Camera dei Deputati
XI Commissione
(Lavoro)
Martedì 30 settembre 2008
Art. 39-bis.
(Certificati di malattia).
1. Al fine di assicurare un quadro completo delle assenze
per malattia nel settore pubblico e privato, nonché un
efficace sistema di controllo delle stesse, a decorre dal 1o
gennaio 2009, in tutti i casi di assenza per malattia la
certificazione medica è inviata per via telematica,
direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la
rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale,
secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica
dei certificati medici nel settore privato dalla normativa
vigente ed in particolare dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri previsto dal comma 5-bis
dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre
2003, n. 326, come introdotto dall'articolo 1, comma 810,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto
Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime
modalità, all'amministrazione o al datore di lavoro privato
interessati.
2. Nel comma 2 dell'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, le parole: «mediante presentazione di
certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria
pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «mediante
certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria
pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio
sanitario nazionale».
39. 05.Il Governo.
(Inammissibile)
(Riammesso)
Art. 39-bis.
(Modifiche all'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto
2008, n. 133).
1. All'articolo 71, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto
2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2009, limitatamente alle
assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del
comparto sicurezza e difesa nonché del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco gli emolumenti di carattere
continuativo correlati alla specifica di status e d'impiego
di tale personale sono equiparati al trattamento economico
fondamentale»;
b) il comma 5 è abrogato.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera
a), del presente articolo pari a 9,1 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica
economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
39. 07.Il Governo.
(n.d.r.)Dunque
pare che, le malattie del 2008 saranno comunque soggette
alla decurtazione della parte accessoria della busta paga.
E'
appena il caso di specificare che rimane valida, comunque,
la parte della norma relativa alla reperibilità presso il
domicilio eletto per la convalescenza dalle 08.00 alle 13.00
e dalle 14.00 alle 20.00, nonché tutta la disciplina sulle
strutture e si medici ablitati a rilasciare certificazioni
mediche idonee.
Infine
se ne deduce che i 9,1 milioni di euro di mancato incasso
era quanto il Tesoro prevedeva di incassare dalle malattie
di militari e poliziotti. Fugando, sostanzialmente i dubbi
sul fatto che questa era, di fatto, una vera e propria tassa
sulla salute e non una misura per colpire i fannulloni, i
quali, lo dice il buon senso, continueranno comunque ad
essere tali a prescindere dalle false malattie.
Art. 39-bis.
(Specificità delle Forze armate e delle Forze di polizia).
1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle
carriere e dei contenuti del rapporto d'impiego e della
tutela economica, pensionistica e previdenziale, è
riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate e
delle Forze di polizia, nonché della condizione di stato
giuridico del personale ad esse appartenente, in dipendenza
della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle
limitazioni personali previsti da leggi e regolamenti, per
le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di
difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna,
nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa
richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti.
39. 01. Il Relatore.
(n.d.r.)
Infine è il caso di notare che, sebbene venga riconosciuta
una specificità assolutamente priva di contenuti, il
personale delle Forze Armate, a differenza di quello delle
Forze dell'Ordine, non è previsto nella "Delega al Governo
per la revisione della disciplina in tema di lavori
usuranti".
Insomma
il soldato è talmente speciale che non è soggetto ad alcuna
usura..
Per
maggiori ragguagli andare la link:
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/200809/0930/html/11/allegato.