manovra finanziaria varata dal Governo nei
giorni scorsi, si pongono ad emblema di una ingiustizia sociale senza
precedenti. Si tratta di giovani ufficiali e vice questori
aggiunti delle FF.AA. e FF.PP. che si apprestano a compiere 13 anni di
servizio nel periodo interessato dal blocco della manovra finanziaria. A
queste particolari professionalità in divisa, percettori di un reddito
annuo medio di circa 30.000 euro, viene chiesto di contribuire al peso
della crisi con un dazio pari a circa 12.000 euro nel triennio. L'ingiustizia e l'iniquità dell'esborso è di tutta
evidenza se si considera che la stessa manovra finanziaria chiede a
percettori di redditi annui di 100.000 euro di contribuire con un
sacrificio di soli 1.500 euro nel triennio. Come possa un Governo trovare logico e razionale che
redditi da lavoro dipendente di 30.000 euro annui debbano contribuire in
ragione di 12.000 euro mentre i redditi di 100.000 euro annui debbano
versare nel triennio 1.500 euro, può avere solo due spiegazioni: - la prima è quella di ammettere che il giudizio di
equità e ragionevolezza di questo Governo è del tutto avulso da quello
che è il comune sentire; - la seconda, si spera più plausibile, è che i tecnici
che hanno predisposto l'articolato per la Politica non hanno considerato
che l'adeguamento stipendiale in classi e scatti è qualcosa di ben
diverso dalla progressione di carriera e l'inquadramento economico ex
legge, e che sono ben diversi gli effetti
dell'operare sull'uno o sull'altro istituto. Un blocco degli inquadramenti economici (e non
dell'adeguamento delle classi e degli scatti) se operato in maniera
indiscriminato porta ad effetti paradossali come quelli evidenziati. Un Legislatore più attento, già in passato,
nell'operare sugli automatismi stipendiali aveva operato il logico
discernimento della soglia dei 53.000 euro annui di reddito per il
blocco (all'epoca parziale) degli adeguamenti automatici stipendiali. La mancanza di tale distinzione ed accorgimento
comporta situazioni che sono a dir poco paradossali, così è emblematico
il caso dei giovani magistrati che a fronte di un reddito annuo di circa
35.000 euro annui, vengono chiamati a contribuire per circa 36.000 euro
nel triennio, vale a dire in ragione di un terzo dello stipendio. In buona sostanza, in questa manovra finanziaria è
dato leggere che redditi annui di 100.000 euro daranno il loro
contributo alla crisi in ragione di 500 euro all'anno; redditi pari a
30.000 euro annui (ufficiali alla soglia dell'omogeneizzazio Se questo è il concetto di equità sociale che ha
animato la manovra finanziaria, è proprio il caso di dire che siamo in
grado di toccare il fondo pur avendo scongiurato la situazione della
Grecia. Roma 1 giugno 2010
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Deluse le aspettative degli Ufficiali nella coda contrattuale 2006/2007 La firma dei delegati della Cat. “A”, una questione di coscienza. Appello a non firmare l’accordo.
Ancora una volta deluse le legittime aspettative dei Maggiori e Tenenti Colonnelli che dall’anno 2002 aspettano che vengano sanate le sperequazioni nei confronti delle Forze di Polizia ad Ordinamento civile e militare. Con l’accorpamento nell’unico grado di vice questore aggiunto del grado di maggiore e tenente colonnello nelle Forze di Polizia ad Ordinamento civile, con il DPR 164/02 i Carabinieri e la Guardia di Finanza hanno doverosamente accorpato ed equiparato ogni voce retributiva delle due figure di ufficiale superiore. Similare operazione è stata posta in essere dall’esercito, marina ed aeronautica, tranne che per l’unica voce afferente l’indennità operativa di base (indennità pensionabile delle FF.PP.) ancora differenziate di 20 euro circa mensili. Questa era l’unica richiesta avanzata in concertazione a favore della categoria “A”, sanare tale ingiustificato anacronismo. Tale operazione dell’esiguo costo di 390.000,00 euro circa, a fronte di una disponibilità complessiva di 280 milioni di euro non ha trovato alcun cenno di svolgimento, nella totale indifferenza della rappresentanza degli ufficiali delegati al tavolo della concertazione. Eppure anche i tecnici della parte pubblica ne avevano sensibilizzato la celere soluzione, poiché palesemente contrario al principio di equordinazione fra il comparto sicurezza ed il comparto difesa. Eppure di interventi mirati sono stati fatti in questa coda contrattuale volti a eliminare la sperequazione nella fascia di assegno funzionale a 27 anni per la categoria “C”, costo dell’operazione 5.400.000,00 euro circa (cinquemilioni e quattrocentomila). Ottimi risultati sono stati portati a casa anche dalla categoria “B”; L’istituzione di una terza fascia di assegno funzionale e l’abbassamento della seconda da 29 a 27 anni ha avuto un costo complessivo di circa 50.000.000,00 (cinquantamilioni). L’unico impegno per la categoria “A” era pari a euro 390.000,00 (trecentonovantamila). Una briciola rispetto alla richieste avanzate e soddisfatte dalle categorie dei sottufficiali e della truppa, ma la stessa è sparita per la forte opposizione ed indifferenza delle rimanenti categorie le quali si sono appropriate anche delle briciole. Come biasimarle, è il gioco delle parti, ma i delegati della categoria “A” dove erano seduti in quel tavolo? Come si può ipotizzare di avere raggiunto un accordo soddisfacente se l’unica richiesta avanzata non è stata accolta? Complimenti ai delegati della categoria “B” e “C” per i risultati conseguiti, ma quali sono i risultati della categoria “A”? Come si può giustificare la firma della categoria “A” della rappresentanza militare a favore dell’accordo raggiunto per la coda contrattuale è qualcosa che risulta veramente difficile da comprendere. Eppure si trattava di perorare l’unica richiesta avanzata per la categoria “A” peraltro avente un costo talmente esiguo da non doversi porre nemmeno la questione in merito all’accoglibilità. Queste sono le motivazioni di un voto contrario del delegato della categoria “A” del COCER dell’Aeronautica. Si sensibilizza i delegati della categoria “A” delle Forze Armate a non sottoscrivere un accordo di concertazione che trascura le legittime richieste degli ufficiali superiori da Loro rappresentati, i quali vedrebbero nella sottoscrizione dell’accordo da parte dei loro rappresentanti oltre al danno anche una beffa.
Roma 05 marzo 2009 Il delegato Cocer della Cat. “A” dell’Aeronautica Militare (Antonio Michele VITALE) |
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Istituita una tassa speciale a carico dei
soli militari Purtroppo non è uno scherzo o un commento sarcastico o peggio ancora una battuta di cattivo gusto. E’ tutto vero; è stata veramente istituita con legge dello Stato una “tassa” ad esclusivo carico dei militari delle Forze Armate. Il provvedimento normativo, peraltro neanche recentissimo, è passato in sordina fino a quando non si è provveduto a darne concreta attuazione. Da circa un bimestre, senza preavviso alcuno, gli ufficiali delle Forze Armate si sono visti operare una detrazione stipendiale “obbligatoria” a favore del funzionamento del Circolo Ufficiali delle Forze armate. Il prelievo forzoso delle somme ha fatto necessariamente emergere che il peculiare contributo è dovuto in forza di un atto normativo e, precisamente istituito con l’art. 32 comma 2 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, che si riporta testualmente: (Assetto giuridico, organizzativo e gestionale del Circolo ufficiali delle Forze armate) 1. Il Circolo ufficiali delle Forze armate di Italia ha sede a Roma ed è, a tutti gli effetti, inserito nell’ambito degli uffici di organizzazione del Ministero della difesa. 2. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede all’organizzazione del Circolo di cui al comma 1. Ad esso è destinato personale militare e civile nell’ambito delle dotazioni organiche del Ministero della difesa. Per il funzionamento sono utilizzate le risorse derivanti dalle quote obbligatoriamente versate mensilmente dagli ufficiali, l’ammontare delle quali è stabilito annualmente dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nonchè gli eventuali contributi finanziari e strumentali forniti dal Ministero della difesa nell’ambito degli stanziamenti ordinari di bilancio.
Si,
è stato proprio sancito che il funzionamento di un ufficio del Ministero
della difesa è posto a carico degli ufficiali delle Forze Armate, i
quali sono obbligati a contribuire per espressa previsione di legge. Che
la contribuzione abbia la natura di un vero e proprio tributo
penso che sia fuori di ogni dubbio, infatti ne ha proprio tutte le
caratteristiche sia di forma che di sostanza. L’art. 23 della
Costituzione precisa che “Nessuna prestazione personale o
patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”. In tale
ottica il particolare istituto si pone in una posizione bizzarra
rispetto agli esempi che lo scenario normativo italiano ha offerto sino
ad ora, poiché oltre agli esempi connessi al prelievo fiscale ed alla
contribuzione previdenziale ed assistenziale obbligatoria, una legge che
obbligasse a contribuire al funzionamento di un circolo, obbiettivamente
assume i caratteri sia della novità che della indiscussa originalità.
Sicuramente non si tratta di un contributo dovuto quale appartenente o
iscritto al Circolo, poiché qualora si trattasse di un mero
contributo di adesione dovrebbe ipotizzarsi sia la volontarietà dello
stesso e sia soprattutto la possibilità che l’iscritto al Circolo
possa recedere in qualsiasi momento. In realtà il contributo pare essere
dovuto a prescindere, e per il solo fatto che il militare rivesta il
grado di ufficiale. Le perplessità aumentano se si considera che il
primo comma dell’art. 32 della Legge 3/03 citata, precisa che il
Circolo Ufficiali delle Forze Armate è inserito nell’ambito degli uffici
di organizzazione del Ministero della Difesa. E’ scritto proprio
così: il Circolo è un ufficio dell’Amministrazione della Difesa al
funzionamento del quale contribuiscono obbligatoriamente tutti gli
ufficiali delle Forze Armate mediante il prelievo automatico di una
determinata somma dalle rispettive buste paga. Si rimanda ogni commento
alla sensibilità del lettore. Antonio Vitale
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Comunicato Stampa
Ecco quali sono i punti imprescindibili che devono essere
contenuti nel programma elettorale delle forze politiche che vogliano
interpretare le richieste che provengono dal mondo militare secondo il
parere di Antonio Vitale, vice Presidente v. del Co.Ce.R.
dell'Aeronautica Militare:
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